Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 90 - Fascicolo della procedura 1 .

Alessandro Farolfi

Fascicolo della procedura 1.

 

Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 76 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

La precedente formulazione dell'art. 90 l.fall. era dedicata all'esercizio provvisorio, tema che oggi trova la sua disciplina nel riformulato art. 104. Mancava una disciplina specifica circa la formazione del fascicolo fallimentare, tanto che si discuteva se applicare analogicamente l'art. 488 c.p.c., sulla formazione del fascicolo dell'esecuzione, o l'art. 76 disp. att. c.p.c., secondo cui le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farse rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo. Prevaleva, comunque, una diffusa esigenza di riservatezza che faceva ritenere alla prevalente giurisprudenza che per accedere agli atti del fascicolo fallimentare occorresse una espressa istanza, contenente i motivi specifici della richiesta, sottoposta all'autorizzazione del g.d., il cui eventuale rifiuto si riteneva reclamabile al collegio, ex art. 26 l.fall. Una norma specifica era contenuta (ed ancora è presente) nell'art. 41, che consente al comitato dei creditori e ad ogni membro dello stesso di ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura, attribuendo altresì agli stessi il diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore ed al fallito. La disciplina oggi contenuta nell'art. 90 rappresenta perciò, da questo punto di vista, una norma innovativa che va collegata, altresì, con quanto oggi pure previsto all'art. 33 comma 4 l.fall., che con riferimento alla fondamentale relazione del curatore stabilisce che di essa il giudice ordina il deposito in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito.

In termini generali, con riferimento al coordinamento fra diritto di accesso e di estrazione di copia di atti e documenti della procedura fallimentare ed onere della prova e principio di impulso processuale di parte in sede di opposizione allo stato passivo, si è recentemente osservato che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicché al creditore, la cui domanda ex art. 93 l.fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 l.fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. Si è tuttavia precisato che qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo (Cass. n. 16101/2014). Né può accogliersi la tesi secondo cui la richiesta stessa, non essendo stata riproposta all'udienza di comparizione e all'udienza di discussione, doveva ritenersi rinunziata, posto che una tale implicita rinunzia non è ricavabile da alcuna norma, tenuto conto del carattere camerale del procedimento di opposizione allo stato passivo, al quale non si applica, in linea di principio, la disciplina del giudizio ordinario), oltre che della richiesta di acquisizione documentale formulata nel caso di specie dall'opponente all'udienza di comparizione (Cass. n. 26639/2016).

Formazione del fascicolo

Afferma l'art. 90 che, immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere deve formare il fascicolo fallimentare, anche in modalità informatica, corredandolo da un indice, nel quale sono contenuti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi relativi al procedimento opportunamente suddivisi per sezioni. Restano esclusi quegli atti o documenti che per ragioni di riservatezza debbono essere custoditi separatamente. Ragioni di certezza giuridica e di possibile controllo portano a ritenere che l'individuazione degli atti e documenti riservati, di cui occorre disporre una custodia separata dal resto del fascicolo fallimentare (comunemente un fascicolo cartaceo separato), spetti al g.d. che con proprio decreto steso a margine o in calce al documento ne dispone, appunto, la segretazione. Non potrà quindi procedere autonomamente il cancelliere alla «cernita» di atti e documenti per escluderli dal fascicolo fallimentare «pubblico». Si ritiene invece che l'articolazione interna in sezioni «opportunamente» diverse degli atti del fascicolo fallimentare possa essere effettuata direttamente dal cancelliere (di norma seguendo direttive più o meno specifiche fornite alle cancellerie dal Presidente della sez. fallimentare od all'esito di specifiche riunione di coordinamento delle prassi) ad es. per diverse fasi del procedimento di fallimento (inventario, atti di liquidazione, formazione dello stato passivo e verifiche dei diritti dei terzi, rapporti riepilogativi e rendiconto di gestione finale, ripartizione dell'attivo) o per diverse tipologie di atti (es. richieste di autorizzazioni, copia dei mandati, atti e provvedimenti relativi al trasferimento di beni, rapporti riepilogativi periodici, rendiconto di gestione, piano di ripartizione). La norma opportunamente consente che il fascicolo sia formato anche in modalità informatica. Tale previsione deve essere coordinata con quanto previsto a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 90/2014, il cui art. 52 ha apportato – fra l'altro — modifiche al d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, disponendo che «all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente: le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informaticomma Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale». L'art. 16-bis prevede, più in generale, l'obbligo di depositare, dal 30 giugno 2014, telematicamente gli atti ed i documenti «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite... allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati». Per le procedure concorsuali l'obbligo di deposito telematico degli atti e dei documenti si applica per «il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore, il commissario liquidatore e il commissario straordinario». Del pari telematicamente avviene l'insinuazione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 modd. dalla cit. l. 221/2012. Si può ritenere operante anche per le procedure concorsuali la regola che consente al giudice di autorizzare il deposito degli atti processuali e di documenti in forma cartacea quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti o per ragioni specifiche (ad es. esigenze di riservatezza connesse alla relazione art. 33 l.fall.). Infine resta allo stato esclusa la facoltà di autenticare (da parte di difensori e dello stesso curatore) provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice e la copia esecutiva dei mandati di pagamento, il cui rilascio, rimane prerogativa del cancelliere.

Accesso al fascicolo

La norma delinea un diritto di accesso che può essere ricostruito secondo tre diversi livelli: a) in linea di principio il comitato dei creditori e ciascuno dei suoi membri hanno diritto di prendere visione degli atti contenuti nel fascicolo fallimentare; deve ritenersi che tale diritto (che si ricollega a quello di ispezione previsto dall'art. 41 comma 5 con riferimento alla documentazione contabile) possa essere esercitato senza una previa autorizzazione del g.d., discutendosi al più se debba essere semplicemente comunicato (ovviamente per iscritto) al fine di lasciare traccia che l'accesso è avvenuto; chi scrive reputa che la norma vada coordinata con l'art. 33 sul potere di segretazione del g.d. sulle parti della relazione del curatore che trattano della responsabilità penale del fallito o di terzi, di aspetti estranei alla procedura o personali del fallito, ovvero di azioni che possono dar luogo a provvedimenti cautelari, per definizione «a sopresa»; il potere di accesso a tale parti della relazione, anche per il C.d.c. od i suoi membri, quindi, dovrà essere motivato ed avvenire previo provvedimento del g.d. che operi un bilanciamento fra esigenze di riservatezza e specifico interesse che muove la richiesta di accesso; b) il fallito può anch'egli accedere liberamente al fascicolo della sua procedura concorsuale, ma con l'eccezione di tutti gli atti e documenti che siano oggetto di segretazione e quindi posti in custodia separata ai sensi del comma 1; fra tali atti riservati va inserita anche la relazione ex art. 33 del curatore; per tali atti il fallito deve presentare apposita istanza specificamente motivata ed il decreto del g.d. di eventuale rigetto potrà essere reclamato, ex art. 26 l.fall.; c) gli altri creditori (diversi da quelli facenti parte del C.d.c.) ed i terzi possono accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo fallimentare solo se previamente autorizzati dal g.d. che deve, sul punto, previamente sentire il curatore. Deve ritenersi che poiché il comma 2 non menziona fra i diritti del C.d.c. o del fallito l'estrazione di copia di atti e documenti ma solo la loro consultazione, mentre l'estrazione di copia è disciplinata unicamente dal comma 3, che invece l'autorizzazione richiede, deve ritenersi che l'ottenimento di copie di atti compresi nel fascicolo fallimentare debba sempre essere autorizzato, come previsto testualmente per i creditori ed i terzi.

Il recente progetto di riforma organico delle procedure concorsuali, approvato alla camera lo scorso 1° febbraio, prosegue su questa direttrice di piena trasparenza della procedura fallimentare nei confronti del fallito. Prevedendo che nella ridisegnata procedura di liquidazione giudiziale (destinata appunto a soppiantare l'attuale fallimento) siano introdotte misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

Si è ritenuto che anche in ragione della previsione di cui all'art. 90 l.fall., deve rigettarsi l'istanza del fallito volta a prendere visione e ad estrarre copia della relazione del curatore ex art. 33 l.fall. ove non si evinca alcun interesse dell'istante al relativo accesso (Trib. Catania, 25 gennaio 2014). In termini più generali, sia pure nel vigore della legge fallimentare antecedente le riforme degli anni 2006-2007, si è affermato che le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura concorsuale portano ad escludere che nei confronti dei soggetti comunque coinvolti nella procedura possa riconoscersi il diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e attribuisce loro solo un limitato diritto di informazione, subordinato alla presentazione di una specifica motivata istanza che consenta non solo l'identificazione degli atti che si intendono visionare ma anche la valutazione del concreto interesse che ne giustifica la consultazione, e riconosce al giudice delegato il potere discrezionale di autorizzare o meno il richiesto esame (Cass. S.U., n. 181/2001). Più recentemente si è in termini non dissimili opinato che il provvedimento di secretazione del fascicolo fallimentare non produce effetti diretti sulla decorrenza del termine per reclamare i provvedimenti, adottati dagli organi della previdenza ed ivi inseriti, tanto più che essi, con il deposito, comunque conseguono l'effetto giuridico della pubblicazione; invero il necessario contemperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura fallimentare, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione e a ritenere che la consultazione dei relativi atti e documenti è subordinata alla presentazione di una specifica istanza, formulata in modo da consentire l'identificazione dell'istante e degli atti che si intendono visionare e sottoposta a preventiva verifica da parte del giudice delegato, le cui determinazioni sono soggette al controllo del tribunale in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall., con la conseguenza che gli interessati (nella specie, gli assuntori di un concordato fallimentare) debbono dimostrare un pregiudizio dal provvedimento di «secretazione» e che di esso si sia fatta un'anomala ed illegittima attuazione tramite ingiustificati rifiuti o richieste di adempimenti non previsti (Cass. n. 16040/2011).

Bibliografia

Bonfatti – Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011; Lo Cascio, Organi del fallimento e controllo giurisdizionale, in Fall. 2008; Luiso, Gli organi preposti alla gestione della procedura, in Tratt. diritto fallimentare e delle altre proc. concorsuali, II, Torino, 2014; Maffei Alberti, Comm. breve alla legge fallimentare, Padova, 2013; Mancinelli, il fascicolo della procedura e le spese, in Tratt. di diritto delle procedure concorsuali, Apice (a cura di), Torino, 2010; Penta, Gli organi della procedura fallimentare. Soluzioni giudiziali e prime prassi applicative, Torino 2009; Ricci, Lezioni sul fallimento, I, Milano, 1997; Santangeli, Fascicolo della procedura, in Tratt. diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali, Vassalli – Luiso – Gabrielli, Torino, 2014; Scarselli, Gli organi preposti al fallimento, in Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2011; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Torino, 2008.

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