Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 130 - Efficacia del decreto 1 .

Domenica Capezzera

Efficacia del decreto1.

 

La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.

Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 120 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

Poiché il concordato fallimentare segue ad una sentenza dichiarativa dell'insolvenza, esso concreta i presupposti per i delitti di bancarotta (semplice, fraudolenta, propria o impropria).

È, al contempo, vero che con la definitività del decreto di omologa del concordato fallimentare di cui all'art. 129, l.fall., e la pronuncia del successivo decreto di chiusura del fallimento, il fallito ritorna in possesso dei propri diritti fra i quali, in particolare, quello di amministrare il proprio patrimonio (Cass. n. 10634/2007). Ciononostante, nell'esercizio del diritto de quo, il debitore rimane vincolato dalle previsioni dell'accordo omologato che delineano le modalità di disposizione del medesimo patrimonio in conformità alla proposta accettata dai creditori. Per questa ragione, in questa fase, è configurabile la responsabilità penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare. Tale sentenza, infatti, non incide di per sé sul procedimento pendente nei confronti del fallito, né il sopravvenuto passaggio in giudicato della stessa, chiudendo il fallimento, esclude la configurazione dei fatti penalmente rilevanti verificatisi in costanza di fallimento (cfr. Cass. pen. V, n. 13514/2008). A seguito del decreto di omologazione, gli organi fallimentari (giudice delegato, curatore e comitato dei creditori) rimangono in carica al fine di accertare che l'accordo omologato sia eseguito correttamente e, in particolare, che gli atti di disposizione patrimoniale siano tutti preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare posto a garanzia dei creditori. Tali organi, pertanto, decadono dai loro poteri istituzionali per assumere, in questa fase, veste di meri organi di sorveglianza, ed è solo a seguito dell'effettivo e completo adempimento del concordato che gli stessi cessano definitivamente il loro incarico (Cass. n. 5310/1983; Trib. Bologna 18 gennaio 1984).

La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Per il commento v. sub art. 124.

Compiti del curatore

A proposito di quanto sopra (e, cioè, della perdita dei poteri istituzionali del curatore e ritorno in bonis del debitore) deve essere ricordata la decisione della Cassazione (Cass. 12 dicembre 1985) secondo cui l'aiuto fornito in questa fase dal curatore a terzi acquirenti, nella vendita dei beni sottoposti a concordato fallimentare, non integra il reato di interesse privato in atti del fallimento, di cui all'art. 228, l.fall., poiché «tale comportamento è di natura privata ed ultroneo rispetto alle funzioni assegnate dall'art. 136, l.fall. al curatore, che consistono nel sorvegliare sull'esecuzione del concordato con cui il fallito torna in bonis».

Inizio dell'esecuzione

L'articolo in commento non specifica se il momento a partire dal quale l'esecuzione del concordato debba avere inizio decorra dal deposito del decreto di omologazione in cancelleria, oppure dal momento in cui il medesimo decreto diventa definitivo ai sensi dell'art. 130, l.fall.

La dottrina sembra orientata nel primo senso (ritenendo tale impostazione più coerente rispetto al dettato normativo: diversamente, il legislatore avrebbe specificato come per l'art. 130, l.fall. (Pacchi, 1462; Pajardi, 1520), ma vi è chi ritiene che tale impostazione sia superabile mediante l'inserimento nell'accordo di clausole di decorrenza del termine iniziale dei pagamenti dal passaggio in giudicato dell'omologazione.

Bibliografia

Pacchi, Il concordato fallimentare, in manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007; Pajardi, Le procedure concorsuali. Il fallimento, Torino, 1997.

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