Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 131 - Reclamo 1 2
Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede con decreto motivato. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. [1] Articolo sostituito dall'articolo 121 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 9, comma 9, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. [2] La Corte costituzionale, con sentenza 12 novembre 1974, n. 255, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, aveva dichiarato l' illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma dell' articolo 183 e del primo e terzo comma del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui faceva decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decideva in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologava o respingeva il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza. InquadramentoLa nuova formulazione dell'articolo in esame, rispetto al testo originario del 1942, lascia invariata esclusivamente la competenza della Corte d'Appello, modellando il procedimento di reclamo avverso il decreto conclusivo del giudizio di omologa e non più avverso una sentenza, facendo ricorso alle forme dei procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., sia per garantire una maggiore speditezza del procedimento, sia per garantire una certa coerenza tra la fase del gravame ed il rito adottato in primo grado (Bonechi). Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte d'Appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di omologa a cura della cancelleria del tribunale e deve contenere i requisiti di cui all'art. 18 l.fall. secondo comma, ovvero: 1) indicazione della Corte d'Appello competente; 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la Corte d'Appello; 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. L'udienza di comparizione delle parti viene fissata, con decreto, dal relatore designato, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Ricorso e decreto di fissazione d'udienza devono essere notificati al curatore ed alle altre parti che dovranno costituirsi in giudizio almeno dieci giorni prima dell'udienza mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova. Il potere del collegio di assumere d'ufficio i mezzi di prova e di raccogliere tutte le informazioni ed i mezzi ritenuti necessari per la formazione del proprio convincimento, ha fatto propendere alcuni Autori per il carattere inquisitorio del procedimento, che comunque è caratterizzato da una piena e completa attività istruttoria (Ruosi, Cristiano). La Corte provvede con decreto motivato impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notifica. Il decreto della Corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione (fermo restando il termine lungo di sei mesi deposito in caso di mancata notifica). Quanto ai rimedi straordinari, si ritiene che a seguito della riforma sia ammissibile sia il ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. sia la proposizione dell'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)Per il commento v. sub art. 124. La legittimazione attiva e passivaLegittimati a proporre opposizione all'omologazione sono il proponente, il fallito, i creditori dissenzienti e qualsiasi altro interessato. Parti necessarie del procedimento sono il Curatore ed il fallito. Il Curatore quindi, seppure parte necessaria perché rappresenta la gestione fallimentare, non è parte sostanziale nel giudizio di omologazione e gli è preclusa ogni facoltà di opposizione e di impugnazione. Diversamente, il fallito che può essere soccombente nel giudizio di omologazione, è legittimato a partecipare all'impugnazione. I poteri del curatore sono quindi differenti rispetto a quelli delle altre parti private e non comprendono il potere di impugnazione, bensì esclusivamente la qualità di contraddittore necessario in quanto i poteri di tutela degli interessi coinvolti nel concordato preventivo competono al fallito, ai creditori ed al proponente. Infatti il curatore fallimentare, seppure ha acquisito una nuova rilevanza nell'ambito della procedura fallimentare, resta pur sempre un organo della procedura che interviene nella stessa in virtù della sua funzione pubblicistica di soggetto dotato di poteri di gestione e di ausiliario del giudice per lo svolgimento delle funzioni a questi riservate; nell'ambito della procedura, dunque, il curatore è una parte sui generis e solo in senso formale (Cass. 3274/2011). Vi è discussione in dottrina ed in giurisprudenza sulla legittimazione dell'assuntore o del garante. Secondo un primo orientamento, in base ad una rigorosa applicazione del principio della soccombenza, deve essere esclusa la legittimazione di tali soggetti in quanto non posseggono la qualità di parte del giudizio di omologazione, che esplica nei loro confronti solo effetti indiretti (Cass. n. 3222/1994). Secondo altro orientamento, la legittimazione dell'assuntore non è preclusa in quanto titolare di un proprio diritto in virtù di un potere che gli appartiene in via esclusiva in relazione alla situazione patrimoniale in cui è subentrato (Cass. n. 10349/1998). Quanto ai soggetti legittimati passivi, la norma prevede che il reclamo sia notificato al curatore ed alle altri parti che, se si costituiscono, assumono la qualità di resistenti, quindi se il reclamo è proposto da un opponente legittimati passivi saranno il proponente, il curatore ed il fallito, se invece è proposto dal fallito proponente, legittimati passivi saranno il curatore e gli opponenti. Parte della dottrina dunque estende la legittimazione alla proposizione del reclamo anche a chi non ha partecipato al procedimento di omologazione, sulla base della lettera dell'art. 129, l.fall. che ammette espressamente la proponibilità dell'opposizione da parte di qualunque interessato. Sono comunque esclusi coloro che hanno ottenuto un provvedimento conforme alla domanda proposta o che abbiano fatto acquiescenza al provvedimento negativo (Ruosi). Configurabilità del delitto di bancarotta.Il delitto di bancarotta fraudolenta si configura anche nel caso in cui gli atti di distrazione siano successivi alla sentenza di omologa, ancorché provvisoriamente esecutiva, del concordato fallimentare — che non incide, di per sé, sul procedimento pendente nei confronti del fallimento né determina la decadenza degli organi fallimentari, i quali rimangono in carica in relazione al perdurante interesse dei creditori alla conservazione del patrimonio del fallito — in quanto fino alla chiusura del fallimento gli atti di disposizione patrimoniale sono preordinati alla conservazione del patrimonio fallimentare, a garanzia di tutti i creditori; né il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato fallimentare, che chiude il fallimento, esclude la configurazione dei fatti verificatisi in costanza di fallimento come reato (Cass. pen., V, n. 13514/2008). BibliografiaBonechi, Il concordato fallimentare, Milano, 2007; Ferro, La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico, Padova 2013; Ruosi, Commento sub art. 131 e Cristiano, Commento sub art. 131, in La legge fallimentare. Commentario Teorico-pratico, Padova, 2013; Cavalaglio, Commento all'art. 131 l.fall., in Comm. Jorio-Fabiani. |