Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 174 - Adunanza dei creditori.Adunanza dei creditori.
L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale. Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore egli obbligati in via di regresso. InquadramentoL'art. 174 delinea pochi elementari precetti sullo svolgimento dell'adunanza dei creditori, momento centrale del processo di concordato, che racchiude le fasi dell'esposizione della relazione da parte del commissario, della discussione e delle operazioni di voto. La norma ora in commento sembra tesa ad agevolare un contraddittorio ad ampio spettro, fra creditori e debitore, sulla soluzione concordataria; quattro le regole che essa pone: l'adunanza è presieduta dal giudice delegato (comma 1); in essa ogni creditore può farsi rappresentare da un «mandatario speciale» (comma 2); il debitore, di contro, è tenuto a presenziare personalmente, salvo il caso di «assoluto impedimento» accertato dal giudice (comma 3); sono legittimati a partecipare al «confronto» sulla proposta concordataria anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. In buona sostanza, il modello prescelto è scarnificato al massimo grado, posta la finalità del momento processuale in commento, teso a consentire, successivamente alla rappresentazione commissariale sulle cause della crisi e sulla convenienza della strategia di «affronto», uno «scambio di vedute» a larghissimo raggio, in funzione della piena informazione dei creditori e del loro susseguente voto consapevole. Rilevante, sotto tale aspetto, è ciò che la norma non dice, ma lascia agevolmente desumere: non è previsto un quorum costitutivo; l'adunanza non è viziata quand'anche (in ipotesi) nessun creditore vi partecipi; il voto sulla proposta (o sulle proposte, se siano più d'una) può essere reso anche al di fuori dell'adunanza; la maggioranza concordataria può essere ottenuta anche in virtù dei soli voti espressi fuori dall'adunanza. Giudice delegatoIl giudice delegato presiede l'adunanza e lo fa svolgendo i normali compiti di direzione di quella che, nella peculiarità della sua articolata connotazione, nondimeno ha la fisionomia di un'udienza. Il magistrato, pertanto, si occuperà primariamente di verificare la legittimazione di coloro che aspirano a prendervi parte, controllando validità ed efficacia delle procure rilasciate; quindi, assicuratosi che il commissario abbia esposto dettagliatamente la propria relazione, scandirà i tempi della discussione fra i creditori, assicurerà che il debitore vi prenda parte (se del caso accordandogli un breve differimento), appurerà la sussistenza di un «assoluto impedimento» di quest'ultimo, consentendogli, ove richiesto, la nomina di un «mandatario speciale», dirigerà le operazioni di voto e ne accerterà gli esiti. È d'altronde, il magistrato a dover sottoscrivere il relativo processo verbale dell'adunanza, unitamente al commissario giudiziale e al cancelliere, necessariamente presente (art. 178). Nei compiti del giudice sta l'imprescindibilità della sua presenza: l'adunanza non può svolgersi in sua assenza; ove egli sia impedito sarà indispensabile provvedere ad un rinvio; qualora l'adunanza dovesse svolgersi senza la presenza del magistrato, ogni deliberazione assunta sarà viziata di nullità. DebitoreL'art. 174 impone al debitore di partecipare «personalmente» all'adunanza. Solo l'«assoluto impedimento» gli giova ai fini dell'eventuale designazione di un mandatario speciale, dietro autorizzazione del magistrato. Con la presenza necessaria, il legislatore ha inteso favorire l'opportunità per i creditori di potersi giovare di un costruttivo ed esplicativo «dibattito» con il debitore sugli aspetti della proposta rimasti vaghi, opachi o meno comprensibili. In buona sostanza, potersi interfacciare con il debitore significa poter tendenzialmente acquisire in «presa diretta» eventuali delucidazioni e chiarimenti funzionali all'espressione consapevole del voto. Sono imprecisate nella norma le conseguenze dell'assenza ingiustificata del debitore, il che dischiude eterogenei scenari interpretativi. In una prospettiva di matrice panprocessualistica si può, alternativamente, immaginare che essa comporti l'improcedibililità della domanda (Trib. Roma, 26 aprile 1990, in Dir. fall., 1990, 870; Trib. Udine, 15 luglio 1981), che implichi, piuttosto, la nullità dell'adunanza (Trib. Catania 23 agosto 1971, in Dir. fall. 172, II, 174), che si traduca, infine, in una rinuncia al ricorso (ove accompagnata da comportamenti concludenti che depongano in tal senso). In un'ottica che valorizzi la «privatizzazione» della crisi e la piena «contrattualizzazione» dello strumento concordatario parrà certamente più ragionevole reputare l'assenza scevra di conseguenze, che non siano quelle che i singoli creditori – valorizzando in negativo la defezione del debitore – decideranno, se del caso, di determinare con il proprio voto sfavorevole. Nulla osta, nella prospettiva di salvaguardare il corso regolare del processo concordatario, a che il Giudice delegato, rilevata l'assenza del debitore, differisca brevemente l'adunanza sollecitando il predetto a presenziarvi. In ogni caso, anche qualora sia il debitore a instare per un rinvio, il giudice non è tenuto a concederlo (Cass. n. 19214/2009). Creditori e altri interessatiNella dinamica del confronto ad ampio spettro che connota il passaggio processuale dell'adunanza è insita la sua tendenziale apertura a tutti coloro che, in quanto vantino o semplicemente alleghino, pretese nei confronti del debitore, per ciò stesso possono assicurare un contributo al dibattito sulla proposta concordataria. Che tutti i creditori possano confrontarsi e contraddire è aspetto immanente nel sistema, sol che si consideri che tutti costoro scontano il «blocco» delle azioni esecutive individuali (art. 168) come si desume e che, analogamente, senza eccezioni soggiaceranno all'obbligatorietà del concordato omologato (art. 184) (Cass. n. 9736/1990). D'altronde, se, a tenore dell'art. 180 qualsiasi interessato può partecipare al giudizio di omologazione, non v'è ragione per la quale, a monte, chi asserisca e sommariamente documenti d'esser creditore non possa prender parte all'adunanza ex art. 174. In tal senso, appaiono legittimati a partecipare all'adunanza tutti i creditori assistiti da un titolo o da una causa anteriore all'ammissione del debitore al concordato. La partecipazione all'adunanza sembra prescindere dalla dimostrazione del credito, che difatti è richiesta solo per l'ammissione al voto. Piuttosto, occorre la mera allegazione dell'interessato, accompagnata da elementi documentali idonei a valutare affermativamente, sul piano del fumus, il credito vantato (App. Milano, 4 ottobre 1985, in Fall., 1986, 875). Non rileva che i creditori debbano votare, posto che, quand'anche non possano farlo (si pensi ai titolari di pegno, ipoteca o privilegio), nondimeno potranno prestare un contributo alla valutazione della convenienza e della fattibilità del concordato da parte degli altri. Non rileva neppure che i soggetti che aspirino a partecipare all'adunanza siano stati inclusi nell'elenco di cui all'art. 161 (quand'anche già emendato dal commissario) o da tale elenco siano stati estromessi. Devono ritenersi legittimati a partecipare anche coloro che, in virtù di un contratto pendente, siano creditori di una prestazione diversa dal denaro (si pensi al promissario acquirente in un preliminare di vendita, creditore di una prestazione del debitore concordatario diversa dal danaro: v. App. Catania, 11 agosto 1988, in Giur. comm., 1988, 947; Trib. Roma, 27 novembre 1982, in Fall., 1983, 980). D'altronde, detti soggetti non sono disinteressati rispetto alle sorti dell'ipotesi concorsuale «minore», sulle cui quali, anzi, devono poter interloquire. La legittimazione compete anche ai creditori esclusi dal voto ai sensi dell'art. 177, perché portatori di un interesse a discutere e a «convincere» i creditori votanti. Ciò detto, l'art. 174 prevede che i creditori possano partecipare all'adunanza personalmente o tramite mandatario munito di procura speciale, con procura rilasciata senza formalità sull'avviso di convocazione o in separato documento. Si tratta di una previsione in linea con l'esigenza di scongiurare la via del disimpegno da parte dei creditori, facilitandone la partecipazione «attiva» all'adunanza e la partecipazione numerosa al voto. La procura in questione non è assimilabile alla procura alle liti ex art. 83 c.p.c.. Ne deriva che essa non necessita di formule solenni o sacramentali, palesandosi sufficiente anche una mera lettera del creditore (Cass. n. 964/1995) Il terzo comma dell'art. 174, reputando che possano avere interesse a dedurre in merito alla soluzione concordata della crisi, prevede che possano intervenire nell'adunanza anche «i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso». Segnatamente, l'intervento di questi ultimi rinviene la sua ratio nella circostanza per la quale il concordato, se determina ai sensi dell'art. 184 effetti esdebitatori per il debitore, lascia inalterati i diritti dei creditori nei riguardi dei suoi condebitori. Dal che si evince il naturale interesse di questa categoria di soggetti ad interloquire, tanto sull'ammissione al voto, quanto sulla bontà della soluzione concordataria. BibliografiaBonsignori, Concordato preventivo, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1979, 332; Bozza, La proposta di concordato preventivo, la formazione delle classi e le maggioranze richieste dalla nuova disciplina, in Fallimento, 2005; Censoni, Il concordato preventivo: organi, effetti, procedimento, in Jorio-Fabiani (diretto da e coordinato da), Il nuovo diritto fallimentare. 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