Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 182 sexies - (Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi) 1 .(Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi)1. Articolo 182-sexies Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. [1] Articolo aggiunto dall'articolo 33, comma 1, lettera f), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012. InquadramentoLa norma, introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile a partire dall'11 settembre 2012, è preordinata ad agevolare e ad incentivare il ricorso alla procedura concordataria. La disposizione si propone di dettare una specifica disciplina della riduzione del capitale per perdite, attenuando la rigidità del sistema normativo per le società che abbiano richiesto l'ammissione al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione dei debiti. E ciò, al fine di evitare gli inconvenienti derivati, in passato, dall'applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c. — e dagli omologhi articoli dettati in materia di s.r.l. e di società coop. — a società in crisi costrette a ridurre il capitale sociale e/o a optare per l'alternativa fra ricapitalizzazione e scioglimento (in particolare, gli artt. 2447, 2482-ter e 2484, n. 4, c.c.) in epoca anteriore, o immediatamente successiva, all'ingresso in procedure generalmente volte a una diminuzione del passivo e/o un incremento dell'attivo e al conseguente raggiungimento di un riequilibrio patrimoniale. Non a caso, è stato osservato che la situazione di sottocapitalizzazione della società non è necessariamente sintomatica dell'esistenza di uno squilibrio finanziario tale da impedire la continuazione dell'attività (Calandra Bonaura, La gestione societaria dell'impresa in crisi, in Aa.Vv., Società, banche e crisi d'impresa, Torino, 2014, 2598 ss.), ragion per cui ben può prospettarsi una inoperatività delle norme poste a presidio della conservazione del capitale sociale, allorquando la necessità di intervenire in tal senso potrebbe ostacolare l'opera di risanamento o addirittura essere inutile quando il concordato o l'accordo preveda la liquidazione della società (Panzani, Il concordato in bianco, in ilfallimentarista.it, 14 settembre 2012, 6). Le norme dichiarate inapplicabiliLa norma in commento sancisce l'inapplicabilità degli artt. 2446, commi 2 e 3, c.c. (obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite per le s.p.a.), 2447 (obbligo di riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento o trasformazione per le s.p.a.), 2482-bis, commi 4, 5 e 6 (obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite nelle s.r.l.) e 2482-ter c.c. (obbligo di riduzione del capitale sociale e contemporaneo aumento o trasformazione per le s.r.l.), e la non operatività della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c., a tutte le società che abbiano depositato domanda di ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, comma 6, ovvero istanza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero la domanda anticipatoria di cui all'art. 182-bis, comma 6, l.fall. Tali deroghe al diritto comune delle società di capitali e delle società cooperative operano entro un arco temporale circoscritto e, più precisamente, fra la data di deposito (non di pubblicazione nel registro delle imprese) della domanda di ammissione alla procedura prescelta e l'omologazione: data alla quale il c.p. acquista efficacia (cfr. l'art. 180, comma 5) e l'a.d.r. vede «stabilizzati» i propri effetti (prodottisi, ai sensi dell'art: 182-bis, comma 2, sin dal momento della sua pubblicazione nel registro delle imprese). La norma si riferisce all'omologa del c.p. o dell'a.d.r., senza prendere in considerazione l'ipotesi — tutt'altro che inverosimile — di mancata omologazione, o di arresto dell'iter procedurale avviato dalla società istante ad una fase anteriore all'instaurazione del giudizio di omologa. In tal caso, è ragionevole ritenere che gli articoli richiamati dalla norma in commento si applichino nuovamente a partire dalla data del provvedimento di diniego dell'omologa o dalla data, precedente, di arresto del predetto iter procedimentale. Il richiamo all'art. 2446, commi 2 e 3, consente di desumere, a contrario, che anche una volta depositata l'istanza di c.p., o dì a.d.r., le s.p.a. (e così pure le s.a.p.a.: cfr. l'art. 2454 c.c.) sono soggette all'applicazione dell'art. 2446, comma 1, a norma del quale, in caso di perdita di oltre un terzo del capitale, gli amministratori o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale (o, nelle società rette dal sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza), devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti sottoponendo ai soci, e ponendo a loro disposizione nei termini previsti dalla norma citata, una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. Il termine finale della disapplicazione delle citate norme del codice civile è quello della omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione e, nelle more, non può ipotizzarsi la responsabilità degli amministratori per non avere osservato le citate norme codicistiche, che riprendono efficacia nel caso di mancata omologazione. La responsabilità degli amministratoriLa precisazione contenuta nel secondo comma, in virtù della quale per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui in precedenza, resta ferma l'applicazione dell'art. 2486 c.c., è stata ritenuta superflua. La decorrenza dell'effetto sospensivo delle procedure per la copertura delle perdite e la inoperatività dello scioglimento dalla data di presentazione delle domande o delle proposte prenotative comporta, infatti, che fino a quelle date trova applicazione la ordinaria normativa. Puntualmente è stato, quindi, sottolineato che scopo della espressa salvezza dell'art. 2486 c.c. è stato quello di evidenziare che la domanda di concordato o di ristrutturazione dei debiti non può in alcun caso sanare le responsabilità già eventualmente maturate, né far venir meno lo scioglimento già deliberato e pubblicizzato (Ariani, Disciplina della riduzione del capitale per perdite in caso di presentazione di domanda di concordato preventivo (nota a Trib Ancona 12 aprile 2012), in Fall. 2013, 110 ss.). Le norme la cui applicabilità è derogata dalla disposizione in esame ritornano ad essere applicabili dalla data dell'eventuale diniego dell'omologazione o dell'arresto del relativo iter procedimentale (Maffei Alberti, 1294). L'estensione della sospensione dell'applicazione delle regole sulla riduzione del capitale sociale, disposta dall'art. 182-sexies, non è, comunque, totale. Continuano, infatti, a trovare applicazione per la s.p.a. l'art. 2446, primo comma, c.c. e per la s.r.l. l'art. 2482-bis, primo secondo e terzo comma, c.c., e dunque, in particolare, l'obbligo degli amministratori di rilevare le perdite e di convocare «senza indugio» l'assemblea per gli «opportuni provvedimenti», cui va sottoposta una situazione patrimoniale aggiornata con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione (art. 2446, primo comma, c.c.), da depositare entro gli otto giorni precedenti alla data di convocazione dell'assemblea, per la società per azioni, cui corrispondono, per la s.r.l. le analoghe disposizioni dell'art. 2482-bis, dal primo al terzo comma, c.c. Ed ancora, la norma chiarisce che, qualora i presupposti di cui agli artt. 2447, 2482-ter, 2484, n. 4 e 2545-duodecies si verifichino prima del deposito dell'istanza di c.p. e di a.d.r., tale deposito, se anche comporterà la sopravvenuta inapplicabilità delle disposizioni sopra richiamate, non impedirà di configurare la responsabilità degli amministratori per gli eventuali inadempimenti dell'obbligo di gestire la società in un'ottica meramente conservativa. Va osservato, in ogni caso, che l'esenzione dell'applicazione delle norme a garanzia del capitale sociale non impedisce, comunque, la possibilità di un intervento sullo stesso capitale, quando questo sia previsto dal piano di concordato e sia funzionale al recupero dell'equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario dell'impresa, nel qual caso l'attenzione di sposterà sulla fase esecutiva del concordato. BibliografiaV. sub art. 179. |