Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 197 - Provvedimento di liquidazione.Provvedimento di liquidazione.
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento. InquadramentoI contenuti del provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa sono: - le generalità dell'Autorità governativa (ad es., il Ministero dell'Economia e delle Finanze per le banche) che apre la liquidazione coatta amministrativa; - l'individuazione dell'impresa nei cui confronti si è aperta la liquidazione coatta amministrativa; - se del caso, la nomina di uno o più commissari liquidatori (con l'indicazione delle specifiche generalità); - se del caso, la nomina dei membri del comitato di sorveglianza (con l'indicazione delle specifiche generalità); - le ragioni dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa (con indicazione delle vicende connesse alla crisi e degli interessi pubblici sottesi); - se del caso, l'indicazione di eventuali ed ulteriori forme di pubblicità del provvedimento oltre a quelle legali; - la data; - la firma dei legali rappresentati dell'Autorità governativa che apre la liquidazione coatta amministrativa. La nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza (composto di tre o cinque membri scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori) può essere formalizzata anche con un provvedimento distinto e successivo rispetto a quello con cui è stata aperta la procedura. La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)Per il commento v. sub art. 194. Forme di pubblicitàIl provvedimento amministrativo di liquidazione è integralmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro dieci giorni dalla sua pronuncia, a cura dell'Autorità che l'ha emesso. Il provvedimento è suscettibile di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo qualora risulti lesivo di interessi legittimi e/o revoca da parte della stessa Autorità che l'ha emanato. Inoltre, come per la sentenza dichiarativa di fallimento, l'atto deve essere comunicato all'ufficio del Registro delle Imprese, fatte salve le ulteriori formalità pubblicitarie eventualmente previste nel provvedimento (es.: pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale o pubblicazione in un quotidiano a tiratura nazionale o anche solo regionale). La prescrizione della pubblicazione integrale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non ricade, peraltro, fra le norme dichiarate inderogabili e, difatti, l'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 (TUB) — richiamato anche dall'art. 58, d.lgs. n. 58/1998 (TUF) — prevede che la pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Economia avvenga solo per estratto. Con riferimento alle imprese di assicurazione la disciplina di cui all'art. 247, d.lgs. n. 209/2005, (Codice delle assicurazioni) prevede che i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, oltre che riprodotti nel Bollettino dell'Ivass (già Isvap), siano pubblicati a cura dell'Ivass medesimo, integralmente, nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Autorità competenteIl decreto che dispone la liquidazione coatta è emesso dall'Autorità governativa che amministra il settore in cui opera l'impresa, su proposta dell'Autorità di vigilanza competente, laddove prevista: per le imprese bancarie il provvedimento è adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia (cfr. art. 80, comma 1, d.lgs. n. 385/1993); per gli intermediari del mercato mobiliare il provvedimento è adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, ciascuna in base alle specifiche competenze (cfr. art. 57, comma 1, d.lgs. n. 58/1998); per le imprese di assicurazione il provvedimento è adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Ivass (cfr. art. 245, d.lgs. n. 209/2005; le parole «Ministro delle attività produttive», previste nella versione originaria della norma, sono state sostituite dalle parole «Ministro dello sviluppo economico» dall'art. 1, comma 213, d.lgs. n. 74/2015). BibliografiaV. sub art. 196. |