Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 50 bis - Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza (1).Cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza (1). 1. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisca l'attivita' prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora per l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta, anche in tempi diversi, la dichiarazione dello stato di insolvenza con conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa maturati fino alla data dell'insolvenza. (1) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 3, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70. InquadramentoL'art. 50, comma secondo, del d.lgs. in commento stabilisce che i contratti in corso al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria proseguono sino a quando il commissario opti per il subentro ovvero per lo scioglimento. Si prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro (Cass. I, n. 3193/2016). La disciplina dei diritti del contraente in bonis è dettata, invece. dall'art. 51 del decreto in esame mediante un generale rinvio, da parte del comma primo, alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. RinvioPer il commento v. sub art. 51. |