Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 78 - Concordato.Concordato. 1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 97 della legge fallimentare, il Ministero dell'industria, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 della legge fallimentare, se si tratta di società. 2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge fallimentare, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario. I termini per proporre l'appello e il ricorso per cassazione previsti dal quarto comma dello stesso articolo 214 decorrono dalla comunicazione della sentenza soggetta ad impugnazione. InquadramentoDopo il deposito dello stato passivo definitivo, il Ministro dello Sviluppo Economico, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di vigilanza, può autorizzare l'imprenditore insolvente oppure un terzo a proporre al tribunale un concordato. L'autorizzazione del Ministro dello Sviluppo Economico alla presentazione della proposta di concordato deve tener conto della sua convenienza e della sua compatibilità con il fine conservativo della procedura. È richiamata, quanto agli aspetti non regolati, dal terzo comma dell'art. 78, la disciplina dettata dall'art. 214 in tema di liquidazione coatta amministrativa, anch'essa significativamente modificata negli anni 2006-2007: il rinvio operato dalla disposizione in esame deve intendersi come «formale» e, pertanto, deve essere considerata la regolamentazione attualmente stabilita da tale norma. RinvioPer il commento v. sub art. 79. |