Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 96 - Formazione ed esecutività dello stato passivo 1 .

Giuseppe Dongiacomo
aggiornato da Francesco Maria Bartolini

Formazione ed esecutività dello stato passivo1.

 

Il giudice delegato, con decreto, succintamente motivato accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. [ Il decreto è succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla domanda proposta.] La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione2.

[ Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.] 3

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 81 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

La decisione del giudice delegato può essere di accoglimento, di rigetto (in tutto o in parte) ovvero di inammissibilità della domanda di ammissione o di rivendicazione/restituzione.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione di un credito, l'art. 96, comma 2, nel testo successivo alla riforma del 2006, stabiliva che il giudice dovesse indicare anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione. La norma, tuttavia, è stata abrogata dal decreto correttivo del 2007, posto che – come osservato nella relazione – il grado di privilegio eventualmente riconosciuto discende direttamente dalla legge.

Rinvio

Per il commento, v. sub art. 97.

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