Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 108 bis - Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili 1Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili1 Art. 108-bis [ La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili. ]2 [1] Articolo inserito dall'articolo 96 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. [2] Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 8, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 169/2007 "Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80" |