Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 132 - Intervento del pubblico ministero.Intervento del pubblico ministero.
[ Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.]1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 122 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". La riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)Per il commento v. sub art. 124. |