Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 158 - Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili.
[ Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.]1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 140 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". |