Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 4 - Rinvio a leggi speciali. 1Rinvio a leggi speciali.1
[ L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.]
[1] Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" |