Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 4 - Rinvio a leggi speciali. 1


Rinvio a leggi speciali.1

 

[ L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.] 

 

[1] Articolo abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80"

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