Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 248 - Esercizio provvisorio.


Esercizio provvisorio.

 

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario