Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 248 - Esercizio provvisorio.Esercizio provvisorio.
Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |