Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 251 - Domande tardive e istanze di revocazione.Domande tardive e istanze di revocazione.
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli artt. 101 e 102. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |