Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 252 - Liquidazione dell'attivo.Liquidazione dell'attivo.
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |