Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 252 - Liquidazione dell'attivo.


Liquidazione dell'attivo.

 

Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

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