Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 253 - Ripartizione dell'attivo.Ripartizione dell'attivo.
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |