Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 253 - Ripartizione dell'attivo.


Ripartizione dell'attivo.

 

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

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