Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 190 - Provvedimenti del giudice delegato.Provvedimenti del giudice delegato.
[ Se le maggioranze prescritte sono raggiunte, il giudice delegato, tenuto conto del parere dei creditori intervenuti all'adunanza, nomina con decreto un comitato di tre o cinque creditori che assiste il commissario giudiziale. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso reclamo da parte di ogni interessato entro dieci giorni dalla sua data. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto non soggetto a gravame1.]2 [1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 luglio 1988, n. 881, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si fa decorrere il termine di decadenza di dieci giorni per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di cessazione degli effetti dell'amministrazione controllata, dalla data del decreto anziché dalla sua rituale comunicazione all'interessato. [2] Articolo abrogato dall'articolo 147, comma 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". |