Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 191 - Poteri di gestione del commissario giudiziale.


Poteri di gestione del commissario giudiziale.

 

[ Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri.

Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 .

In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116 .]1

Inquadramento

Articolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario