Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 191 - Poteri di gestione del commissario giudiziale.Poteri di gestione del commissario giudiziale.
[ Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, può con decreto non soggetto a reclamo affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto è pubblicato a norma dell'art. 166 . In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116 .]1 [1] Articolo abrogato dall'articolo 147, comma 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. InquadramentoArticolo abrogato dal D.Lgs. n. 5/2006 "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80". |