Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 261 - Liquidazione coatta amministrativa.


Liquidazione coatta amministrativa.

 

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

Inquadramento

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE -

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario