Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 261 - Liquidazione coatta amministrativa.Liquidazione coatta amministrativa.
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |