Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 243 - Rappresentante degli eredi.Rappresentante degli eredi.
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall'art. 12, comma secondo deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. InquadramentoTITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE - |