Istanza di fallimento e validità della notifica ex art. 139 c.p.c.

La Redazione
04 Luglio 2017

In tema di notifica a “persona di famiglia”, ai fini della validità della stessa, è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

In tema di notifica a “persona di famiglia”, ai fini della validità della stessa, è sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto, l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.

Il caso. Una S.r.l. impugnava la decisione della Corte d'appello con la quale era stato respinto il proprio reclamo avverso la sentenza del Tribunale dichiarativa del proprio fallimento, avendo ritenuto la Corte l'insussistenza delle denunciate irregolarità del contraddittorio nella fase prefallimentare ed invece la sussistenza dei presupposti oggettivi dell'insolvenza. La Corte, nello specifico, aveva dato atto della regolarità della notifica dell'istanza di fallimento, diretta alla società e consegnata a mani della sorella dell'amministratore unico.

La consegna dell'atto a “persona di famiglia” presume la consegna dello stesso al destinatario. L'ufficiale giudiziario è tenuto a consegnare l'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica, in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva, la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario.

Stato di insolvenza e valutazioni del giudice di merito. Il significato oggettivo dello stato di insolvenza deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché dell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.

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