Privilegio del credito del professionista e computo del biennio

La Redazione
10 Agosto 2017

L'art. 2751 - bis c.c prevede che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Il privilegio decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato.

L'art. 2751-bis c.c prevede che hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti ed ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. Il privilegio decorre non dal momento della dichiarazione di fallimento del debitore, bensì dal momento in cui l'incarico professionale è stato portato a termine o è comunque cessato.

Il caso. Un avvocato impugnava il decreto del Tribunale con cui, in parziale accoglimento delle domande proposte e in riforma dello stato passivo, il ricorrente veniva ammesso al passivo del fallimento di una S.r.l. a titolo di compensi professionali, ma in via chirografaria. Il Tribunale, nello specifico, rigettava la richiesta di riconoscimento del privilegio, in quanto, avendo il professionista prestato la propria attività per quattro cause distinte, è all'esito di ciascuna di esse che sarebbe maturato il diritto al compenso con la prelazione, non potendo farsi riferimento al momento della conclusione dell'incarico relativo all'ultima delle predette cause; Il Tribunale riteneva, altresì, che il privilegio deve riconoscersi alle attività prestate nel corso del biennio che decorre a ritroso non dalla data di cessazione del rapporto professionale ma da quella di fallimento. Avverso tale provvedimento l'avvocato avanzava ricorso in Cassazione.

In caso di plurimi incarichi il limite temporale va riferito al complessivo rapporto professionale. In caso di plurimi incarichi il limite temporale degli "ultimi due anni di prestazione" va riferito al complessivo rapporto professionale, restando fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto.

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