L'accertamento dei crediti nel fallimento
18 Agosto 2017
In tema di fallimento, ogni credito anche se munito di diritto di prelazione (o trattato ai sensi dell'art. 111 l. fall., nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare) deve essere accertato ai sensi di quanto disposto dal Capo V (artt. 92-103) della legge fallimentare, salvo diverse disposizioni di legge.
Pertanto, un credito che trova origine in un comportamento che si è verificato prima della dichiarazione di fallimento è soggetto anch'esso alla disciplina ex art. 92 l. fall., con conseguente improcedibilità della domanda proposta innanzi al giudice di cognizione. |