Abbandono ex art. 104-ter, comma 8, l.fall. e cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento

La Redazione
28 Settembre 2017

Nell'ipotesi di decisione di abbandonare quote di immobili già acquisite alla massa, l'art. 104-ter comma 8, l.fall., a differenza dell'art. 88 l.fall., non pone un obbligo di comunicazione agli uffici che curano i registri dei beni immobili o mobili registrati della decisione degli organi fallimentari di procedere alla derelizione di tale tipologia di beni.

Nell'ipotesi di decisione di abbandonare quote di immobili già acquisite alla massa, l'art. 104-ter, comma 8, l.fall., a differenza dell'art. 88 l.fall., non pone un obbligo di comunicazione agli uffici che curano i registri dei beni immobili o mobili registrati della decisione degli organi fallimentari di procedere alla derelizione di tale tipologia di beni. I creditori, non appena venuti a conoscenza della decisione di abbandonare i beni, hanno la facoltà di agire esecutivamente sui beni derelitti in deroga all'art. 51 l.fall., anticipando così una facoltà che altrimenti sarebbe consentita loro solo dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Deve considerarsi implicita nella decisione di procedere a derelizione la facoltà per il curatore di esprimere il consenso alla cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 2668 c.c. su istanza del soggetto interessato a detta cancellazione, che ne sopporterà anche gli oneri economici. Il curatore ha, altresì, facoltà di comunicare la derelizione anche a soggetti diversi dai creditori che siano potenzialmente interessati ad averne certezza.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.