Protocollo cause civili presso il Tribunale di Grosseto
18 Dicembre 2015
Articolo 1
Nel formare l'iscrizione a ruolo i difensori avranno particolare cura di indicare l'esatto codice identificativo dell'oggetto della causa, oltre al codice identificativo del contributo unificato ove versato. Nel caso di proposizione di più domande connesse, accessorie, subordinate, l'identificativo della causa dovrà corrispondere a quello della domanda principale.
È fatto onere ai difensori delle parti di dare tempestiva e pronta comunicazione alla Cancelleria di ogni modificazione in corso di causa dell'indirizzo del proprio studio, del numero di telefono, di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.
A sua volta la Cancelleria avrà onere di annotare queste variazioni nel frontespizio dei fascicoli di parte finché risulteranno contenuti nel fascicolo di ufficio nonché nei dati della cancelleria telematica.
Qualora risulti una difformità fra l'indirizzo dell'avvocato contenuto negli atti di costituzione in giudizio e quella successivamente comunicata, sarà riportato nella intestazione della sentenza il nuovo domicilio risultato in corso di giudizio e a questo aggiornato indirizzo andrà fatta, salvo ulteriori variazioni sopravvenute rispetto alla data di deposito della sentenza, la notifica della sentenza medesima e della eventuale impugnazione, senza bisogno che il difensore notificante debba preventivamente far dare atto dall'Ufficiale Giudiziario della relazione di notifica negativa presso l'indirizzo originariamente indicato come studio dell'avvocato domiciliatario. Articolo 2
La Cancelleria notificherà a mezzo posta elettronica certificata ex art. 136 c.p.c. i decreti, le ordinanze, i dispositivi delle sentenze ed altri atti anche soggetti ad impugnazione o reclamo o a compimento di attività difensive (riassunzione o altro) Articolo 3
Per semplificare la consultazione da parte del Giudice e dell'avversario, è opportuno che il difensore riepiloghi nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c. i mezzi di prova eventualmente già articolati e dedotti in precedenti atti difensivi o in udienza, anche se il mancato riepilogo in unico atto non potrà di per sé significare (salvo espressa dichiarazione) rinuncia ai mezzi di prova non riportati o diversamente articolati. Articolo 4
È doveroso che l'Avvocato trascriva pienamente le conclusioni definitive (senza effettuare rinvii a quelle precisate in precedenti atti) oltre che a verbale (anche con separato foglio da formare parte integrante del verbale di udienza, siglato dal Giudice) in supporto informatico per l'eventuale redazione del verbale in forma telematica. Articolo 5
Durante lo svolgimento dell'udienza, sia che si svolga nell'aula del Giudice o in altra Aula del Tribunale, di norma il Giudice farà restare in aula solo coloro che sono impegnati nella singola causa da trattare, specie quando vi siano motivi di opportunità, ordinato svolgimento, esigenze di riservatezza.
Peraltro, a sua discrezione, quando non sia espresso contrario avviso da parte anche di uno solo dei difensori che stanno per trattare la causa, il Giudice potrà consentire che rimangano contemporaneamente in aula gli avvocati e praticanti (escluse le parti) impegnati nelle altre cause dinanzi al medesimo magistrato. Articolo 6
L'udienza sarà suddivisa in due fasce orarie.
Prima delle ore 9:00 il Magistrato fisserà eventualmente alcune udienze ad horas solo per adempimenti particolari e rapidi, in particolare per l'audizione di testi veloci, in modo da non intaccare la prima fascia di cui in seguito.
La prima fascia dalle ore 9:00 alle ore 10.30, sarà dedicata ad adempimenti brevi quali fissazione termini ex art. 183 c.p.c., fissazione udienza per precisazione conclusioni, rinvii per trattative o deposito CTU o chiarimenti del CTU o per esame CTU, declaratorie di interruzione, sospensione, estinzione giudizio o cancellazione dal ruolo, rinvii ex art. 181 e 309 c.p.c., giuramento CTU su quesiti già formulati dal Giudice o sui quali concordano le parti, precisazione conclusioni, discussione sull'ammissione dei mezzi di prova e sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessione di altri procedimenti cautelari ed emettere le sentenze ex art. 281-sexies c.p.c..
Nel caso in cui la controparte non sia costituita, i provvedimenti (compresa la dichiarazione di contumacia) non potranno essere disposti prima delle ore 10:00.
Nel caso in cui, alle ore 10:30, (termine della prima fascia), solo alcune delle parti costituite fossero presenti, le stesse potranno celebrare l'udienza di fronte al Giudice, avendo cura di verbalizzare l'orario e l'assenza delle parti che risultano costituite in giudizio.
Nella secondafascia, dalle ore 10.30 alle ore 13.00 (salvo il protrarsi dell'orario a causa del prolungarsi degli adempimenti precedenti) saranno trattate le altre questioni, compresi gli adempimenti istruttori ordinari e cautelari;
Il Giudice fisserà un orar io preciso per l'escussion e delle prove orali e per ogni adempimento di tale fascia.
Nelle udienze collegiali la prima fascia sarà dalle ore 8,45 alle 11:00 per le controversie in materia di famiglia, dalle 11.00 a seguire per i reclami, controversie agrarie, vecchio rito societario.
Per quanto attiene al ruololocatizio,nella prima fascia dalle ore 8:30 alle ore 10:30, verranno trattate le convalide degli sfratti, mentre nella seconda fascia, dalle ore 10:30 alle ore 13:00 (salvo il protrarsi dell'orario) verranno svolte le udienze di trattazione, ivi compresi gli adempimenti istruttori.
Per quanto attiene al ruolo delle esecuzioni, esse saranno così suddivise: per le esecuzioni immobiliari, i fascicoli verranno suddivisi in fasce orarie e all'interno di ogni singola fascia i fascicoli verranno chiamati secondo l'ordine del numero di ruolo del fascicolo: si prevede che la priorità sarà data dal numero progressivo, dal più remoto al più recente.
Per le esecuzioni mobiliari i fascicoli verranno chiamati secondo l'ordine del numero di ruolo del fascicolo: si prevede che la priorità sarà data dal numero progressivo, dal più remoto al più recente.
La mancata osservanza della presente disciplina comporta la violazione dell'art. 46 Codice Deontologico Forense. Articolo 7
Il ruolo di udienza di ciascun Giudice Istruttore (e del Collegio) sarà affisso entro le ore 10 del giorno precedente fuori della stanza ove sarà tenuta l'udienza e ne è consentita la lettura anche in via telematica con accesso riservato agli Avvocati interessati.
All'interno della fascia i fascicoli verranno chiamati secondo l'ordine del numero di ruolo del fascicolo: si prevede che la priorità sarà data dal numero progressivo assunto nel ruolo di ciascuna udienza, dal più remoto al più recente.
In questo modo gli Avvocati tratteranno secondo il loro turno le cause. In caso di mancata presentazione, il Giudice passerà subito a trattare le cause successive e le più remote verranno trattate non appena tutte le parti costituite o costituende nel giudizio saranno presenti, sempre nel rispetto del limite delle ore 10:30. Articolo 8
Nelle udienze tenute dai Magistrati che utilizzano la consolle, gli Avvocati preferibilmente predisporranno il verbale telematico, utilizzando il link messo a disposizione dal Consiglio dell'Ordine “Note di diritto pratico”, avvalendosi dei verbali messi on line dai giudici.
In particolare, provvederanno a riempire:
Articolo 9
I difensori delle parti sono invitati a numerare progressivamente i documenti mano a mano che vengono depositati o prodotti in udienza.
La produzione dei documenti telematici dovrà essere accompagnata da un indice.
Ogni documento telematico dovrà essere contraddistinto sia da un numero, sia dall'indicazione dell'oggetto, e la numerazione dovrà essere progressiva, con utilizzo di un solo file per ogni documento.
Le istanze telematiche fuori udienza potranno essere portate all'attenzione del Giudice anche in cartaceo; il Cancelliere in ogni caso attiverà immediatamente la funzione “in visione al Giudice” per una celere trasmissione dell'istanza e contestualmente consegnerà il fascicolo cartaceo al Giudice facendo presente l'esistenza di istanza telematica.
I difensori delle parti sono altresì invitati a mettere a disposizione del Magistrato copie cartacee di cortesia degli atti depositati in via telematica, secondo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179\2012.
Articolo 10
I difensori delle parti sono invitati a depositare entro la scadenza del termine per la conclusionale, oltre al fascicolo di parte in precedenza eventualmente ritirato, anche la nota spese.
Questo per poter consentire alle parti di verificare la composizione del fascicolo al momento del passaggio in decisione e di fare eventuali osservazioni, in sede di memoria di replica, sui criteri di compilazione della nota spese. Articolo 11
In caso di rinvio d'ufficio dell'udienza dovrà esserne dato immediato avviso a mezzo PEC agli Avvocati delle parti e la causa sarà fissata il prima possibile, compatibilmente col carico del ruolo. |