Il deposito della “copia d'obbligo” è condizione per il decorso del termine dilatorio “a ritroso” dall'udienza camerale
16 Marzo 2017
Il TAR Lazio si è pronunciato in merito al ricorso proposto da una società per l'annullamento, previa sospensione, di un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Osserva il Tribunale che l'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 (convertito in legge n. 197/2016) ha introdotto, per le controversie per le quali si applicano le disposizioni del PAT, l'obbligo, per tutto il 2017, di depositare in giudizio almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Come precisato dal Consiglio di Stato (ord. 3 marzo 2017, n. 880), il deposito della copia cartacea è condizione per l'inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi a “ritroso” dall'udienza camerale ex art. 55, comma 5, c.p.a. (cinque in caso di termini “dimidiati”). Ne deriva l'impossibilità di fissare un'udienza prima dell'inizio del decorso di tale termine (nel caso in cui l'udienza sia stata già fissata, il ricorso cautelare viene trattato e definito in un'udienza camerale anteriore al completo decorso del temine citato). Rileva il TAR che nel caso in esame non è ancora decorso il termine per la trattazione dell'istanza cautelare che, quindi, viene rinviata alla camera di consiglio. |