Deposito telematico del ricorso senza copia d'obbligo: è possibile rinviare la trattazione della causa?

Redazione scientifica
20 Marzo 2017

È possibile per la parte che non ha adempiuto all'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso ex art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 chiedere il rinvio della trattazione della causa?

Il TAR Catania si è pronunciato sul ricorso presentato da un Consorzio per l'annullamento, previa sospensione, della determinazione di approvazione delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice di una gara indetta dall'INPS per l'affidamento della gestione di alcuni servizi.

Il Tribunale osserva che, come si evince anche dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 880/2017, in forza dell'art. 7 comma 4 d.l. n. 168/2016, durante tutto il 2017 «per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico», al fine di rendere più agevole al Collegio la lettura degli atti processuali. Tale principio non può, pertanto, essere invocato dalle parti (tantomeno da quella che non ha adempiuto all'obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso, soprattutto in relazione a una fattispecie, quale quella in esame, per la quale la disposizione di riferimento (art. 120, comma 2-bis e 6-bis c.p.a.) non consente richieste dilatorie.

Nel caso di specie, inoltre, parte ricorrente ha depositato una copia informatica per immagine del ricorso in formato analogico, priva di firma digitale, dell'attestazione di conformità e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente né asseverata ex art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.

Tali carenze, puntualmente segnalate con “comunicazioni di servizio” dalla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario alla parte che non vi ha però posto rimedio, non avrebbero potuto, comunque, essere sanate non potendosi eludere i termini perentori di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a. il quale statuisce l'onere del deposito nella segreteria del ricorso in originale con la conseguenza che il deposito di una fotocopia dello stesso non costituirebbe documento idoneo a portare all'esame del Giudice adito l'atto di impulso processuale.

Non ritenendo sussistenti gli estremi per accordare il beneficio della remissione in termini per errore scusabile in quanto le rilevate difformità dallo schema legale non risultano riconducibili ad eventuali difficoltà operative connesse all'avvio del processo amministrativo telematico, il TAR dichiara il ricorso inammissibile.

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