TAR Lazio: ammissibile la prassi del c.d. doppio originale

Redazione scientifica
22 Maggio 2017

Secondo il TAR Lazio, la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell'atto di parte sono requisiti funzionali al solo deposito mentre resta possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico.

Con sentenza n. 5545 del 9 maggio 2017, il TAR Lazio si è pronunciato in merito all'ammissibilità della prassi del c.d. doppio originale qualora il ricorso sia notificato per mezzo del servizio postale.

Secondo il TAR, è sostenibile la tesi che ritiene la redazione digitale e la sottoscrizione con firma digitale dell'atto di parte requisiti funzionali al solo deposito, restando sempre possibile, ai fini della notifica cartacea, la formazione di un distinto originale analogico, sulla base di quanto previsto dall'art. 136 c.p.a..

Per le notifiche cartacee il Tribunale considera, quindi, possibili due soluzioni:

a) formazione dell'originale informatico, con estrazione di copia analogica, autenticata dall'avvocato, ai fini della notifica cartacea;

b) formazione di due distinti originali, uno analogico, ai fini della notifica cartacea, ed uno informatico, per le eventuali, parallele notifiche a mezzo PEC o comunque ai fini del deposito telematico.

Entrambe le modalità possono essere considerate efficaci nell'ottica dell'art. 156, comma 3, c.c. e del principio del raggiungimento dello scopo che, nel caso di specie, consiste nel portare l'atto difensivo a conoscenza della controparte e del Collegio «a condizione che si realizzino la certezza in ordine : alla paternità dell'atto, alla data di sottoscrizione e alla trasmissione dell'atto stesso» senza che possa essere invocata alcuna lesione del diritto di difesa della parte.

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