Processo amministrativo: appello irricevibile se notificato via PEC
22 Gennaio 2016
Massima
La tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, rappresenta allo stato un mero orientamento, che deve comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate allo strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica allo stato ancora non tipizzata. Il caso
Società di telefonia richiede al Comune il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare mobile. Il Ministero dei beni culturali appella la sentenza concernente il diniego all'autorizzazione paesaggistica. La questione
L'appello è stato ritenuto irricevibile in quanto notificato via PEC, ai sensi della legge n. 53/1994. Le soluzioni giuridiche
La notifica via PEC non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all'art. 16-quater, comma 3-bis, d.l. n. 179/2012 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In sostanza, ciò che è ammesso per il processo civile e penale non è ammesso ancora per il processo amministrativo perché manca l'apposito Regolamento, che, analogamente al d.m. 3 aprile 2013, n. 48 concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, individui le relative regole tecniche anche per il processo amministrativo. Perché è del tutto impensabile che prescrizioni tecniche siano necessarie per il processo civile e penale e non anche per quello amministrativo. Tenuto conto, peraltro, della previsione di uno specifico d.P.C.M., all'art. 13 dell'All. 2 al c.p.a.. In sostanza, il legislatore – seppur implicitamente - nell'escludere l'applicazione al processo amministrativo del comma 3 dell'art. 16-quater d.l. n. 179/2012, da un lato afferma l'applicabilità al processo amministrativo dello strumento della notifica telematica (del resto prevista dagli artt. 1 e 3-bis l. n. 53/1994), dall'altro non disconosce la necessità di regole tecniche anche per il processo amministrativo. Regole che, sulla scorta dell'assenza di potere regolamentare del Ministro della Giustizia con riferimento al processo amministrativo (donde la previsione del comma 3-bis cit. di inapplicabilità alla giustizia amministrativa del comma 2, che tale potere conferisce), non possono essere che quelle di cui all'emanando, citato, D.P.C.M. (di cui l'art. 38 del successivo d.l. n. 90/2014 ne ribadisce l'esigenza, fissandone per la prima volta i termini per l'emanazione). In pratica, solo a questo punto l'intero processo amministrativo digitale avrà una completa regolamentazione e la notifica del ricorso a mezzo PEC potrà avere effettiva operatività ed abbandonare l'inequivocabile ed ineludibile carattere di specialità allo stato attuale affermato dall'art. 52, comma 2, c.p.a., che prevede per il suo utilizzo, la specifica autorizzazione presidenziale. Osservazioni
La III Sezione, (ma in composizione diversa dal Collegio che aveva assunto le diverse determinazioni contenute nella sentenza n. 91/2016), con la sentenza in esame si discosta sostanzialmente da quello che sembrava diventato ormai un consolidato orientamento, (cfr. anche Cons. Stato, III, n. 4270/2015; nonché V, n. 4863/2015; e VI, n. 2682/2015), nel senso che la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo troverebbe applicazione immediata la l. n. 53/1994 (e, in particolare, gli artt. 1 e 3-bis della legge stessa), nel testo modificato dall'art. 25 comma, 3, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, secondo cui l'avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”. Nel caso specifico, il Collegio (Giuseppe Romeo, Presidente, Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore) ha scrupolosamente analizzato la vigente disciplina che regolamenta le diverse tipologie di processo, tenendo conto anche delle diverse disposizioni via via modificate dal legislatore, pervenendo alla conclusione che solo l'emanazione del d.P.C.M. con il quale saranno stabilite le regole tecniche anche per il processo amministrativo, potrà caducare l'autorizzazione presidenziale oggi prescritta dall'art. 52 c.p.a. |