Le peculiarità del principio del contraddittorio nel processo esecutivo
Il principio del contraddittorio (audiatur et altera pars) costituisce un principio di fondamentale importanza: implica che ciascuna parte deve essere messa in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra e di poter formulare le proprie osservazioni in merito.
Tale principio, dunque, costituisce una vera e propria pietra angolare del processo civile, poiché consente a ciascuna delle parti di presentare alle altre ed al giudice gli elementi ritenuti idonei a sostenere la propria tesi, interloquendo su analoghi argomenti introdotti dalle altre parti.
Non è un caso, quindi, che il principio del contraddittorio costituisca strumento di realizzazione del principio di parità delle armi (art. 3 Cost.), che presuppone che le parti siano in posizione paritetica e non sperequata, ed è espressione e meccanismo a presidio del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost.
L'art. 111, comma 2, Cost., così come introdotto dalla l. cost. n. 2/1999, ha elevato il principio del contraddittorio a rango costituzionale, stabilendo che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti».
Da ciò deriva che il principio del contraddittorio diventa parametro per la valutazione di (in)costituzionalità delle norme ove obliterino tale principio, atteggiandosi quale vero e proprio canone ermeneutico che guida l'attività del giudice.
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In evidenza
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Il principio del contraddittorio presenta peculiari modalità di attuazione nel processo esecutivo; ciò è dovuto alla naturale diversità di obiettivi cui teleologicamente tendono il processo di cognizione e quello di esecuzione
- Il processo di cognizione è volto ad accertare il diritto per la prima volta;
- il processo di esecuzione mira invece a realizzare coattivamente il diritto già accertato e contenuto nel titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c.
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La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione (Cass. n. 22279/2010).
Di recente, pur nell'ambito di una concezione che vuole il contraddittorio nel processo esecutivo «attenuato», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo» (Cass. n. 903/2024).
Benché si debba fare distinzione tra le diverse forme di processo esecutivo, va rilevato che, in taluni casi, in questo ambito, la domanda di tutela esecutiva è rivolta direttamente all'Ufficio e non – come nel processo di cognizione introdotto con citazione – a instaurare il pieno contraddittorio con la controparte circa l'oggetto della domanda.
Un esempio significativo in questo senso è rappresentato dal processo esecutivo per espropriazione di immobili, laddove: a) il pignoramento contiene una serie di avvertimenti al debitore, ed in specie quello relativo alla necessità di eleggere domicilio (anche digitale) al fine di ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti gli atti del processo esecutivo, ma allo stesso tempo si prevede che in caso di mancata elezione di domicilio tali comunicazioni e notificazioni vengono effettuate presso la cancelleria (art. 492, comma 2, c.p.c.); b) l'istanza di vendita è atto di impulso del creditore rivolto direttamente all'Ufficio e, quando il G.E. provvede, sulla scorta di tale istanza, a fissare l'udienza ex art. 569 c.p.c., laddove sarà autorizzata la vendita del compendio pignorato, il debitore viene reso edotto di tale circostanza nelle forme «semplificate» viste sopra, senza che sia necessaria una attività di integrazione del contraddittorio in senso proprio da parte del creditore.
In altre ipotesi, pur valendo la medesima regola generale, l'atto introduttivo del processo esecutivo contiene la «citazione» a comparire ad udienza fissa: è il caso del processo esecutivo per espropriazione di crediti.
Un'altra peculiarità che distingue il processo esecutivo è quella che il G.E. svolge anche un'attività di «direzione» del processo stesso, ai sensi dell'art. 484 c.p.c.
Si tratta di un'attività che segue schemi non conosciuti nell'ambito del procedimento di cognizione (che difatti non è «diretto» dal GI) e che presuppone, da parte di questi, il compimento di attività dirette alla «gestione» del compendio pignorato, come la nomina di un custode o la individuazione di modalità dirette a rendere più rapida e fruttuosa la vendita (e ciò avviene essenzialmente con l'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c.).
Ciò nondimeno, il GE svolge un ruolo di garanzia anche nei confronti del debitore esecutato (quantunque non «costituito»): a) verificando – anche d'ufficio - la esistenza di un titolo esecutivo e la sua idoneità a sorreggere il compimento di atti di impulso da parte del creditore; b) verificando la relativa persistenza lungo tutto il corso del processo esecutivo, disponendone la chiusura anticipata laddove lo stesso venga ad essere caducato prima della vendita (il che potrà esser fatto constare anche con una mera istanza da parte del debitore, non essendo necessaria la proposizione di una opposizione esecutiva in senso stretto, pur possibile); c) assicurando la legittimità di tutte le operazioni di vendita (e ciò anche in funzione di stabilità dei relativi effetti) e che il risultato finale dell'esecuzione non si risolva in un pregiudizio del debitore che vada oltre i limiti di quanto necessario a garantire la piena soddisfazione del diritto consacrato nel titolo esecutivo.
Quanto detto non esclude però radicalmente che il giudice possa comunque essere chiamato a svolgere una funzione di accertamento, analogamente a quanto accade nel processo di cognizione.
Il codice di procedura civile, infatti, non esclude la possibilità che in seno al processo esecutivo si aprano delle «parentesi cognitive», finalizzate all'accertamento del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e/o della regolarità del procedimento esecutivo: è quanto accade nel caso di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
E, ancora, l'art. 549 c.p.c., per come oggi formulato, consente al GE di svolgere, sia pure a fini meramente esecutivi (cioè senza efficacia di giudicato), di svolgere un accertamento circa l'esistenza e l'entità del credito vantato dal debitore verso il terzo pignorato, nell'ambito dell'espropriazione forzata di crediti, ove non sia stata prestata la dichiarazione di quantità o la stessa risulti contestata.
Rispetto a questo ambito è essenziale il riferimento alla recente pronuncia Cass. n. 23123/2022.
Qui – rispetto all'istituto regolato dall'art. 549 c.p.c., si è precisato che:
a) occorre l'istanza di parte, che, pur non dovendo rivestire una determinata forma-contenuto, va formulata in modo da individuare petitum e causa petendi;
b) è necessaria la instaurazione del contraddittorio anche con il terzo (che da questo momento diviene «parte», dismettendo le vesti di «ausiliario del G.E.»);
c) non operano i limiti preclusivi del giudizio di cognizione, per cui lo svolgimento dell'incidente è rimesso alle determinazioni del G.E., con l'unico limite del rispetto del contraddittorio (v. sopra) e della tutela effettiva del diritto di difesa delle parti;
d) il provvedimento conclusivo non ha efficacia di giudicato e non ha alcuna valenza extra-esecutiva;
e) tale provvedimento deve contenere una statuizione sulle spese, la cui formulazione è retta dai principi di causalità e soccombenza (non operando in questo frangente i principi di cui all'art. 95 c.p.c.).
Similare appare l'attività svolta da GE in sede di controversie distributive ai sensi dell'art. 512 c.p.c.
In tutte queste attività, pur restando fermi i principi generali suddetti, il principio del contraddittorio assume un peculiare spessore in quanto ci si trova, pur sempre, di fronte ad attività lato sensu di accertamento.
Infine, il GE è chiamato, tenuto conto dei principi affermati dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 9479/2023, a svolgere una attività di controllo circa l'ipotetica sussistenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento di un d.i. emesso contro un consumatore e da questi non opposto, laddove tale provvedimento costituisca il t.e.: è bene precisare però che in questo caso l'attività del GE si limita alla mera fornitura di una «informativa» al debitore circa la possibilità di avvalersi del rimedio dell'opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 c.p.c., secondo il peculiare statuto regolatorio delineato dalla stessa Cassazione.
Al di là di questi casi peculiari, comunque, può dirsi che nel processo esecutivo il contraddittorio è sì presente, ma in misura attenuata e soltanto eventuale.
Questa ricostruzione ha ricevuto anche il significativo avallo della Corte costituzionale con (C. cost. n. 444/2002).
Secondo il Giudice delle leggi, infatti, se è vero che il principio fondamentale del contraddittorio informa anche il processo esecutivo, tuttavia va attuato in tale ambito in forma parziale (non potendo avere ad oggetto la cognizione di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato) ed attenuata (poiché si realizza in modo deformalizzato, in funzione del risultato pratico da conseguire) rispetto al modulo processuale proprio della cognizione ordinaria.
Il contraddittorio nel processo esecutivo può dunque dirsi:
- parziale quanto all'oggetto della possibile cognizione del giudice dell'esecuzione, fortemente limitato;
- attenuato perché scevro dai rigidi formalismi propri del processo di cognizione, improntato piuttosto a celerità ed informalità.
Disposizione paradigmatica del modo di intendere il contraddittorio nel processo di esecuzione forzata è l'art. 485 c.p.c., che sancisce che, quando la legge lo richiede, o quando il giudice ritenga necessario che le parti ed eventualmente gli altri interessati siano sentiti, il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti, ed eventualmente gli altri interessati, debbono comparire.
Tale norma rivela, infatti, che il contraddittorio nel processo esecutivo è ammesso solo laddove il giudice lo consideri necessario, oppure ove vi siano disposizioni di legge che espressamente lo prevedano.
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Casistica: contraddittorio necessario ex lege
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Conversione del pignoramento
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art. 495, comma 3, c.p.c.
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Riduzione del pignoramento
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art. 496 c.p.c.
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Il giudice dell'esecuzione deve sentire il debitore nella distribuzione della somma ricavata
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art. 510, comma 1, c.p.c.
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Sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice su istanza del creditore, «sentito il debitore»
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art. 624-bis c.p.c.
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