Contraddittorio nel processo esecutivo

23 Gennaio 2026

La bussola esamina il tema del contradditorio nel processo esecutivo alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni chiarito che nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione.

Inquadramento

Il processo di esecuzione è disciplinato dal libro III° del codice di procedura civile e consiste in una forma di tutela giurisdizionale che mira a realizzare coattivamente i diritti, laddove i soggetti obbligati non abbiano adempiuto spontaneamente.

L'esecuzione forzata dà quindi luogo ad un processo non già volto ad accertare (come accade nel processo di cognizione, disciplinato dal libro II° del codice di procedura civile), bensì a consentire la piena realizzazione del diritto consacrato in un documento (il titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.) cui la legge riconosce i requisiti minimi per accedere a tale forma di tutela.

La naturale funzione del processo esecutivo comporta importanti ricadute applicative circa il ruolo del giudice e le modalità con cui si realizza il contraddittorio.

Il giudice dell'esecuzione, come anticipato, a differenza di quello del processo di cognizione, svolge un'attività giurisdizionale, diretta non ad accertare, ma a mettere in pratica l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo.

Nel contempo, il giudice dell'esecuzione svolge un'attività più marcatamente gestoria, che ha ad oggetto il bene oggetto dell'espropriazione forzata (che è quello più frequente tra i processi esecutivi).

Circa il principio del contraddittorio, sancito a livello costituzionale dall'art. 111 Cost. e a livello sovranazionale dall'art. 6 CEDU, invece, la natura ontologicamente esecutiva del processo di esecuzione comporta delle forti eccentricità e deviazioni dello stesso dalle modalità con cui esso si atteggia normalmente nel processo di cognizione, considerato che i momenti di accertamento a carattere cognitorio del procedimento di esecuzione sono marginali e, al più, eventuali.

Le peculiarità del principio del contraddittorio nel processo esecutivo

Il principio del contraddittorio (audiatur et altera pars) costituisce un principio di fondamentale importanza: implica che ciascuna parte deve essere messa in condizione di conoscere ogni richiesta e deduzione dell'altra e di poter formulare le proprie osservazioni in merito.

Tale principio, dunque, costituisce una vera e propria pietra angolare del processo civile, poiché consente a ciascuna delle parti di presentare alle altre ed al giudice gli elementi ritenuti idonei a sostenere la propria tesi, interloquendo su analoghi argomenti introdotti dalle altre parti.

Non è un caso, quindi, che il principio del contraddittorio costituisca strumento di realizzazione del principio di parità delle armi (art. 3 Cost.), che presuppone che le parti siano in posizione paritetica e non sperequata, ed è espressione e meccanismo a presidio del diritto costituzionale di difesa ex art. 24 Cost.

L'art. 111, comma 2, Cost., così come introdotto dalla l. cost. n. 2/1999, ha elevato il principio del contraddittorio a rango costituzionale, stabilendo che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti».

Da ciò deriva che il principio del contraddittorio diventa parametro per la valutazione di (in)costituzionalità delle norme ove obliterino tale principio, atteggiandosi quale vero e proprio canone ermeneutico che guida l'attività del giudice.

In evidenza

Il principio del contraddittorio presenta peculiari modalità di attuazione nel processo esecutivo; ciò è dovuto alla naturale diversità di obiettivi cui teleologicamente tendono il processo di cognizione e quello di esecuzione

  • Il processo di cognizione è volto ad accertare il diritto per la prima volta;
  • il processo di esecuzione mira invece a realizzare coattivamente il diritto già accertato e contenuto nel titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che nel processo esecutivo il contraddittorio tra le parti non si atteggia in modo analogo a quello che si instaura nel processo di cognizione, perché, da un lato, le attività che si compiono nel processo esecutivo non sono dirette all'accertamento in senso proprio di diritti, ma alla loro realizzazione pratica sulla base di un preesistente titolo esecutivo e dall'altro proprio l'esistenza di un titolo esecutivo impedisce al debitore esecutato di contestare l'azione esecutiva in via di eccezione, come avviene per il convenuto nel giudizio di cognizione, ma gli consente soltanto di avvalersi del rimedio dell'opposizione (Cass. n. 22279/2010).

Di recente, pur nell'ambito di una concezione che vuole il contraddittorio nel processo esecutivo «attenuato», la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo» (Cass. n. 903/2024).

Benché si debba fare distinzione tra le diverse forme di processo esecutivo, va rilevato che, in taluni casi, in questo ambito, la domanda di tutela esecutiva è rivolta direttamente all'Ufficio e non – come nel processo di cognizione introdotto con citazione – a instaurare il pieno contraddittorio con la controparte circa l'oggetto della domanda.

Un esempio significativo in questo senso è rappresentato dal processo esecutivo per espropriazione di immobili, laddove: a) il pignoramento contiene una serie di avvertimenti al debitore, ed in specie quello relativo alla necessità di eleggere domicilio (anche digitale) al fine di ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti gli atti del processo esecutivo, ma allo stesso tempo si prevede che in caso di mancata elezione di domicilio tali comunicazioni e notificazioni vengono effettuate presso la cancelleria (art. 492, comma 2, c.p.c.); b) l'istanza di vendita è atto di impulso del creditore rivolto direttamente all'Ufficio e, quando il G.E. provvede, sulla scorta di tale istanza, a fissare l'udienza ex art. 569 c.p.c., laddove sarà autorizzata la vendita del compendio pignorato, il debitore viene reso edotto di tale circostanza nelle forme «semplificate» viste sopra, senza che sia necessaria una attività di integrazione del contraddittorio in senso proprio da parte del creditore.

In altre ipotesi, pur valendo la medesima regola generale, l'atto introduttivo del processo esecutivo contiene la «citazione» a comparire ad udienza fissa: è il caso del processo esecutivo per espropriazione di crediti.

Un'altra peculiarità che distingue il processo esecutivo è quella che il G.E. svolge anche un'attività di «direzione» del processo stesso, ai sensi dell'art. 484 c.p.c.

Si tratta di un'attività che segue schemi non conosciuti nell'ambito del procedimento di cognizione (che difatti non è «diretto» dal GI) e che presuppone, da parte di questi, il compimento di attività dirette alla «gestione» del compendio pignorato, come la nomina di un custode o la individuazione di modalità dirette a rendere più rapida e fruttuosa la vendita (e ciò avviene essenzialmente con l'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c.).

Ciò nondimeno, il GE svolge un ruolo di garanzia anche nei confronti del debitore esecutato (quantunque non «costituito»): a) verificando – anche d'ufficio - la esistenza di un titolo esecutivo e la sua idoneità a sorreggere il compimento di atti di impulso da parte del creditore; b) verificando la relativa persistenza lungo tutto il corso del processo esecutivo, disponendone la chiusura anticipata laddove lo stesso venga ad essere caducato prima della vendita (il che potrà esser fatto constare anche con una mera istanza da parte del debitore, non essendo necessaria la proposizione di una opposizione esecutiva in senso stretto, pur possibile); c) assicurando la legittimità di tutte le operazioni di vendita (e ciò anche in funzione di stabilità dei relativi effetti) e che il risultato finale dell'esecuzione non si risolva in un pregiudizio del debitore che vada oltre i limiti di quanto necessario a garantire la piena soddisfazione del diritto consacrato nel titolo esecutivo.

Quanto detto non esclude però radicalmente che il giudice possa comunque essere chiamato a svolgere una funzione di accertamento, analogamente a quanto accade nel processo di cognizione.

Il codice di procedura civile, infatti, non esclude la possibilità che in seno al processo esecutivo si aprano delle «parentesi cognitive», finalizzate all'accertamento del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e/o della regolarità del procedimento esecutivo: è quanto accade nel caso di opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c., e di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

E, ancora, l'art. 549 c.p.c., per come oggi formulato, consente al GE di svolgere, sia pure a fini meramente esecutivi (cioè senza efficacia di giudicato), di svolgere un accertamento circa l'esistenza e l'entità del credito vantato dal debitore verso il terzo pignorato, nell'ambito dell'espropriazione forzata di crediti, ove non sia stata prestata la dichiarazione di quantità o la stessa risulti contestata.

Rispetto a questo ambito è essenziale il riferimento alla recente pronuncia Cass. n. 23123/2022.

Qui – rispetto all'istituto regolato dall'art. 549 c.p.c., si è precisato che:

a) occorre l'istanza di parte, che, pur non dovendo rivestire una determinata forma-contenuto, va formulata in modo da individuare petitum e causa petendi;
b) è necessaria la instaurazione del contraddittorio anche con il terzo (che da questo momento diviene «parte», dismettendo le vesti di «ausiliario del G.E.»);
c) non operano i limiti preclusivi del giudizio di cognizione, per cui lo svolgimento dell'incidente è rimesso alle determinazioni del G.E., con l'unico limite del rispetto del contraddittorio (v. sopra) e della tutela effettiva del diritto di difesa delle parti;
d) il provvedimento conclusivo non ha efficacia di giudicato e non ha alcuna valenza extra-esecutiva;
e) tale provvedimento deve contenere una statuizione sulle spese, la cui formulazione è retta dai principi di causalità e soccombenza (non operando in questo frangente i principi di cui all'art. 95 c.p.c.).

Similare appare l'attività svolta da GE in sede di controversie distributive ai sensi dell'art. 512 c.p.c.

In tutte queste attività, pur restando fermi i principi generali suddetti, il principio del contraddittorio assume un peculiare spessore in quanto ci si trova, pur sempre, di fronte ad attività lato sensu di accertamento.

Infine, il GE è chiamato, tenuto conto dei principi affermati dalla Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 9479/2023, a svolgere una attività di controllo circa l'ipotetica sussistenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento di un d.i. emesso contro un consumatore e da questi non opposto, laddove tale provvedimento costituisca il t.e.: è bene precisare però che in questo caso l'attività del GE si limita alla mera fornitura di una «informativa» al debitore circa la possibilità di avvalersi del rimedio dell'opposizione tardiva a d.i. ex art. 650 c.p.c., secondo il peculiare statuto regolatorio delineato dalla stessa Cassazione.

Al di là di questi casi peculiari, comunque, può dirsi che nel processo esecutivo il contraddittorio è sì presente, ma in misura attenuata e soltanto eventuale.

Questa ricostruzione ha ricevuto anche il significativo avallo della Corte costituzionale con (C. cost. n. 444/2002).

Secondo il Giudice delle leggi, infatti, se è vero che il principio fondamentale del contraddittorio informa anche il processo esecutivo, tuttavia va attuato in tale ambito in forma parziale (non potendo avere ad oggetto la cognizione di fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato) ed attenuata (poiché si realizza in modo deformalizzato, in funzione del risultato pratico da conseguire) rispetto al modulo processuale proprio della cognizione ordinaria.

Il contraddittorio nel processo esecutivo può dunque dirsi:

  • parziale quanto all'oggetto della possibile cognizione del giudice dell'esecuzione, fortemente limitato;
  • attenuato perché scevro dai rigidi formalismi propri del processo di cognizione, improntato piuttosto a celerità ed informalità.

Disposizione paradigmatica del modo di intendere il contraddittorio nel processo di esecuzione forzata è l'art. 485 c.p.c., che sancisce che, quando la legge lo richiede, o quando il giudice ritenga necessario che le parti ed eventualmente gli altri interessati siano sentiti, il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti, ed eventualmente gli altri interessati, debbono comparire.

Tale norma rivela, infatti, che il contraddittorio nel processo esecutivo è ammesso solo laddove il giudice lo consideri necessario, oppure ove vi siano disposizioni di legge che espressamente lo prevedano.

Casistica: contraddittorio necessario ex lege

Conversione del pignoramento

art. 495, comma 3, c.p.c.

Riduzione del pignoramento

art. 496 c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione deve sentire il debitore nella distribuzione della somma ricavata

art. 510, comma 1, c.p.c.

Sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice su istanza del creditore, «sentito il debitore»

art. 624-bis c.p.c.

Il contraddittorio nel processo esecutivo secondo la giurisprudenza

Il contraddittorio nel processo esecutivo è dunque attenuato, debole, eventuale e particolarmente atteggiato.

Alla luce di queste considerazioni la giurisprudenza di legittimità ha interpretato e risolto molteplici questioni applicative che si sono poste con riferimento al rispetto del contraddittorio nel processo esecutivo.

In molteplici pronunce la Suprema Corte ha chiarito che, posto il carattere tipicamente unilaterale del processo esecutivo, la convocazione delle parti – ex art. 485 c.p.c. disposta dal giudice ove ritenuta necessaria o quando sia la legge ad imporla – avviene non già col precipuo scopo di instaurare un formale contraddittorio, ma solo in funzione del il migliore esercizio della potestà ordinataria che l'ordinamento consegna al giudice stesso.

In linea con quest'assunto è Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618 secondo cui, poiché nel procedimento regolato dall'art. 495 c.p.c. la comparizione delle parti è preordinata soltanto a consentire il miglior esercizio della potestà di ordine del giudice dell'esecuzione, l'omessa comunicazione al debitore del provvedimento con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non cagiona di per sé la nullità degli atti esecutivi compiuti, potendo il debitore insorgere con l'opposizione al successivo atto esecutivo compiuto nei modi e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. per far valere eventuali vizi di tali atti.

Né tantomeno tale principio contrasta col disposto dell'art. 82 disp. att. c.p.c., che si riferisce al rinvio delle udienze di prima comparizione ed istruzione, che non sono compatibili con la struttura e la funzione del processo esecutivo.

In forza della considerazione per cui il contraddittorio non ha rilevanza solo formale nel processo esecutivo Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18513 ha stabilito che «il debitore dev'essere convocato per l'udienza in cui il giudice dell'esecuzione autorizza la vendita dell'immobile, ma poiché il processo esecutivo non è caratterizzato dal principio del contraddittorio, la sua omessa audizione non è, di per sé, causa di nullità del procedimento, potendo essere dedotta solo con l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di vendita nei casi in cui abbia influito su quest'ultima, viziandola».

Nello stesso solco si pone Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16731, la quale ha stabilito che quando il giudice dell'esecuzione revochi un precedente provvedimento di assegnazione mobiliare senza aver prima sentito il debitore, non si verifica alcuna violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura, potendo detta omissione solo riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non solo per il solo fatto dell'omessa sua audizione, può insorgere esclusivamente con opposizione agli atti esecutivi, nei modi e nel termini di cui all'art. 617 c.p.c.

Per la Suprema Corte nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione di un atto dell'esecuzione con la quale si lamenti la mera lesione del contraddittorio, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

Anche a seguito delle modifiche operate in senso garantistico con le l. n. 80/2005, l. n. 263/2005 e l. n. 52/2006, infatti, resta comunque imprescindibile la posizione di soggezione del debitore a fronte dell'azione esecutiva che il creditore esercita avvalendosi di un diritto consacrato in un titolo esecutivo.

In tale prospettiva, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione.

La giurisprudenza della Cassazione, dunque, accoglie un'interpretazione costituzionalmente orientata del contraddittorio nel processo esecutivo, che viene interpretato alla luce dei principi costituzionali del giusto processo (art. 111 Cost.) e in chiave garantista del diritto inviolabile di difesa (art. 24 Cost.) (Cass. civ., sez. VI, 24 aprile 2012, n. 6459; Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2009, n. 24532; Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2005, n. 10334).

Naturale precipitato di quest'impostazione diventa allora che le doglianze eventualmente sollevate da chi lamenti di non aver ricevuto la comunicazione della fissazione dell'udienza per l'audizione o, più in generale, di non essere stato messo nelle condizioni di interloquire prima dell'azione del provvedimento, sono ammissibili solo e nella misura in cui si sostanzino poi in una contestazione del merito del provvedimento.

È necessario, cioè, che l'opponente individui in modo specifico le ragioni per cui la lesione del contraddittorio abbia comportato la consequenziale ingiustizia dell'atto esecutivo impugnato, pena l'inammissibilità dell'opposizione eventualmente spiegata.

La giurisprudenza di legittimità accoglie così una concezione del principio del contraddittorio nell'esecuzione forzata che non è già formalistica, bensì funzionale: la relativa lesione, quindi, non può mai rilevare in sé e per sé, ma solo in quanto essa abbia comportato ulteriori ripercussioni sugli atti esecutivi, comportandone la relativa illegittimità.

Casistica

Casistica

Il comma 3 dell'art. 495 c.p.c., sancisce che l'ordinanza determinativa delle somme dovute in sostituzione del bene pignorato deve essere pronunciata dal giudice dell'esecuzione, «sentite le parti in udienza». Nonostante l'obbligo per il giudice di convocare previamente ex art. 485 c.p.c. il creditore, il debitore ed i terzi interessati, l'omissione o comunque il vizio della convocazione non inficia di per sé l'ordinanza di conversione, potendo l'interessato impugnarla (attraverso l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.) non già per far valere l'omessa o viziata convocazione, bensì la lesione del suo diritto concreto (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2005, n. 1618).

Ordinanza di determinazione delle somme dovute in sede di conversione del pignoramento

Ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c. è data ordinanza di autorizzazione alla vendita dal giudice dell'esecuzione all'esito dell'udienza a cui le parti devono essere convocate. In questa sede le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita o proporre le opposizioni agli atti esecutivi laddove non siano decadute dal diritto di proporle.

In questo caso, però, l'omessa audizione del debitore esecutato, del creditore o di uno degli interessati non comporta automaticamente che l'ordinanza pronunciata sia viziata (Cass. civ, sez. III, 13 febbraio 1998, n. 1550).

Ordinanza di autorizzazione alla vendita

Il carattere unilaterale del processo esecutivo implica anche l'ulteriore riflesso applicativo che la morte del debitore (e più in generale tutti gli eventi che lo riguardino) non cagiona l'interruzione del processo (Cass. civ., sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721; Cass. civ., sez. III, 24 luglio 1969, n. 2807).

Morte del debitore

L'opposizione proposta sarà ammissibile ove l'opponente si lamenti dell'errata determinazione del prezzo base dell'asta del bene messo in vendita, che può risolversi nel pregiudizio all'interesse giuridicamente tutelato al massimo realizzo.

Opposizione con cui si contesti il merito dell'ordinanza

Può essere legittimamente avanzata ove l'omessa convocazione del debitore abbia causato la preclusione del diritto di domandare la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 5 marzo 2009, n. 5341).

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