Criteri di collegamento della giurisdizione nelle controversie europee in tema di responsabilità genitoriale

17 Aprile 2026

La materia è attualmente, a far tempo dal 1° agosto 2022, disciplinata dal Regolamento UE del Consiglio 2019/1111 del 25 giugno 2019 (in seguito: Regolamento 1111/2019 o Bruxelles II-ter), subentrato al Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003 (in seguito: Regolamento 2201/2003 o Bruxelles II-bis).

Inquadramento

i) La materia è attualmente, a far tempo dal 1° agosto 2022, disciplinata dal Regolamento UE del Consiglio 2019/1111 del 25 giugno 2019 (in seguito: Regolamento 1111/2019 o Bruxelles II-ter), subentrato al Regolamento CE 2201/2003 del 27 novembre 2003 (in seguito: Regolamento 2201/2003 o Bruxelles II-bis).

Peraltro, ai sensi dell’art. 100 del Regolamento vigente, le relative disposizioni sono applicabili «solo alle azioni proposte […] posteriormente al 1° agosto 2022», mentre il Regolamento 2201/2003 dovrà continuare ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte anteriormente alla predetta data. I riferimenti al Regolamento 2201/2003 verranno, comunque, fatti utilizzando i verbi all’imperfetto. 

ii) Entrambi i suddetti Regolamenti sono valevoli per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea eccezion fatta per la Danimarca, cui le due fonti normative non sono applicabili, non avendo partecipato alla loro adozione. Per ciò che attiene all’applicazione dei Regolamenti in esame ai territori di oltremare (ad es., Isole Canarie e Guyana francese) di alcuni degli Stati membri dell’UE, si veda l’art. 349 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).

iii) Il Regolamento 1111/2019 è una «rifusione» del Regolamento 2201/2003, che riproduce in molte parti e cui ha, comunque, apportato, laddove ritenuto necessario, semplificazioni e miglioramenti. Giacché il Regolamento 1111/2019 si pone, in sostanza, in continuità con il Regolamento 2201/2003, nulla si oppone a che ad esso sia applicabile – ove, ovviamente, le situazioni siano coincidenti - la giurisprudenza formatasi con riguardo al suo predecessore.  

Residenza abituale del minore: nozione, regolamenti, C.G.U.E.

i) La nozione di «residenza abituale» non è fornita né dai due Regolamenti citati né dalla Convenzione fatta a L’Aja il 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (resa esecutiva in Italia con legge n. 64 del 1994).

Nel 12° «considerando» del Regolamento 2201/2003 e nel 20° «considerando» del Regolamento 1111/2019, il criterio principale di determinazione della competenza giurisdizionale è costituito dalla «residenza abituale» del minore, giacché rispondente all'interesse superiore del medesimo, che può essere nella miglior guisa valutato ove vi sia rapporto di prossimità con le a.g. che devono decidere sulle sue modalità di vita.

ii) E’ consolidato il pensiero secondo cui, ai sensi degli artt. 8 e 10 del Regolamento 2201/2003 e – si veda in proposito il punto iii) del precedente paragrafo - degli artt. 7 e 9 del Regolamento 1111/2019, la locuzione «residenza abituale» «deve essere interpretata nel senso che tale residenza corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare» e che, a tal fine, si deve, in particolare, tenere conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato.

Con la sentenza 28 giugno 2018, nella causa C-512/2017, la C.G.U.E., sez. V, ha chiarito che l’art. 8 del Regolamento 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi del Regolamento medesimo (va ribadito che nulla si oppone a che la decisione sia da ritenere valevole anche con riguardo alla norma, l’art. 7, introdotta dal Regolamento 1111/2019, che riproduce pressoché alla lettera la norma precorritrice), corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita e che spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti, cioè «tenendo conto di tutte le circostanze di fatto specifiche di ciascuna fattispecie», procedendo ad una valutazione globale (v., nello stesso senso, C.G.U.E., sez. III, 2 aprile 2009, in causa C-523/07 e C.G.U.E., sez. I, 22 dicembre 2010, in causa C-497/10, che si occupa, in particolare, di dare indicazioni in ordine alla residenza abituale di un neonato).

iii) È stato anche precisato che, nell'ipotesi in cui l'applicazione dei criteri appena sopra ricordati dovesse condurre a concludere che non è possibile accertare la residenza abituale del minore, la determinazione del giudice competente dovrebbe essere effettuata in base al criterio del luogo «in cui si trova il minore», ai sensi degli artt. 13 del Regolamento 2201/2003 e 11 del Regolamento 1111/2019.

iv) La nozione di «residenza abituale» come interpretata dalla C.G.U.E. deve essere tenuta ferma negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E., giacché definita da sentenze interpretative di norme comunitarie, come tali costituenti esse stesse fonte normativa.

Secondo il costante orientamento della Corte di Giustizia, «dalla necessità di garantire tanto l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell'Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell'intera Unione europea, di un'interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto non solo dei termini della medesima, ma anche del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi» (v., in termini, C.G.U.E., sez. I, 18 giugno 2020, in causa C- 639/18).

In altri termini e con riferimento al nostro oggetto, a parere della C.G.U.E., dato che gli articoli dei Regolamenti citati che fanno riferimento alla «residenza abituale» non contengono alcun richiamo espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della relativa nozione, tale determinazione deve essere effettuata alla luce del contesto nel quale si inseriscono le disposizioni dei Regolamenti e dell'obiettivo da essi perseguito, in particolare quello che emerge dal 12° «considerando» del Regolamento 2201/2003 e dal 20° «»considerando” del Regolamento 1111/2019, secondo cui le regole di competenza da essi accolte si informano all'interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio di vicinanza (v. C.G.U.E., sez. I, 22 dicembre 2010, in causa C-497/10).

IN EVIDENZA

La nozione di «residenza abituale» come interpretata dalla C.G.U.E. deve essere tenuta ferma negli ordinamenti interni degli Stati membri dell'U.E., giacché definita da sentenze interpretative di norme comunitarie, come tali costituenti esse stesse fonte normativa.

Residenza abituale del minore: Corte di cassazione

In sede di giurisprudenza di legittimità, è consolidato il pensiero secondo cui la «residenza abituale» è da identificare con il «luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidiana vita di relazione» (ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 27741/2018; Cass. civ., sez. un., n. 32359/2018 e, da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 11622/2025).

Il luogo in questione non può essere determinato sulla base di un calcolo puramente aritmetico del vissuto (Cass. civ., sez. un., n. 5418/2016).

È consolidato anche il principio secondo cui la residenza abituale integra una situazione di fatto il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. civ., sez. un., n. 24231/2018). E’ stato, ulteriormente, specificato, con riferimento all’ipotesi in cui i genitori del minore siano residenti in Stati diversi, che l’accertamento della residenza abituale del minore si risolve in una quaestio facti, con valutazione da svolgersi anche in chiave prognostica, effettuabile direttamente dalla S.C. sulla base dei dati emergenti dagli atti processuali, occorrendo valorizzare circostanze quali la frequenza della scuola e il conseguimento di un ottimo rendimento scolastico in un determinato Stato, l'apprendimento della lingua, l'inserimento nel contesto sociale ed anche l’entusiasta volontà del minore di rimanere in un certo luogo, accertata mediante l' ascolto del minore medesimo (Cass. civ., sez. un., n. 32359/2018; v. anche Cass. civ., sez. un., n. 8042/2018, secondo cui per individuare la residenza abituale di un minore di tenera età - nel caso: 2 anni -, devono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, ad es. l'iscrizione all'asilo in un determinato Paese e l'incardinamento nel sistema pediatrico dello stesso Paese).

Art. 473-bis.11 c.p.c.

Per ciò che riguarda la competenza per territorio, ai sensi dell’art. 473-bis.11 c.p.c., nelle controversie che riguardano un minore (comprese, quindi, quelle in tema di responsabilità genitoriale), la competenza appartiene al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Tale criterio resta fermo anche qualora vi sia stato trasferimento del minore non autorizzato e purché non sia decorso un anno dallo stesso (N.B.: il deposito del ricorso deve essere effettuato entro tale scadenza).

La finalità di tale disposizione è quella di disincentivare trasferimenti attuativi di forme di forum shopping.

Competenza: regola generale

Il principio generale è quello secondo cui le autorità giurisdizionali (a.g.) di uno Stato membro dell’U.E. (eccezion fatta per la Danimarca, cui entrambi i Regolamenti citati non sono applicabili, non avendo partecipato alla sua adozione) sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se quest’ultimo risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui dette a.g. vengano adite (art. 8 Regolamenti 2201/2003 e 7 Regolamento 1111/2019).

In termini più chiari, il criterio di collegamento su cui si fonda il riparto di giurisdizione tra a.g. di Stati membri dell'U.E. in ordine alle decisioni aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale è, in base alle norme appena sopra citate, quello della residenza abituale del minore alla data di avvio del procedimento, «per il rapporto di prossimità di questo al giudice che deve decidere sulle modalità di vita di lui» (v., in tal senso, Cass. civ., sez. un., n. 22238/2009).

EVIDENZA

Ai sensi degli art. 2 di entrambi i Regolamenti in esame, con la locuzione «autorità giurisdizionale» si fa riferimento all’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale (tale specificazione è presente unicamente nel Regolamento n. 1111/2019 – n.d.r.) per le materie rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento.

Competenza: deroghe

Sono previste varie deroghe alla regola generale descritta nel precedente paragrafo, fra le quali quelle di maggiore interesse sono descritte negli articoli 9, 10, 12, 13 e 15 del Regolamento 2201/2003 e 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento 1111/2019.

A) Lecito trasferimento di un minore in ambiti UE - Ultrattività della competenza delle a.g. della precedente residenza abituale del minore

Secondo il disposto dell’art. 9 Regolamento 2201/2003 e dell’art. 8 Regolamento 1111/2019, nei casi di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro «che diventa la sua residenza abituale», la competenza delle a.g. dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, peraltro unicamente nell’ipotesi in cui si tratti di modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore e sempre che il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita abbia continuato a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

Ai sensi di entrambi i Regolamenti, la deroga non è operativa qualora il titolare del diritto di visita abbia accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

IN EVIDENZA

La deroga in esame non è operativa per quanto inerente a materie diverse dal diritto di visita. Pertanto, ad esempio, la giurisdizione su domanda avente ad oggetto l’affidamento compete alle autorità dello Stato in cui il minore è stato trasferito.

B) Illecito trasferimento o mancato rientro del minore in ambiti UE

Secondo il disposto dell’art. 10 del Regolamento 2201/2003, nei casi di trasferimento illecito o di mancato rientro di un minore, l'a.g. dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro doveva conservare la competenza giurisdizionale fino a che il minore non avesse acquisito la residenza in un altro Stato membro e ricorressero, altresì. le condizioni descritte nei punti a) e b) della norma, vale a dire, se [punto a)] il titolare del diritto di affidamento ne avesse accettato il trasferimento oppure se [punto b)] il minore avesse soggiornato nell’altro Stato membro almeno per un anno da quando il titolare del diritto di affidamento avesse avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si fosse integrato nel nuovo ambiente e, fermi tali punti, fosse soddisfatta almeno una delle condizioni descritte nei punti della norma distinti con i  «numeri» da i) a iv): i) mancata presentazione, da parte del titolare del diritto di affidamento, di domanda di ritorno del minore, entro un anno da quando avesse avuto conoscenza, od avrebbe dovuto averla, del luogo in cui il minore si trovava; ii) ritiro della domanda di rientro da parte del titolare del diritto di affidamento e mancata riproposizione della stessa nel termine prescritto; iii) definizione (archiviazione), da parte dell’a.g. adita, del procedimento che fosse stato proposto innanzi all'a.g. dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro; iv) emanazione di una decisione di affidamento che non prevedesse il ritorno del minore da parte dell’a.g. dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o del mancato ritorno.

Ai sensi dell’art. 9 Regolamento 1111/2019, fatte salve le ipotesi descritte nel successivo art. 10 (forum shopping), con riguardo ai  casi di trasferimento illecito o di mancato ritorno di un minore, è dettata disciplina pressoché identica a quella già presente nel Regolamento 2201/2003: la competenza è conservata in capo all’a.g. dello Stato membro UE in cui il minore aveva la residenza abituale prima dell’illecito trasferimento o del mancato rientro, fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e ricorrano, altresì, le condizioni descritte nei punti a) e b), vale a dire, per il punto a), quelle corrispondenti al punto a) dell’art. 10 del Regolamento 2201/2003 e, per il punto b) di tale norma, quelle corrispondenti ai «numeri» i), ii) e iv) (indicato, peraltro, quest’ultima, con il  «numero» v),  con la precisazione che la decisione resa sul diritto di affidamento da parte dell’a.g. dello Stato membro in cui il minore aveva residenza abituale prima del trasferimento o del mancato rientro sia tale da non comportare il ritorno del minore -  previsione più ampia di quella contenuta nel numero iv) della corrispondente norma del Regolamento 2201/2003).

Non risulta ripetuta la condizione di cui al  «numero» iii) dell’art. 10 del Regolamento 2201/2003 e vengono poste due ulteriori condizioni, con la numerazione che segue:

iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento sia stata respinta dall'a.g. di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), o comma 2, della Convenzione dell'Aja del 1980 e tale decisione non sia più soggetta a impugnazione ordinaria;

iv) non sia stata adita alcuna a.g. a norma dell'art. 29, par. 3 e 5, del Regolamento in esame, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno.

C) «Proroga della competenza» (art. 12 Regolamento 2201/2003) - «Scelta del foro» (art. 10 Regolamento 1111/2019)

i) L’art. 12 del Reg. 2201/2003, rubricato come «Proroga della competenza» prevedeva la possibilità di adire un’a.g. di uno Stato membro in cui il minore non avesse la residenza abituale in due distinte ipotesi: 1) allorché la materia («le domande relative alla responsabilità dei genitori») fosse connessa con procedure di divorzio, di separazione personale dei coniugi o di annullamento del matrimonio e a condizione a) che  almeno uno dei coniugi esercitasse la responsabilità genitoriale sul figlio e b) che la competenza giurisdizionale della suddetta a.g. fosse stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti del procedimento alla data in cui le la medesima a.g. era stata adita, e fosse conforme all'interesse superiore del minore; 2) ove fosse sussistente un legame sostanziale del minore con quello Stato membro, o perché ivi risiedesse abitualmente uno dei titolari della responsabilità genitoriale oppure perché egli stesso ne avesse la cittadinanza.     

Particolare previsione era contenuta nel par. 4 della disposizione, ove, con riguardo a minori che avessero la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non fosse parte della Convenzione fatta a L’Aja il 19 ottobre 1996, si statuiva  «presunzione»” che la competenza determinata in base alla disposizione in esame «sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato».

La predetta Convenzione, concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, è stata resa esecutiva nel nostro Paese con legge n. 101/2015, in vigore dal 10 luglio 2015.

ii) L’art. 10 del Regolamento 1111/2019, rubricato come «Scelta del foro» ha innovato, anche semplificando, la disciplina della materia in esame.

Nella norma è sancito che la competenza delle a.g. di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale è riconosciuta se ricorrono le condizioni seguenti:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente; ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore oppure iii) il minore è cittadino di quello Stato;

b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale: i) hanno liberamente convenuto (in ordine alle forme dell’accordo si veda il par. 2 della norma - n.d.r.) la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui viene adita l'a.g. oppure ii) abbiano accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l'a.g. si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza;

e

c) l'esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all'interesse superiore del minore.

D) Trasferimento della competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro

i) L’art. 15, par. 1, del Regolamento 2201/2003 prevedeva che, in via eccezionale, le a.g. di uno Stato membro competenti a conoscere della vicenda, qualora avessero ritenuto che l’a.g. di un altro Stato membro con cui il minore avesse un legame particolare (si veda, in proposito, il par. 3 della norma) fosse «più adatto» a trattare il caso o una sua parte specifica e ove ciò fosse corrispondente all'interesse superiore del minore, potevano interrompere l'esame del caso o della parte in questione e invitare le parti a presentare domanda all'a.g. dell'altro Stato membro oppure chiedere direttamente a tale a.g. di assumere la competenza ai sensi del successivo par. 5 (tale paragrafo regolava le condotte dell’a.g. ritenuta «più adatta» e il prosieguo della procedura).

La procedura di spostamento di competenza poteva essere avviata su richiesta di una parte oppure su iniziativa dell'a.g. adita oppure su iniziativa di un'a.g. di un altro Stato membro con cui il minore avesse acquisito un legame particolare.

Qualora l’iniziativa fosse stata presa da un’a.g., il trasferimento della causa sarebbe potuto avvenire soltanto se esso fosse stato accettato da almeno una delle parti.

Nel par. 3 della disposizione in esame venivano indicati i criteri da tenere in conto, in alternativa tra loro, per stabilire se il minore avesse un legame particolare con uno Stato membro.

Tale requisito doveva ritenersi sussistente qualora lo Stato membro in questione:

1) fosse divenuto la residenza abituale del minore dopo che l'a.g. competente a conoscere del merito della vicenda fosse stata adita;  

2) in esso fosse fissata la precedente residenza abituale del minore;

3) esso fosse il paese di cittadinanza del minore;

4) in esso fosse fissata la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale;

5) la causa avesse ad oggetto le misure di protezione del minore legate all'amministrazione, alla conservazione o all'alienazione dei beni di sua titolarità situati sul territorio dello Stato membro in questione.

ii) L’art. 12 del Reg. 1111/2019 reca, al par. 1, la medesima previsione recata dal corrispondente paragrafo della norma sopra riportata: «1. In circostanze eccezionali, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d'ufficio, se ritiene che un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare (si veda, in proposito, il par. 4 della disposizione – n.d.r.) sia più indicata a valutare l'interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso» e disporre in ordine al contatto con l’.a.g. «più indicata» o in via diretta o demandando l’incombenza alle parti.

In ordine alle condotte dell’a.g. «più indicata» ed a quelle dell’a.g. preventivamente adita ed al prosieguo della procedura in prosieguo è dettata disciplina dai par. 2 e 3 della norma, cui si fa rinvio.

i criteri (decritti nel par. 4 della disposizione) da tenere in conto, in alternativa tra loro, per stabilire se il minore avesse un legame particolare con uno Stato membro corrispondono a quelli già previsti al medesimo fine dall’art. 15 del Reg. 2201/2003.

Deve essere messo in rilievo che, ai sensi del par. 5 della disposizione in esame, «se la competenza esclusiva dell'autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell'articolo 10, quest'ultima non può trasferire la competenza all'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro».

Criteri alternativi e criteri residui di determinazione della competenza

i) Competenza fondata sulla presenza del minore

Gli art. 13 del Regolamento 2201/2003 e 11 del Regolamento 1111/2019 dispongono, all’unisono, che, qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell'art. 12 del primo Regolamento o dell’art. 10 del secondo, sono competenti i giudici dello Stato membro in cui si trova il minore.

Identico criterio deve essere applicato ai a anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini che, stando alla previsione dell’art. 13, par. 2, del Regolamento 2201/2003, fossero in essere «nei loro paesi» o che, stando alla previsione, molto – forse troppo – restrittiva) dell’art. 11, par. 2, del Regolamento 1111/2019, siano in essere «nei rispettivi Stati membri di residenza abituale».

ii) Competenza residua

Gli articoli 14 di entrambi i Regolamenti in esame dispongono che, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. da 8 a 13 nel caso del Regolamento 2201/2003 e da 7 a 11 nel caso del Regolamento 1111/2019, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.

Provvedimenti provvisori e cautelari: rinvio

Sull’argomento di cui al titoletto ci si limita a porre in evidenza che è sempre fatta salva la possibilità dell'adozione di provvedimenti urgenti da parte dell'a.g. del luogo ove il minore, anche se irregolarmente, si trova, sempre che ricorrano esigenze improrogabili di tutela del medesimo.

La materia verrà compiutamente trattata nella «Bussola» intitolata «Provvedimenti provvisori in tema di responsabilità genitoriale (Regolamento CE n. 2201/2003 e Regolamento UE n. 1111/2019)», cui si fa rinvio.

Recessione del Regno Unito di Gran Bretagna dall'UE

Ai sensi dell'art. 67 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (cd. "Brexit Withdrawal Agreement" approvato il 7 ottobre 2019 ed entrato in vigore l'1 febbraio 2020), le disposizioni del Regolamento CE n. 2201/2003 si applicano ai provvedimenti emessi in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo transitorio (v. Cass. civ., sez. I, n. 31470/2023, pronunciata con riguardo ad una fattispecie relativa ad una sottrazione internazionale di minori di cui il padre, separato dalla madre, con domanda giudiziale proposta prima del 31 dicembre 2020, aveva chiesto il rientro nel Regno Unito, paese in cui la famiglia aveva risieduto prima della sua disgregazione).

Obbligazioni alimentari: Regolamento (CE) del 18 dicembre 2008, n. 4/2009

La giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore spetta – ai sensi dell’art. 3 lett. d) del Regolamento CE n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari - al giudice dello Stato membro U.E. che sia stato investito della domanda di responsabilità genitoriale, trattandosi di domanda accessoria a quest’ultima (Cass. civ., sez. un., ord., n. 2276/2016).

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