La nomina del curatore è finalizzata a garantire rappresentanza o assistenza in sede processuale al soggetto che ne necessiti.
Inquadramento
Le norme di carattere generale che disciplinano l'istituto della curatela speciale si rinvengono negli artt. 78, 79 e 80 del codice processuale civile, come modificati, il primo e il terzo, dalla legge n. 206/2021 e dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Le regole che disciplinano l'istituto della curatela speciale del minore si rinvengono attualmente, oltre che nelle disposizioni appena sopra ricordate, nell'art. 473-bis.8 c.p.c.
La nomina del curatore speciale è finalizzata a garantire rappresentanza (anche in sede processuale) o assistenza al soggetto che ne necessiti, in presenza delle situazioni descritte nelle norme citate.
Il curatore speciale, abilitato a compiere atti di qualsiasi tipo e non semplicemente quelli urgenti, resta in carica fino al venir meno della situazione contingente da cui ha tratto fondamento la sua nomina, salva revoca a norma dell'art. 473-bis.8, comma 4, c.p.c.
Diritto intertemporale
Mentre l’art. 79 c.p.c. non è stato fatto oggetto, nel tempo, di alcuna mutazione, gli artt. 78 e 80 dello stesso codice sono stati modificati (con effetto dal 22 giugno 2022) dalla legge (di delega al Governo per l’efficienza del processo civile) n. 206/2021 e dopo tale modifica sono stati «rivisitati» dal d.lgs. n.149/2022.
In concreto, gli artt. 78 e 80 c.p.c. sono stati ridotti di dimensione, venendo in parte inglobati nell’art. 473-bis.8 c.p.c., il tutto restando, peraltro, pressoché immutato, sia pure con diverse numerazioni, eccezion fatta per la precisazione, introdotta nell’art. 473-bis.8, che «il curatore speciale del minore procede al suo ascolto …». Ciò stante, il complesso delle norme richiamate deve ritenersi vigente, senza soluzione di continuità, a far tempo dal 22 giugno 2022.
Situazioni legittimanti la nomina del curatore speciale
Il disposto dell’art. 78 c.p.c. che è destinato ad operare ogni qualvolta sia necessario nominare un rappresentante all'incapace ed è pertanto applicabile in qualsiasi procedura, viene in rilievo in due ipotesi:
a) quando manchi la persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza dell’incapace o della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta e vi siano ragioni d’urgenza;
b) quando fra rappresentato e rappresentante vi sia conflitto di interessi.
Per ciò che attiene alla curatela speciale dei minori, si fa rinvio agli appositi paragrafi.
Procedura di nomina del curatore speciale
A norma dell’art. 79 c.p.c., l’istanza di nomina del curatore speciale può essere proposta dal pubblico ministero (P.M.) oppure dalla stessa persona che deve essere rappresentata o assistita [inclusi in tale categoria anche i minori ultraquattordicenni, come previsto dall’art. 473-bis.8, comma 1 lett. d), c.p.c.], ancorché incapace, oppure dai suoi prossimi congiunti o, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. L’istanza può, inoltre, essere proposta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
A norma dell’art. 80 c.p.c., l’istanza deve essere proposta al capo dell’ufficio giudiziario innanzi a cui si intende promuovere la causa. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite «possibilmente» le persone interessate, provvede con decreto, che deve essere comunicato al P.M. affinché provochi, quando è necessario, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.
Allorché l’esigenza della nomina si manifesti nel corso del procedimento, anche di natura cautelare ed in relazione ad esso, provvede d’ufficio il giudice che procede.
Efficacia nel tempo del provvedimento di nomina
Il provvedimento di nomina ha durata limitata nel tempo, sino al momento in cui venga designato il «normale» rappresentante od assistente dell'incapace o della persona giuridica o dell'associazione o, in ogni caso (categoria in cui rientrano anche tutte le ipotesi di curatela speciale dei minori di età), sino al momento del compiersi della vicenda giudiziale nei cui ambiti si sia posta l'esigenza di nomina.
Contro il decreto di nomina è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo dei requisiti di definitività e di decisorietà (v. Cass. civ., sez. I, n. 22566/2015 e, da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. n. 21452/2023).
In caso di omessa nomina, si configura vizio di costituzione del rapporto processuale, che determina la nullità dell'intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, rilevabile dal giudice d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo ed anche in sede di legittimità, sempre che sulla questione non si sia formato giudicato interno (v. Cass. civ., sez. II, n. 880/2003 e Cass. civ., sez. II, n. 10754/2019).
Poteri del curatore speciale
Pur essendo chiamato ad assolvere la propria funzione in via soltanto temporanea, il curatore speciale è abilitato a compiere atti di qualsiasi tipo in inerenza alla vicenda che ne ha determinato la nomina.
Non essendo discusso che il curatore debba (salva revoca) restare in carica sino a quando venga meno la situazione contingente che ha reso necessaria la sua nomina (v, Cass., sez. VI, ord. n. 30253/2017), i «poteri» del curatore non si esauriscono con la pronuncia della sentenza conclusiva del grado di giudizio nel corso del quale la nomina è avvenuta, ma sono esperibili anche nelle fasi successive, venendo il curatore legittimato a proporre impugnazione contro detta decisione ed a resistervi in caso di impugnazione proposta dalle altre parti.
Mancanza di rappresentante o di assistente
A norma dell'art. 78 c.p.c., la nomina del curatore speciale è necessaria allorché manchino le persone cui spetta la rappresentanza o l'assistenza dell'incapace (incluso il minore di età) o della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.
Oltre alla vicenda dei minori di età, cui verranno dedicati ulteriori ampi spazi negli appositi paragrafi, possono venire in rilievo, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi: i) Persone «incapaci»
L'intervento del curatore speciale è limitato a casi numericamente ridotti.
Ed invero, ove vengano in considerazione persone beneficiarie dell'amministrazione di sostegno o interdette o inabilitate, che siano temporaneamente prive di rappresentante o assistente, pur ove ricorra urgenza di «dotarle» di «patroni», appare consentito provvedere al bisogno mediante la nomina di amministratore di sostegno, tutore o curatore (ordinario) provvisori (artt. 405, 419 c.c.: art. 473-bis.55, comma 2, c.p.c.). Deve, in proposito, rammentarsi che, a norma dell'art. 473-bis.55, comma 1, c.p.c. l'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando siano stati nominati il tutore o il curatore provvisorio previsti negli artt. 419 e 420 c.c.
Problemi si sono posti con riferimento all'esercizio di azioni giudiziarie relative a diritti personalissimi.
a) Soluzioni differenti sono state adottate in ordine alla legittimazione del tutore a proporre, in nome e per conto dell'interdetto, l'azione di separazione personale o di divorzio, da alcuni negata e riservata al curatore speciale (Cass. civ., sez. I, n. 9582/2000; Trib. Bari, 7/4/2015, n. 1540, IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it) 2015, 5 giugno) e da altri, invece, ammessa (Cass, civ., sez. I, n. 14669/2018; Trib. Cagliari, 15/6/2010, Redaz. Giuffrè 2010).
b) Con riguardo ad un particolarissimo «caso» (Englaro), la S.C. è andata dell'avviso che il giudice può autorizzare il tutore – peraltro in contraddittorio con il curatore speciale - di una persona interdetta, giacente in persistente stato vegetativo, ad interrompere i trattamenti sanitari che la tengono artificialmente in vita, ricorrendo determinate condizioni, a tale conclusione pervenendo dopo avere affermato la carenza di poteri, in assenza di specifica norma, del tutore di chiedere la suddetta autorizzazione e che, per evitare il conflitto tra tutore e interdetto, era necessario nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. I, n. 8291/2005 e Cass. civ., sez. I, n. 21748/2007).
c) Per ciò che attiene alla possibilità di nomina di un curatore speciale di un incapace naturale, è consolidata in giurisprudenza l'opinione negativa, sul rilievo che l'art. 75 c.p.c. è da ritenere riferito unicamente alle persone che siano state private della capacità di agire con sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimenti di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio (v., da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. n. 17914/2022). In dottrina è stato, comunque, osservato che una lettura costituzionalmente orientata (artt. 2,3,24 e 111 Cost.) della norma potrebbe assicurare all'incapace naturale, tramite curatore speciale, l'agevole accesso alla tutela giurisdizionale dei suoi diritti. ii) Persone giuridiche
L'istituto della curatela speciale è stato applicato in molteplici casi, di cui ci si limita a ricordare i seguenti:
a) Nomina del curatore speciale (della società) nel caso di giudizio di responsabilità promosso dal socio di una s.r.l. nei confronti dell'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., essendo la società litisconsorte necessario e versando l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, in situazione di conflitto di interessi (Cass. civ., sez. VI., ord. n. 25317/2021).
b) Nomina, ad istanza dei creditori – ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio -, di curatore speciale legittimato a resistere ad istanza di fallimento proposta nei confronti di società di capitali della quale era stato deliberato lo scioglimento senza che si fosse provveduto alla designazione del liquidatore (v. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 13827/2012 e Cass. civ., sez. VI, ord. n. 18544/2020). iii) Associazioni
Per ciò che concerne le Associazioni, valgono, mutatis mutandis, le medesime regole applicabili alle persone giuridiche.
Peculiare previsione è contenuta nell'art. 65 disp. att. c.c.: «Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 c.p.c. … ».
Conflitto di interessi
Situazione di conflitto di interessi va ravvisata ogniqualvolta sia dedotta in giudizio una situazione giuridica idonea a determinare la possibilità che il rappresentante eserciti i suoi poteri in contrasto con l'interesse del rappresentato, giacché portatore di un interesse personale inconciliabile con quello di quest'ultimo. Il conflitto non può consistere in un semplice contrasto o disaccordo, ma deve risolversi in una vera e propria situazione di incompatibilità (Cass. civ., sez. II, n. 10822/2001).
La verifica del conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale va operata in concreto, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa, e non in astratto ed ex ante, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (v. Cass. civ., sez. II, n. 1721/2016 e Cass. civ., sez. VI, ord. n. 8438/2018).
La disposizione di cui all'art. 78, comma 2, c.p.c. trova applicazione soltanto nei casi in cui in cui il conflitto non sia altrimenti disciplinato da norme sostanziali (Cass. civ., sez. III, n. 20659/2009).
I minori e le procedure che li riguardano
«Parte» di una vicenda è colui che nei suoi ambiti assume un ruolo di protagonista. Si può essere parti in un rapporto di diritto sostanziale e/o in un rapporto processuale. Le due posizioni possono cumularsi sul medesimo soggetto.
Ciò non può, peraltro, avvenire appieno nel caso dei minori, giacché, − pur essendo incontrovertibile che i medesimi, capaci giuridicamente, debbano essere contraddittori necessari in qualsiasi processo che li riguarda, in quanto destinato a concludersi con provvedimenti idonei ad incidere sui loro fondamentali diritti − sprovvisti della capacità di agire.
Nelle procedure che li riguardano, i minori devono essere rappresentati dai genitori o, in mancanza, da un tutore oppure, in caso di conflitto di interessi con genitori o tutore, da un curatore speciale.
Le situazioni in cui la nomina del curatore speciale deve avvenire, «anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento», sono state sancite dall'art. 473-bis.8 c.p.c., introdotto nel codice di rito dal d.lgs. n. 149/2022.
Alla nomina si deve provvedere nei seguenti casi:
i) qualora il P.M. abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, oppure uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
ii) nei casi di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento (familiare) del minore ai sensi degli artt. 2 e ss. della legge n. 184 del 1983;
iii) qualora dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
iv) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni (in tal modo venendo data concretezza al diritto del minore a partecipare al procedimento - n.d.r.).
Nei casi di cui ai punti i), ii) e iv), la nomina del curatore speciale è prevista a pena di nullità sin dall'avvio del procedimento.
Nel caso di cui al punto iii), la nomina non potrà non avvenire nel corso del procedimento.
Ai sensi del secondo comma della disposizione in esame, il giudice può procedere alla nomina del curatore speciale anche quando entrambi i genitori appaiano (valutazione da effettuarsi in concreto), per gravi ragioni, inadeguati temporaneamente a rappresentare gli interessi del figlio minore (criterio avente contorni più ampi di quello del conflitto di interessi). Il provvedimento di nomina va, in tal caso, succintamente motivato.
Conclusivamente si sancisce che «si applicano» le regole generali di cui agli artt. 78,79 e 80 c.p.c. – locuzione da intendere riferita ai primi due commi della disposizione.
Va rammentato che, ai sensi dell'art. 473-bis.9 c.p.c., le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in favore dei figli maggiorenni che siano portatori di handicap grave.
Nomina del curatore speciale dei minori in caso di conflitto di interessi
i) È da escludere che sia venuta meno la «condizione» della nomina del curatore speciale consistente nella sussistenza di conflitto di interessi tra genitori e figlio minorenne oppure tra tutore e pupillo minorenne.
Invero, il secondo comma dell'art. 78 c.p.c., ove tale «condizione» viene in rilievo, è tuttora in vigore e la relativa previsione è espressamente richiamata dal successivo art. 473-bis.8.
ii) Secondo l'orientamento dominante fino a tempi assai recenti, il conflitto di interessi tra figlio minore e genitori legali rappresentanti doveva ravvisarsi, con valutazione da compiere in astratto ed ex ante, in re ipsa, «per l'incompatibilità anche solo potenziale … delle rispettive posizioni» (v. in tema di procedimenti di adottabilità, Cass. civ., sez. I, n. 7281/2010 e, da ultimo, Cass. civ., sez. I, ord. n. 12020/2019; v. in tema di procedure de potestate, Cass., sez. I, n. 5256/2018 e Cass. civ., sez. I, ord. n. 8627/2021).
Viceversa, qualora il minore fosse rappresentato da un tutore, si riteneva che il conflitto dovesse essere specificamente dedotto e provato in relazione a circostanze concrete (v. Cass. civ., sez. I, n. 12290/2010 e Cass. civ., sez. VI, n. 11782/2016).
A far tempo dall'anno 2016 si sono registrate, sul tema, «oscillazioni» in sede di giurisprudenza di legittimità.
Da un lato, è stato rivisto il precedente pensiero e, equiparando la posizione dei genitori a quella del tutore, è stato affermato che il conflitto di interessi deve essere valutato in relazione a circostanze concrete ed a posteriori, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti in causa.
Da un altro lato, è stato ribadito, sia nell'ambito di procedure volte all'accertamento dello stato di adottabilità, sia nell'ambito delle procedure de potestate, il pensiero precedentemente dominante (v. le sentenze più recenti citate più sopra).
Il pensiero «riformatore» è stato manifestato per la prima volta negli ambiti di una procedura di adozione in casi particolari (Cass. civ., sez. I, n. 12962/2016) ed è stato ribadito, almeno ad oggi, nell'ambito di vicende aventi ad oggetto diritti patrimoniali, nonché in una causa separativa e in una causa afferente all'esercizio della responsabilità genitoriale (v., per il primo caso, Cass. civ., sez. II, n. 1721/2016 e Cass. civ., sez. VI, ord. n. 8438/2018; per il secondo caso, Cass. civ., sez. I, ord. n. 11554/2018; per il terzo caso, Cass. civ., sez. I, ord. n. 7734/2022).
La S.C., sia in occasione di una procedura di adozioneex art. 44 l. 184/1983, sia in occasione della causa separativa, ha chiarito che nel nostro ordinamento vi è predeterminazione normativa di alcune peculiari fattispecie nelle quali è ipotizzabile in astratto il conflitto di interessi, con conseguente necessità di nomina del curatore speciale a pena di nullità del procedimento (v., ad es., artt. 244, comma 6, 247, commi da 2 a 4, 248, commi 3 e 5, 249, comma 3 e 4, e 264 c.c.), mentre tutti gli altri concreti casi di conflitto di interessi potenziale, che possa insorgere nei giudizi riguardanti i diritti dei minori, sono regolati dall'art. 78, comma 2, c.p.c.; conseguendone che, in tali ipotesi, il giudice del merito è tenuto a verificare in concreto l'esistenza potenziale di una situazione di incompatibilità tra l'interesse del rappresentante e quello preminente del minore rappresentato e tale apprezzamento è a lui rimesso in via esclusiva e non è sindacabile in sede di legittimità.
L'art. 473-bis.8 ha trasfuso sul piano normativo l'orientamento giurisprudenziale «riformatore», secondo cui la valutazione in ordine alla sussistenza di conflitto di interessi deve essere effettuata (ex post) in relazione a circostanze concrete, alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti in causa.
Ambito applicativo degli artt. 78 e 473-bis.8 c.p.c.
Restano escluse dall'ambito applicativo degli artt. 78 e 473-bis.8 c.p.c. le fattispecie nelle quali la nomina del curatore speciale del minore sia predeterminata dal legislatore, così come avviene nell'ambito di alcune azioni di stato.
In tali casi, il conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra figlio minorenne e genitori è considerato in re ipsa, con la conseguente necessità di nomina del curatore speciale a pena di nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio.
Nell'azione di disconoscimento della paternità, è previsto che si faccia sempre luogo alla nomina del curatore speciale in favore del figlio minorenne, sia che questi assuma nel giudizio la veste di attore sia che assuma quella di convenuto (v., rispettivamente, art. 244, comma 6, c.c. e art. 247, comma 2, c.c.), e ciò in quanto sussiste sempre un conflitto, anche solo potenziale, tra il figlio ed entrambi i genitori, che viene dunque tipizzato dal legislatore in quanto esistente in re ipsa.
Nello stesso ambito si collocano le azioni di contestazione dello stato di figlio, di cui all'art. 248 c.c., e di reclamo dello stato di figlio, di cui all'art. 249 c.c. In entrambi i casi è sancito che si debba applicare l'art. 244, comma 6, c.c.
Anche l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, prevista dall'art. 264 c.c., può essere promossa dal curatore speciale del minore.
Ai sensi dell'art. 25, comma 5 del r.d.l. n. 1404/1934, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 70 del 2024, nell'ambito delle procedure promosse dal P.M.M. ai fini dell'applicazione di misure rieducative ai minori di anni 18 che di tali misure necessitino, il competente T.M., nei casi di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c., deve nominare al minore un curatore speciale.
Pur non essendovi predeterminazione normativa, è consolidata in giurisprudenza l'opinione secondo cui nell'ambito delle procedure volte all'accertamento dello stato di adottabilità, la partecipazione del minore è necessaria fin dalla sua fase iniziale e, «in mancanza di una disposizione specifica», deve essere assicurata «a mezzo di un rappresentante legale ovvero, se sussista conflitto di interessi, di un curatore speciale» (v, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 7281/2010; Cass. civ., sez. VI, n. 11782/2016; Cass. civ., sez. I, ord. n. 12020/2019; Cass. civ., sez. I, ord. n. 1472/2021).
Omessa nomina del curatore speciale del minore
Nei casi in cui non si sia provveduto a nominare un curatore speciale al minore, che non fosse già rappresentato da un tutore, «l'intero giudizio … è affetto da nullità assoluta, insanabile e rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado di esso …, trattandosi di nullità conseguente al vizio di costituzione del rapporto processuale … e alla violazione del
principio del contraddittorio ….» (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, n. 11782/2016; Cass. civ., sez. I, ord. n. 40490/2021; Cass. civ., sez. I, ord. n. 22889/2023; v., nello stesso senso, Cass. civ., sez. I, n. 7281/2010 e Cass. civ., sez. I, n. 16870/2010, secondo cui, peraltro, la sanzione della nullità può essere invocata solo previa allegazione e dimostrazione del concreto pregiudizio che la tardiva costituzione o la mancata partecipazione all'atto abbia comportato per l'effettiva tutela giurisdizionale del minore).
Con ordinanza n. 1390/2024, la Sez. I della S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla determinazione del giudice cui rinviare la trattazione della procedura una volta che in sede di legittimità fosse stato cassato il provvedimento assunto all'esito del giudizio nei cui ambiti non si fosse provveduto, pur essendovene necessità, alla nomina di curatore speciale al minore.
Non consta, alla data in cui si scrive (30 ottobre 2025), che le Sezioni Unite si siano pronunciate.
Le soluzioni date sino ad oggi alla questione sono le due seguenti: 1) il rinvio della causa dovrebbe essere effettuato al giudice di primo grado, dovendo ritenersi che la mancata nomina del curatore speciale abbia impedito al minore di esercitare alcun contraddittorio su tutti gli atti processuali costituenti il presupposto per la decisione del giudice di merito (v. Cass. civ., sez. VI, n. 11782/2016 e Cass. civ., sez. I, ord. n. 6462/2024); 2) il rinvio della causa dovrebbe essere, invece, effettuato al giudice dell'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo, di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383, comma 3, c.p.c. (Cass. civ., sez. I, ord. n. 12020/2019; Cass. civ., sez. I, ord. n. 6247/2021; Cass. civ., sez. I, n.33185/2023)
In argomento, va ricordata anche Cass. civ., sez. I, n. 1832/2025, relativa ad un giudizio in tema di responsabilità genitoriale, secondo la quale deve escludersi la rilevanza dell'errore procedimentale commesso dal giudice di primo grado nell'avere solo tardivamente nominato il curatore speciale del minore, giacché «il minore era stato nel giudizio di primo grado più volte ascoltato e rappresentato da due mesi prima che la causa fosse assunta in decisione, nonché rappresentato e difeso sin dall'inizio del giudizio in Corte d'Appello».
Revoca del curatore speciale del minore
Ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma 4, il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono, con istanza motivata, chiedere al presidente del tribunale o al giudice che procede, che devono decidere con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.
Soggetti cui é inibito svolgere la funzione di curatore speciale
Ai sensi dell'art. 38-ter disp. att. c.c., norma introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, nei procedimenti riguardanti l'affidamento (familiare) dei minori e l'esercizio della responsabilità genitoriale non possono assumere l'incarico di tutore, curatore, curatore speciale, c.t.u. o svolgere funzioni di assistente sociale coloro che rivestono, o hanno rivestito nei due anni antecedenti, cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il divieto si applica anche a coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parente entro il quarto grado svolge, o ha svolto nei due anni antecedenti, le funzioni sopra descritte.
Poteri/doveri del curatore speciale del minore
i)Per gli aspetti di principio, onde evitare ripetizioni, deve farsi richiamo al precedente paragrafo intitolato «Poteri del curatore speciale».
Deve aggiungersi che i compiti del curatore non sono di agevole gestione, essendogli, fra l'altro, demandato di interpretare i bisogni e i desideri del minore e di tradurli, coniugandoli con quello che egli, adulto, ritiene essere il suo bene.
È opinione condivisa (almeno in forma di auspicio) che, ai fini dello svolgersi della sua funzione, il curatore speciale debba avere una particolare formazione e anche competenze psicodiagnostiche, psicologiche e psicoattitudinali. Peraltro, il profilo della formazione professionale è rimasto privo di qualsiasi regolamentazione.
Con riguardo agli Avvocati, la lacuna potrebbe ritenersi colmata sia avendo riguardo al disposto dell'art. 15 del Codice deontologico (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua), sia, soprattutto, tenendo in considerazione i disposti (specializzazione) dell'art. 9 della legge n. 247/2012.
L'importanza della formazione è asserita anche a livello sovranazionale.
Nelle Linee Guida del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010, sezione D (Una giustizia a misura di minore durante il procedimento giudiziario), il punto 2-39, detta: «gli avvocati che rappresentano minori dovrebbero essere formati e avere una competenza adeguata nel campo dei diritti dei minori e nelle questioni ad essi connesse, dovrebbero ricevere una formazione continua e approfondita ed essere in grado di comunicare con i minori secondo il loro livello di comprensione».
ii)Il curatore speciale dovrà sempre tenere in conto che il fine da perseguire è quello di realizzare l'interesse superiore del minore
Nella Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Strasburgo 12 dicembre 2007, ove è trasfusa la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000), nell'art. 24, si enunciano i fondamentali diritti del minore e viene conclamato il loro carattere «preminente» su quello degli adulti: «[1] I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. [2] In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. [3] Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».
iii) Oltre alle funzioni tipicamente processuali, di rappresentanza in giudizio del minore, al curatore compete la funzione di «assistenza» (rectius: di protezione) del medesimo
L'art. 10 della Convenzione di Strasburgo, adottata il 25 gennaio 1996, stabilisce che il rappresentante deve: a) fornire al minore ogni informazione pertinente se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente; b) fornire al minore dotato di capacità di discernimento spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che la sua opinione comporterebbe nella pratica e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante; c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorità giudiziaria.
iv)Al curatore speciale, se già nominato, viene anche attribuita legittimazione ad agire per ottenere provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale. Tale previsione risulta essere stata inclusa nell'art. 336 c.c.
v)Al curatore è rimessa la nomina del difensore tecnico del minore.
I due ruoli di rappresentante legale e di difensore debbono restare distinti pur quando risultino cumulati nel medesimo soggetto che abbia il titolo richiesto dall'art. 86 c.p.c. per esercitare la difesa tecnica.
vi)Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, poteri di rappresentanza sostanziale (art. 473-bis.8, comma 3. c.p.c.). Tale potere rappresentativo può essere attribuito per situazioni specifiche, in ordine a cui si veda il punto v) del paragrafo che segue
vii)Il curatore speciale del minore «procede» (id est: deve procedere) al suo ascolto ai sensi dell'art. 315-bis, comma 3, c.c., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c.
Deve ritenersi sottinteso che l'ascolto del minore da parte del curatore sia in funzione delle scelte processuali o sostanziali da compiere.
Quanto alle modalità dell'ascolto, non risulta dettata, come sarebbe stato opportuno, alcuna disposizione e difetta anche richiamo all'art. 473.bis.5, che disciplina l'ascolto da parte del giudice.
Con riguardo alle ipotesi in cui il curatore speciale sia un Avvocato, se è pur vero che, ai sensi dell'art. 56 del Codice deontologico forense, l'Avvocato non potrebbe procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, è altresì vero che tale norma deve ritenersi non operativa nei casi in cui l'Avvocato adempia a tale incombente nella veste di curatore speciale del minore. Nella citata norma del codice deontologico si fa, d'altronde eccezione al divieto nei casi in cui sussista conflitto di interessi tra il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale (v. punto 6. delle Raccomandazioni fatte dal CNF il 22 giugno 2022 per gli Avvocati curatori speciali di minori).
Curatore speciale. Spettanza di compenso
i) Ci si è più volte interrogati sul se al curatore speciale (sia di un minore, sia di uno dei soggetti di cui all'art. 78 c.p.c.) spetti un compenso e su quali siano o possano essere gli strumenti per acquisirlo o per esigerlo.
ii) Nessuna disposizione in materia si rinviene nel d.p.r. n. 115/2002 sulle spese di giustizia né in altre fonti normative.
iii) Secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, il curatore speciale non è qualificabile quale ausiliario del giudice (v. Cass. civ., sez. III, or. n. 14447/2006 e Trib. Reggio Emilia, 27 luglio 2021; contra, v, Trib. Pisa, 10 ottobre 2023, in IUS Famiglie (ius. giuffrefl.it), 3 novembre 2023, con nota adesiva di P.S. Colombo).
iv) La questione rimane aperta e va auspicato l'intervento del legislatore. Viene, invero, in considerazione «un'attività lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa» (v. Trib. Pisa, cit.); le funzioni del curatore speciale sono molteplici e variegate e richiedono specifica formazione.
Nelle more, la soluzione più congrua al problema deve ritenersi quella dell'azione diretta successivamente all'espletamento dell'incarico. In tale sede potrebbe essere richiesta nei confronti dei genitori o del genitore che con i propri comportamenti contrari ai doveri genitoriali abbiano reso necessaria la nomina del curatore speciale la liquidazione di compenso per tutte le attività di curatela svolte (ad es., nel caso di curatela speciale del minore, assistenza del minore, ascolto del minore, rapporti con enti ed istituzioni etc.). La quantificazione del compenso potrebbe essere effettuata a vacazione, parametrandola alle difficoltà, alla completezza nonché alla durata dell'incarico.
v) Va rammentato che al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale (art. 473-bis.8, comma 3. c.p.c.).
Tale potere rappresentativo può essere attribuito per situazioni specifiche, ad es. nei casi di contrasti tra i genitori in merito all'esecuzione di scelte fondamentali, quali l'iscrizione scolastica o l'avvio a trattamenti medici, nei non infrequenti casi nei quali a causa del conflitto nessuno dei genitori si attivi per dare attuazione alla scelta operata dal giudice procedente ai sensi dell'art. 337-ter, comma 4, c.c.
Con riguardo a tali ipotesi, sembra innegabile attribuire al curatore la qualità di ausiliario del giudice, conseguendone diritto al compenso, liquidabile dal giudice a carico di entrambi i genitori o di quello, fra i due, che sia risultato «soccombente» (artt. 52 e ss. disp. att. c.p.c.)
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Soggetti cui é inibito svolgere la funzione di curatore speciale