Espropriazione di beni indivisi

03 Aprile 2026

Gli artt. 599-601 c.p.c. disciplinano l'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione è una quota indivisa di un bene in comproprietà tra il debitore e altri soggetti.

Ambito di applicazione della disciplina dell’espropriazione dei beni indivisi

Agli artt. 599601 c.p.c. si disciplina l'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione sia una quota indivisa di un bene in comproprietà tra il debitore e altri soggetti. Tali disposizioni non si applicano, quindi, al caso in cui oggetto dell'espropriazione sia l'intero bene comune perché l'espropriazione è condotta contro tutti i condomini. La particolarità dell’oggetto dell’espropriazione non ne fanno, comunque, un’esecuzione speciale, per cui si seguono le regole comuni al pignoramento, declinate a seconda dell’oggetto da pignorare, con delle particolarità che vedremo. Certo è che questo tipo di esecuzione coinvolge necessariamente anche gli altri comproprietari, che innanzitutto sono colpiti dal divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice (art. 599, comma 2 c.p.c.).

In ordine all’oggetto di questa esecuzione, la dottrina è concorde nel ritenere che oltre ad una quota di partecipazione al diritto di proprietà possa essere sottoposta ad esecuzione anche la quota di partecipazione agli altri diritti reali come l’usufrutto, la nuda proprietà, la superficie (si veda in proposito: G. Tarzia, voce L’espropriazione dei beni indivisi, in Nov.mo Dig. it., Torino, 1960, IV, 887 ss.; E. Grasso, voce Espropriazione di beni indivisi, in Enc. dir., Milano, 1966, XV, 793 ss.)

Questa modalità di pignoramento non riguarda le quote sociali di partecipazione, le quali hanno una loro disciplina specifica; né, tantomeno, le obbligazioni solidali in presenza di una pluralità di creditori uno dei quali sia debitore di altro, se si considera l’unicità di ciascun rapporto facente capo a ciascun creditore solidale (A.A. Romano, Commento agli artt. 599 -601 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da C. Consolo, Milano, 2018, III, 599 ss., spec. 1242).

Difficoltà vi possono essere per il caso in cui in una comunione, come quella ereditaria che riguarda l’universalità dei beni del de cuius, siano compresi beni di differente natura ovvero mobili, immobili e crediti, beni sottoposti a diverse forme di pignoramento. La Cassazione ha stabilito che in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione (Cass. civ., sez. VI, 19 marzo 2013, n. 6809).

Non essendo espropriabile contestualmente la quota di partecipazione a beni di natura diversa parte della stessa comunione in applicazione dell’art. 599, il creditore sarebbe costretto a intraprendere pignoramenti diversi per espropriare l’intera quota (F. Farina, L’espropriazione dei beni indivisi, in P. Farina – R. Metafora – S. Ziino, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2025, 296). Perciò, sembra preferibile per il creditore percorrere la strada della richiesta in via surrogatoria di procedere con la divisione del patrimonio comune, per poi sottoporre ad esecuzione i beni che verranno assegnati al suo debitore in sede di divisione (F. Vigorito, L'espropriazione dei Beni indivisi, in Riv. es. forz., 2004, 549 ss., spec., 553).

Una fattispecie al quale, secondo la giurisprudenza di Cassazione non si applica la disciplina del pignoramento di beni indivisi è la comunione legale tra coniugi; infatti, la sua natura di comunione senza quote comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. civ., sez. III, 14 Marzo 2013, n. 6575, in Foro it., 2013, I, 3274 ss., con nota di M. Acone. Esplicita in tale senso Cass. civ., sez. II, 24 Gennaio 2019, n. 2047, secondo la quale alla fattispecie non sarebbe applicabile né la disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi, né quella contro il terzo non debitore; in questo senso anche la più recente Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2023, n. 1647).

Il procedimento

Il pignoramento della quota viene eseguito secondo le regole proprie del pignoramento della specie di beni che sono in comunione.

Ai sensi dell’art. 599, comma 2, compiuto il pignoramento, a cura del creditore procedente deve essere notificato un avviso agli altri comproprietari. Quest’ultimo non è un elemento costitutivo del pignoramento (così in passato ritenevano V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1964, 3a ed., III, 295, così in passato anche B. Capponi, voce Pignoramento, in Enc, giur., Roma, 1990, XXII, 8, ma sembra aver cambiato orientamento nei suoi scritti più recenti, B. Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2025, 203 s.), ma un atto accessorio, esterno alla fattispecie che non deve essere trascritto: del resto esso proviene dal creditore pignorante e non dall’ufficiale giudiziario e ha come destinatari dei soggetti che sono estranei al processo esecutivo, in quanto non assoggettati al vincolo impositivo (P. Farina, L’espropriazione dei beni indivisi, cit., 389).  Conseguenza dell’omesso avviso, perciò, non può essere la nullità del pignoramento, ma esclusivamente l’inopponibilità dell’eventuale divisione compiuta dai condomini nei confronti del creditore (Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2023, n. 1647, cit.).

Ai sensi dell’art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c. l’avviso deve contenere: l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso. Oltre agli elementi espressamente indicati dalla legge, affinché l’avviso sortisca i suoi effetti, in dottrina si ritiene che esso debba contenere anche l’espresso avvertimento di non procedere alla divisione, non implicito nell’avviso stesso (E. Grasso, voce Espropriazione di beni indivisi, cit., 795; C. Mandrioli-A. Carratta, Diritto processuale civile, Torino, 2025, IV, 188).

Per quel che concerne la tempistica dell’avviso, è da condividere l’opinione secondo la quale la prova dell’avvenuto avviso deve essere data al giudice dell’esecuzione al più tardi all’udienza per l’audizione degli interessati (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.). Se non viene fornita tale prova, il giudice deve rinviare affinché il creditore procedente compia i necessari adempimenti, per evitare che una futura vendita possa essere compromessa da un’eventuale divisione compiuta dai comproprietari non regolarmente avvistati (A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2024, 2161).

Tutti gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice per essere ascoltati prima di procedere in uno dei modi previsti dall’art. 600 c.p.c. L’invito può essere anche contenuto nell’avviso ai comproprietari l’art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c. In proposito deve essere precisato che secondo tale disposizione l’invito a comparire riguarda «gli interessati», quindi non solo i comproprietari, ma anche tutti coloro che sarebbero parti necessarie, seppur per motivi di opportunità, di un eventuale giudizio di divisione ai sensi dell’art. 1113 c.c.  Tali sono, a nostro parere, oltre che i creditori e gli aventi causa opponenti di cui al primo comma, che debbono essere chiamati in un’eventuale causa di divisione ai sensi dell’art. 784 c.p.c., anche i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, perché altrimenti la divisione non ha effetto nei loro confronti.

L’audizione degli interessati è funzionale alla decisione del miglior modo di procedere per la realizzazione del credito per il quale si è operato il pignoramento, perciò è da condividere la tesi che vuole la mancanza di tale adempimento come causa di improcedibilità (P. Farina, op. cit., 301, che richiama in tal senso Trib. Benevento, 15 marzo 2017). Proprio per evitare tali conseguenze è ragionevole ritenere che anche altri creditori muniti di tiolo esecutivo possano notificare l’invito; non così i comproprietari, che non hanno interesse a procedere con l’esecuzione e non sono parti di essa, ma soggetti incidentalmente coinvolti per le modalità con le quali si svolge (F. Vigorito, op. cit., 556; A.M. Soldi, op. cit.., 2161).

Per l’audizione delle parti il giudice deve fissare un’apposita udienza con decreto comunicato a tutti gli interessati ex art. 485 c.p.c. Perché si proceda alla fissazione dell’udienza è necessario che nel fascicolo d’ufficio siano stati inseriti dei documenti, alcuni necessari a seconda del tipo di esecuzione alla quale si procede: l’avviso ai creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri dell’avvenuto pignoramento (art. 498 c.p.c.); il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati (art. 529, comma 3); la documentazione necessaria per procedere alla vendita dell’immobile pignorato (l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, art. 567, comma 2), nonché l’avviso ai comproprietari dei beni indivisi (art. 180, comma 1 disp. att. c.p.c.); l’invito a comparire rivolto a tutti gli interessati se contenuto in un atto separato dall’avviso (art. 180, comma 2 disp. att. c.p.c.) (A. Travi, voce Espropriazione di beni indivisi, cit., 20; A.A. Romano, Commento agli artt. 599 -601 c.p.c., cit., 1246).

Il codice stabilisce un preciso ordine secondo il quale procedere: separazione in natura della quota, se possibile; vendita della quota; divisione dell’intera comproprietà. Le varie opzioni sono sottoposte alla condizione di fattibilità per la verifica della quale il giudice verrà affiancato da un esperto stimatore.

La divisione in natura della quota deve essere chiesta dal creditore procedente ovvero da un creditore munito di titolo esecutivo e possibile, due requisiti che debbono sussistere congiuntamente (R. Lombardi, Profili problematici dell'espropriazione dei beni indivisi, in Riv. dir. proc., 2012, 59 ss., spec. 61 ss.). Il secondo requisito richiede non solo la materiale fattibilità della separazione, ma anche la valutazione della sua convenienza, che potrebbe non essere tale nel momento in cui essa vada a comportare la perdita di valore economico e/o artistico del bene. È il codice civile agli artt. 718 ss. c.c. e art. 1114 c.c. a stabilire le condizioni della divisione materiale dei beni comuni.

Infatti, un’eccezione all’attribuzione di beni in natura al condividente è data dall’eventualità in cui il bene comune non risulti comodamente divisibile, perché richiederebbe accorgimenti e operazioni divisionali troppo costosi o complessi, ovvero perché il suo frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene (art. 720 c.c.), ovvero quando la divisione della cosa comune la renderebbe inservibile per l’uso alla quale è destinata (art. 1112 c.c.). Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2012, n. 1238, in Guida dir., 2012, 11, 51) la non comoda divisibilità dell’immobile, integrando un’eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura (art. 718 c.c.), può ritenersi legittimamente praticabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall’irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile o dalla sua realizzabilità a pena di un notevole deprezzamento, oppure dall’impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene.

Altra eccezione a questa regola generale è stabilita dalla legge all’art. 722 c.c. ovvero il caso in cui vi siano beni che la legge dichiara indivisibili nell'interesse della produzione nazionale. Infine, si deve evitare, per quanto possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica (art. 727, comma 2, c.c.). In queste ipotesi i condividenti possono accordarsi per l’attribuzione del bene a uno di essi, purché sia in grado di corrispondere in denaro quanto spetta agli altri secondo le loro quote di partecipazione. Una simile ipotesi in caso di  espropriazione della quota indivisa è praticabile nel momento in cui si continui il procedimento esecutivo con l’apertura del giudizio di divisione.

Controverso è se nella ricorrenza di entrambi i presupposti, per procedere alla separazione in natura debba sussiste l’accordo di tutti i condomini. La risposta positiva sembra da preferire se si tiene conto che si tratta di una divisione parziale, la quale se non disposta negozialmente dai condomini, richiede una divisione giudiziale. Il fatto che uno di loro sia debitore di un terzo non può portare un pregiudizio agli altri che potrebbero non essere d’accordo (Così G. Tarzia, op. cit., 891; F. Vigorito, op. cit., 559; A.A. Romano, op. cit., 1248; A.M. Soldi, op. ult., 2166; contra E. Grasso, op. cit., 798; R. Lombardi, Profili problematici, cit., 61 ss.; P. Farina, op. cit., 304, i quali ritengono che la legge rimetta alla valutazione del giudice la convenienza o meno di questa soluzione, non essendo tra il consenso dei condomini espressamente previsto dall’art. 600 c.p.c.:). Non è escluso che i condividenti si possano accordare per attribuire al debitore una somma in danaro corrispondente al valore stimato della quota.

Alla tesi che richiede il necessario accordo delle parti per procedere alla separazione della quota, consegue che il provvedimento di seguito emesso dal giudice sia omologa l’intesa raggiunta. Così, avverso l’accordo delle parti sono date le comuni azioni negoziali, mentre per far valere le nullità del provvedimento del giudice vi è l’opposizione agli atti esecutivi.

Dopo la separazione della quota il processo prosegue con la vendita dei beni assegnati al debitore. In applicazione delle regole generali, non vi è da dubitare che il debitore possa chiedere la riduzione del pignoramento qualora i beni assegnati dovessero risultare di valore eccessivo rispetto al credito per il quale si procede.

Se la separazione della quota in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice, aiutato dallo stimatore, deve valutare la possibilità che attraverso la vendita si riesca a realizzare un importo pari o superiore al valore della quota stessa, altrimenti dove procedere con la divisione giudiziale del patrimonio comune.

Non essendoci disposizioni specifiche, per la vendita si seguono le disposizioni comuni. Per effetto della vendita della quota l’acquirente subentra nella comunione al posto del debitore, come se avvenisse una cessione spontanea.

È stato sottolineato come la vendita della quota possa avvenire solo senza incanto, perché ai sensi dell’art. 600, comma 2, intanto il giudice può ordinare la vendita della quota, in quanto egli ritenga che essa possa avvenire ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa determinata a norma dell’art. 568; disposizione questa difficilmente compatibile con gli art. 571 ss. nella parte in cui ammettono la presentazione del prezzo di acquisto pari al 75% del prezzo di stima (A.M. Soldi, op. ult., 2168 s.; P. Farina, op. cit., 305 s.)

Prima di emettere l’ordinanza il giudice deve ascoltare gli interessati in un’apposita udienza. L’ordinanza è revocabile ai sensi dell’art. 587 c.p.c. finché non abbia avuto esecuzione: il giudice potrebbe tornare sulla sua decisone ove si renda conto dell’irrealizzabilità con la vendita del valore stabilito. Inoltre, l’ordinanza è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, questo dovrebbe essere lo strumento utilizzato dagli interessati che incidentalmente vengano coinvolti nella vendita.

Ove non sia possibile procedere né con la separazione né con la vendita, non rimane che l divisione giudiziale del patrimonio comune.

La divisione endoesecutiva

Nel momento in cui non sia possibile procedere con la separazione della quota piuttosto che con la vendita della quota, il giudice dispone che si proceda alla divisione.

Se prima della riforma operata dal d.lgs. n. 40/2006 il giudizio di divisione nascente dall’espropriazione di beni indivisi si svolgeva davanti al giudice dell’espropriazione solo ove questo fosse competente secondo le regole ordinarie, dopo questo momento ai sensi dell’art. 181 disp. att. c.p.c. il giudice dell’esecuzione è sempre competente a conoscere della divisione.

Ai sensi dell’art. 181 disp. att. c.p.c. se gli interessati sono tutti presenti, il giudice dispone che si proceda all’istruzione della causa; in caso contrario, fissa con ordinanza udienza davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica dell'ordinanza.

Nonostante il disposto della norma sembra lasciar intendere che l’introduzione del giudizio di divisione avvenga con l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, alcuna dottrina ha ritenuto che sia comunque necessaria l’istanza di parte per procedere poi all’introduzione del giudizio di divisione (E. GRASSO, op. cit., 801; A.A. Romano, op. cit., 1249).

In proposito la giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817) ha specificato che l giudizio di divisione endoesecutivo è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica) dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; al contempo, tuttavia, si è ritenuto legittimo che il giudice possa onerare una parte di tale incombente. Questo escamotage, più che altro, può evitare gli inconvenienti legati alla trascrizione di dell’ordinanza in luogo di un atto di parte, proprio perché il provvedimento del giudice potrebbe non recare indicazioni precise dei beni mobili da trascrivere (R. Lombardi, Profili problematici, cit., 61 ss.; A.M. Soldi, op. cit., 2173 ss.).

Il procedimento dovrebbe seguire le scansioni proprie del giudizio di divisione, come disciplinato dagli art. 784 ss., a parte ovviamente la disciplina della fase introduttiva. Il giudizio di divisione presenta dei momenti di specialità, mentre per il resto si svolge sulla falsariga del processo ordinario.

Con il d.lgs. n. 164/2024 è stato aggiunto un ultimo periodo al secondo comma dell’art. 181, comma 2 disp. att. c.p.c., secondo il quale al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281 undecies e seguenti del codice. La scelta sembra essere stata fatta per due ordini di motivi: da un lato, la difficoltà di conciliare le verifiche previste nella fase iniziale del processo a cognizione piena con la peculiare introduzione del procedimento di divisione endoesecutiva; dall’altro, la necessità di chiudere celermente una vicenda processuale che si svolge all’interno dell’esecuzione forzata, in presenza della documentazione necessaria all’individuazione e ripartizione del patrimonio comune. Del resto, il giudice dell’esecuzione ha già svolto attività istruttoria sulla consistenza e qualità dei beni facenti parte del patrimonio comune, per stabilire la possibilità della separazione della quota in natura, se richiesto, e della vendita della stessa. Infine, la norma non esclude il passaggio al rito a cognizione piena ai sensi dell’art. 281 duodecies, comma 1, come altri incasi in cui viene richiamato il rito semplificato, quando la complessità di un eventuale lite o dell’istruzione probatoria lo suggeriscano. La scelta del legislatore è perfettamente coerente con l’utilizzo del rito semplificato nelle fasi di cognizione che si presentano nel corso dell’esecuzione forzata (art. 281-decies, comma 3).

Seguendo la giurisprudenza di Cassazione che reputa legittima l’introduzione del procedimento con atto di parte, la parte interessata dovrebbe procedere con ricorso, non con atto di citazione, secondo le forme del procedimento semplificato.  L’errore nella scelta di un rito al posto di un altro non è di per sé causa di nullità del provvedimento finale piuttosto che del procedimento, a meno che non sia dimostrabile un effettivo pregiudizio al proprio diritto di difesa da parte di chi lo impugna. In questo senso è Cass. civ., 29 maggio 2010, n. 6686 (in Giust. civ. Mass., 2006, 3), la quale relativamente allo svolgimento del motivo di impugnazione con cui si denuncia l’errore di scambio di procedimenti afferma: ‹‹… l’argomentazione difensiva della ricorrente … è del tutto generica in quanto deduce non una lesione specifica e concreta del diritto di difesa, ma soltanto un’evenienza del tutto ipotetica, non suffragata da riscontri precisi e comunque non sorretta dalle risultanze di causa›› (si veda anche: Cass., sez. un., 17 febbraio 2009, n. 3758, in Giust. civ. 2010, 5, I, 1221 con nota di P. Morozzo Della Rocca; Id., 22 ottobre 2014, n. 22352, in Diritto e giustizia, 22 ottobre 2014; Id., 9 febbraio 2015, n. 2412; Id., 2 febbraio 2015, n. 1849).

Altra questione è se la mancata notifica dell’ordinanza nel termine indicato dal giudice determini o meno la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione della procedura esecutiva come ritenuto in passato dalla giurisprudenza (prima della riforma del 2006), in relazione alla mancata introduzione del giudizio di divisione davanti al giudice competente (A.M. Soldi, op. cit., 2181 s.).

La mancata indicazione del termine di cui all’art. 181, comma 2 come perentorio, ha fatto ipotizzare che nel caso l’ordinanza del giudice non sia notificata a tutti i litisconsorti necessari, il giudice in applicazione dell’art. 102 c.p.c. debba disporre l’integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio, qualora l’ordinanza sia stata notificata ad almeno uno dei convenuti; poi, in caso di mancata ottemperanza entro questo secondo termine, si debba procedere con la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare il processo estinto ai sensi dell’art. 307. Ne dovrebbe seguire la dichiarazione di improcedibilità dell’esecuzione forzata. Al contrario, ove il provvedimento non sia stato notificato ad alcuno dei litisconsorti necessari il giudizio di divisione dovrebbe essere dichiarato improcedibile per mancato rispetto del termine perentorio per l’introduzione del giudizio (A.M. Soldi, op. ult. cit.).

In verità, il fatto che la norma faccia riferimento all’integrazione del contraddittorio e che si tratti di un giudizio di divisione, caratterizzato da un litisconsorzio necessario, porta inequivocabilmente alla conclusione che nel caso di specie il termine stabilito dal giudice sia un termine perentorio, con tutte le conseguenze dovute alla sua mancata ottemperanza. Nel secondo comma dell’art. 181 disp. att. c.p.c. il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione dell’ordinanza ai litisconsorti necessari mancanti, ma il giudizio è già stato introdotto dal suo provvedimento; siamo, quindi, in piena fase introduttiva, non prima di essa, non c’è bisogno della fissazione di alcun termine ulteriore. Questa conclusione è anche in linea con le esigenze di celerità che hanno portato il legislatore a prevedere lo svolgimento della divisione endoesecutiva secondo il procedimento semplificato.

Nel caso in cui il giudizio di divisione dovesse estinguersi, essendo esso funzionale all’utile prosecuzione del giudizio di divisione anche quest’ultimo si dovrà estinguere.

Il giudizio segue le scansioni proprie del procedimento di divisione degli artt. 784 ss. c.p.c., pur con le forme del rito semplificato nelle fasi di cognizione, ma non deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione, escluso in virtù del disposto dell'art. 5, quarto comma, lett. e).

Trattandosi a tutti gli effetti di un giudizio di divisione, è normale che le spese vengano liquidante secondo le regole sue proprie, non secondo le regole dell’esecuzione forzata.

Ai sensi dell'art. 601, comma 1 c.p.c., se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'art. 627 c.p.c. Quest’ultima disposizione fissa precisi termini per la riassunzione: nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione. Con riguardo al giudizio di divisione il termine opposizione può essere tradotto con contestazione ovvero dalla comunicazione della sentenza d’appello che rigetta la contestazione sottinteso del progetto di divisione approvato dal giudice.

Secondo la ricostruzione del giudizio di divisione da noi accolta tanto l’ordinanza che chiude il giudizio di divisione che la sentenza sono provvedimenti di merito: l’ordinanza passa immediatamente in giudicato; la sentenza passa in giudicato con i tempi propri dei provvedimenti della sua specie. Perciò, se il termine per la riassunzione dell’esecuzione non è fissato dal giudice dell’esecuzione esso sarà di sei mesi dall’emissione dell’ordinanza che rende esecutivo il progetto di divisione, piuttosto che dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado ovvero dalla comunicazione della sentenza d’appello.

All’emissione dell’ordinanza o sentenza che approva il progetto di divisione, potrebbe seguire l’estrazione a sorte dei lotti: in questo caso per essere effettivamente utile la riassunzione dell’esecuzione deve attendere l’emissione dei provvedimenti che completano la specificazione del diritto individuale, ovvero il decreto che approva il verbale della avvenuta estrazione piuttosto che la sentenza in caso di contestazioni. È in relazione ad essi che deve essere calibrato il termine per la riassunzione.

Nulla esclude che nel corso del giudizio divisione possa intervenire un accordo tra le parti, possibilità che non si è sperimentata prima proprio perché non è previsto il previo l’esperimento del tentativo di mediazione in questo particolare contesto.

Infine, vi potrebbe essere l’eventualità che il giudizio di divisione sia già stato introdotto, davanti al giudice competente secondo le regole ordinarie. In questo caso è da escludere che il giudice dell’esecuzione possa disporre l’introduzione di un altro giudizio di divisione, con il medesimo oggetto anche se potrebbe accadere che sia non proprio sta le stesse parti, perché si creerebbe un’inutile duplicazione, con possibili problemi pratici al momento dell’esecuzione dei provvedimenti che dispongono la divisione. Piuttosto, il creditore procedente ed i creditori intervenuti muniti di tiolo esecutivo saranno legittimati ad intervenire nel giudizio di divisione in corso, salvo che non siano stati già citati ex art. 784 c.p.c., per essere nelle categorie indicate dall’art. 1113 c.c. Il loro intervento può essere collocato all’interno art. 105, comma 2, allo stesso modo per cui può agire in via surrogatoria: per tutelare il proprio diritto di credito.

Se, invece, noncurante del giudizio di divisione introdotto, il giudice disponga l’introduzione anche del giudizio di divisione endoesecutiva, si applicheranno le regole della litispendenza o della continenza di cause, qualora le parti in causa vengano a coincidere, con la riunione dei procedimenti ai sensi dell’art. 39 c.p.c., a seconda che si tratti di petita coincidenti o concentrici. Infatti, potrebbe accadere che nel pignoramento di uno quota si sia tenuto conto di una sola tipologia di beni e la conseguente divisione sia una divisione parziale: in questa eventualità il procedimento dovrebbe essere riunito a favore del procedimento di divisione ordinaria.

Se le parti non coincidono invece, perché nel giudizio di divisione endoesecutiva sono presenti creditori non parti del giudizio di divisione ordinaria, si applicheranno le regole proprie della connessione di cause.

Riferimenti

G. Tarzia, voce L’espropriazione dei beni indivisi, in Nov.mo Dig. it., Torino, 1960, IV, 887 ss.;

E. Grasso, voce Espropriazione di beni indivisi, in Enc. dir., Milano, 1966, XV, 793 ss.;

A. Travi, voce Espropriazione di beni indivisi, in Dig. civ., Torino, 1992, VII, 13 ss.;

F. Vigorito, L'espropriazione dei Beni indivisi, in Riv. es. forz., 2004, 549 ss.;

R. Lombardi, Profili problematici dell'espropriazione dei beni indivisi, in Riv. dir. proc., 2012, 59; ID., L'espropriazione dei beni invisi e le riforme dell'ultimo decennio, ivi, 2016, 317 ss.; ID., Le connessioni tra divisione ed espropriazione forzata, in Riv. es. forz., 2019, 546 ss.;

G. Balena, Brevi riflessioni sull’espropriazione di beni in comunione legale, in Giusto proc. civ., 2014, 1 ss.;

A.A. Romano, Commento agli artt. 599 -601 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da C. Consolo, Milano, 2018, III, 1239 ss.;

A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2024, 2152 ss.;

B. Capponi, voce Pignoramento, in Enc, giur., Roma, 1990, XXII; ID., Manuale di diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2025, 203 ss.;

S. Caprio, Commento agli art. 599 -601, in N. Picardi, Codice di procedura civile, a cura di R. Vaccarella, Milano, 2025, II, 4113 ss.;

P. Farina, L’espropriazione dei beni indivisi e quella contro il terzo proprietario, in P. Farina – R. Metafora – S. Ziino, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 2025, 295 ss.;

C. Mandrioli-A.Carratta, Diritto processuale civile, cit., IV, 187 ss.

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