Memorie ex 183 c.p.c. (Ante Riforma) Memorie ex art. 171-ter c.p.c.
Vincenzo Papagni
20 Febbraio 2026
La Riforma Cartabia ha profondamente modificato la struttura del processo civile di cognizione ordinario, spostando il fulcro delle memorie difensive dal post-udienza al pre-udienza. Nel nuovo assetto disciplinato dall'art. 171-ter c.p.c., difatti, le memorie con le quali le parti completano le attività assertive e presentano le istanze istruttorie devono essere depositate entro termini perentori da calcolarsi a ritroso dall'udienza ex art. 183 c.p.c. ( 40, 20, 10 giorni prima).
Inquadramento
Come ben noto la riforma Cartabia (d.lgs.149/2022, integrata dal d.lgs. 164/2024,«Correttivo») ha profondamente ristrutturato il processo ordinario di cognizione, introducendo modifiche strutturali volte ad aumentarne la celerità e l'efficienza, applicabili ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
In particolare, le modifiche in parola hanno riguardato anche l'art. 183 c.p.c., il cui testo è stato integralmente riscritto, rendendo l'udienza di prima comparizione un momento centrale di trattazione vera e propria, nonché di eventuale conciliazione, anticipando le memorie integrative, exart. 171-ter c.p.c., prima dell'udienza stessa e fissando termini perentori per la definizione del thema decidendum e probandum.
Prima di affrontare, più nel dettaglio, le novità introdotte dalla riforma Cartabia, va premesso che, già con le riforme del 2005 il legislatore, basandosi sul principio di concentrazione, nel tentativo di ridurre i tempi processuali e limitare le manovre ostruzionistiche, con le riforme del 2005 il legislatore era intervenuto sul sistema previgente, fondato sul duplice meccanismo preclusivo, preclusioni di merito ancorate all'udienza ex art. 183 e preclusioni istruttorie legate all'udienza ex art. 184, unificando comparizione e trattazione nell'udienza prevista ai sensi dell'art. 183, quella fissata nella citazione o differita ex art.168-bis: la volontà era quella di concentrare la fase precedente la decisione della causa in un'unica udienza, salvo l'appendice scritta ai sensi dell'art. 183, comma 6 e salvo le eventuali udienze successive necessarie in conseguenza delle verifiche processuali esperite oltre che l'eventuale tentativo di conciliazione.
L'art. 183 c.p.c., difatti, era stato novellato sia dalla l. n. 80/2005 che dalla l. n. 262/2005. La prima udienza era sia di comparizione che di trattazione e sia le memorie ex art. 183 c.p.c. che le richieste istruttorie venivano tutte autorizzate alla prima udienza.
Il sesto comma dell'art. 183 c.p.c. disciplinava la già esistente possibilità di precisare la domanda con memorie, però la l. n. 263/2005 aveva modificato tale comma, disponendo che, se richiesto, il giudice potesse concedere un termine di 30 giorni per le memorie limitate alla precisazione della domanda o delle eccezioni già proposte; un termine di altri 30 giorni per le repliche e per l'indicazione dei mezzi di prova; infine un termine di 20 giorni per le sole indicazioni della prova contraria.
Con riferimento ai termini previsti dal comma 6 dell'art. 183, (30+30+20), trattandosi di termini previsti in successione, doveva ritenersi cheil decorrere dei termini successivi postulasse la consumazione di quello precedente, e che il dies ad quem del termine anteriore valesse quale dies a quo di quello successivo, da non computarsi, in applicazione dell'art. 155, comma 1, c.p.c.
Qualora il termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. scada nella giornata del sabato, la scadenza è prorogata al lunedì successivo, e da tale giorno inizia a decorrere il termine per il deposito della memoria successiva (
Trib. Torino, sez. II, 11 dicembre 2006, in Giur. merito 2007, 6, 1684).
La riforma Cartabia, invece, ha eliminato la succitata scansione delle vecchie memorie istruttorie, (30+30+20 giorni), e ha introdotto i termini a ritroso rispetto alla data dell'udienza (o del termine fissato per la comparizione), secondo lo schema 40-20-10 giorni prima dell'udienza. I termini in parola sono perentori; ergo, il mancato rispetto di tali scadenze comporta la decadenza dal potere di proporre nuove domande, eccezioni o istanze istruttorie.
Più nel dettaglio:
- memoria n. 1 (40 giorni prima dell'udienza): deposito di memorie per proporre domande/eccezioni conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto, o per precisare/modificare domande già proposte;
- memoria n. 2 (20 giorni prima dell'udienza): deposito di memorie per replicare alle domande/eccezioni nuove e precisare/modificare le eccezioni proposte;
- memoria n. 3 (10 giorni prima dell'udienza): deposito di memorie per le sole indicazioni dei mezzi di prova e produzioni documentali.
Come da consolidata giurisprudenza di legittimità, i termini «a ritroso» che scadono il sabato o la domenica, vengono anticipati più prudenzialmente al venerdì precedente. Tale operatività, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il «dies ad quem» dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Cass. civ., sez. VI, 26 novembre 2020, n. 26900).
Va evidenziato che all'indomani della Riforma Cartabia si era posto il problema interpretativo circa l'obbligatorietà, o meno, dell'emissione del decreto exart. 171-bis c.p.c.; in particolare, se le parti dovessero comunque provvedere al deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., anche in assenza del decreto in parola.
Il problema non era di poco momento, in quanto i termini, di cui all'art. 171-ter c.p.c., sono posti a pena di decadenza per fondamentali attività difensive: allorché detti termini cominciassero comunque a decorrere, la parte che invece di depositare le memorie decida di attendere il provvedimento del Giudice potrebbe ritrovarsi decaduta da ogni attività difensive. Viceversa, qualora i termini de quibus cominciassero a decorrere solo a seguito dell'emissione del provvedimento ex art. 171-bis c.p.c., la parte che comunque depositi le memorie corre il rischio di «scoprire» in anticipo le proprie «carte», con pregiudizio per la strategia difensiva in ipotesi adottata e onere di rinnovazione del deposito una volta adottato il provvedimento.
La presente vexata quaestio è stata risolta dal d.lgs. 164/2024, cosiddetto «Correttivo», che ha riscritto l'art. 171-bis c.p.c., con il dichiarato intento, appunto, di «dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria»
L'art. 171-bis ora prevede, al primo comma, che, «Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio» ed all'ultimo comma, secondo inciso, che «I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo».
I due commi, strettamente collegati, chiariscono, per un verso, che l'emissione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. è sempre necessaria e, per altro verso, che solo a seguito del deposito di tale decreto possono iniziare a decorrere i termini per le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c.
In evidenza
Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Ante Riforma
Se le parti hanno ottenuto dal giudice la concessione dei termini perentori per depositare le memorie previste dall'art. 183, comma 6, avranno la facoltà e non l'obbligo di depositarle. La norma prevede la possibilità di depositare tre memorie:
-memorie exart. 183, comma 6, n. 1: ciascuna parte può esercitare lo ius poenitendi, precisando o modificando le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte. Debbono essere depositate entro il termine di trenta giorni;
-memorie exart. 183, comma 6, n. 2: ciascuna parte può replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e può proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa memoria le parti debbono provvedere ad articolare i mezzi di prova e produrre i documenti. Debbono essere depositate entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della memoria precedente. Con tale memoria si verificano le preclusioni istruttorie;
-memorie exart. 183, comma 6, n. 3: ciascuna parte può replicare alle prove dedotte dalle controparti, indicando le prove contrarie. Debbono essere depositate entro il termine di venti giorni dalla scadenza della memoria precedente.
Memorie ex art. 171-ter, c.p.c., Sistema Riformato
Di seguito, i dettagli dello schema delle tre memorie integrative, exart. 171-ter c.p.c., che ricalcano, in parte, il succitato modello di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nella versione ante riforma:
- memorie exart. 171-ter, n. 1: ciascuna parte, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta. La finalità è quella di adeguare le proprie difese a seguito delle domande/eccezioni sollevate nella comparsa di risposta dal convenuto;
- memorie exart. 171-ter, n. 2: ciascuna parte, almeno venti giorni prima dell'udienza, può replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali. La finalità è quella di replicare e definire il quadro istruttorio;
- memorie exart. 171-ter, n. 3: ciascuna parte, almeno dieci giorni prima dell'udienza, può replicare alle eccezioni nuove e/o indicare la prova contraria. La finalità è quella di «chiusura» delle allegazioni e delle prove.
In sostanza, si tratta di tre memorie integrative, la cui funzione è sostanzialmente speculare a quella delle memorie istruttorie contemplate dal vecchio art. 183, comma 6, c.p.c., che, però, vengono anticipate a un termine anteriore, per consentire che all'udienza il tema di causa sia perfettamente delineato e possano essere assunte le determinazioni più opportune circa la direzione da imprimere al giudizio.
L'art. 183, comma 7, c.p.c., applicabile ratione temporis, prevede che il giudice a questo punto deve provvedere sulle richieste istruttorie, fissando direttamente l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova: ciò significa che all'udienza di prima comparizione, nel concedere i termini, per il deposito delle memorie, il giudice può riservarsi di decidere, senza fissare altra udienza. È invalsa, invece, la prassi giudiziaria che il giudice nel concedere i termini per le memorie, fissa una nuova udienza di trattazione, alla quale le parti non possono compiere nessun'altra attività, se non quella di richiamare le istanze istruttorie già proposte.
Nel caso di concessione dei termini previsti dall'art. 183 comma 6, c.p.c., applicabile ratione temporis, è possibile fissare un'udienza, all'esito della quale provvedere sulle eventuali richieste istruttorie o invitare le parti a precisare le conclusioni, tenuto conto del disposto di cui all'art. 183 comma 7, seconda parte, c.p.c., dell'opportunità di consentire alle parti di eccepire l'eventuale tardività o irritualità delle memorie previste dalla norma e, in particolare, della terza memoria (destinata alle sole indicazioni di prova contraria) ed infine della necessità di consentire alle parti di disconoscere un documento prodotto con la terza memoria (per l'eventualità che, sia pure eccezionalmente, detto documento rivesta natura di «prova contraria») (Trib. Torino, sez. III, 19 novembre 2008, in Giur. merito 2009, 9, 2159).
Prima memoria
Ante Riforma
Le parti hanno il potere di modificare o precisare le domande, eccezioni e conclusioni. Tale potere può essere esercitato direttamente all'udienza, ex art. 183, comma 5, c.p.c. o nell'appendice scritta di cui al sesto comma, n. 1, del medesimo articolo. In questo caso le parti possono chiedere al giudice la concessione di un termine per la presentazione di una prima memoria, prevista dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per esercitare tali facoltà.
Tuttavia, la domanda di cui all'art. 2041 c.c. non può essere presentata per la prima volta nella prima memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c. (Trib. Sulmona, 13 dicembre 2010, in Giurisprudenza locale – Abruzzo 2010).
Nel primo termine, pertanto, la parte attorea può solo dettagliare quanto già detto, senza poter esporre una reconventio reconventionis, che a rigore va esposta in forma orale in udienza. Difatti, al comma 6, n. 1 dell'art. 183, c.p.c. si afferma che si può solo precisare o modificare, e non anche presentare domande o eccezioni che siano conseguenza della riconvenzionale.
A seguito dell'introduzione della normativa sul processo telematico, tale memoria così come tutti gli atti di parte che seguono, non vanno più depositati manualmente in cancelleria dal difensore, ma vi debbono pervenire in via telematica direttamente dallo studio dell'avvocato.
Sistema Riformato
Il legislatore della riforma prevede al n. 1 del nuovo art. 171-ter c.p.c., un primo termine perentorio che scade almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e riguarda anzitutto tutte quelle facoltà che in precedenza erano riconosciute all'attore solo in udienza; si tratta del cosiddetto ius variandi a seguito delle difese svolte nella comparsa di costituzione e risposta dal convenuto, o dal terzo chiamato, che consente di proporre le domande e le eccezioni cosiddette “conseguenziali”, nonché la reconventioreconventionis, ed ancora, sempreché l'esigenza sia sorta dalle difese del convenuto, la richiesta di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo.
La prima memoria integrativa abilita poi tutte le parti (attore, convenuto, terzo) ad allegare nuovi fatti nei limiti consentiti dal corretto esercizio del cosiddetto ius poenitendi precisando domande, eccezioni e conclusioni già proposte.
Seconda memoria
Ante Riforma
V'è la possibilità per le parti di replicare e dedurre eccezioni avverso le domande ed eccezioni nuove e avverso quelle eventualmente modificate.
Tale facoltà si eserciterà in una seconda memoria concessa anch'essa dal giudice in prima udienza, prevista al n. 2, da depositare in un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Il secondo termine dell'art. 183 c.p.c.
è disposto, nella classica logica simmetrica del processo civile, per assicurare ad entrambe le parti la possibilità di replicare ai nova, nonché di indicare mezzi di prova e produzioni documentali. La norma de qua recita che «un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali», così richiedendo consequenzialità e simmetria.
Il codice, pur disponendo che gli atti con cui le parti prendono all'inizio posizione nel processo, citazione e comparsa di risposta, debbano indicare anche le prove, artt. 163, n. 5 e 167, comma 1, c.p.c., non prevede alcuna sanzione nel caso in cui ciò non avvenga, per cui è comunemente ritenuto possibile formulare le richieste istruttorie anche nel proseguio del processo, purché nel rispetto delle preclusioni fissate dalla legge.
Tale situazione è perfettamente legalizzata dalla riforma del 2005, giacché l'art. 183, comma 6, n. 2, non parla più di «nuovi» mezzi di prova come avveniva nella normativa precedente, ma consente genericamente di dedurre «mezzi di prova e produzioni documentali», per cui, secondo autorevole dottrina, le deduzioni probatorie possono essere effettuate per la prima volta anche solo nell'appendice scritta dell'art. 183 e precisamente nella seconda memoria in detta norma prevista, nella quale si formulano anche le repliche alle deduzioni di merito proposte dall'avversario in prima udienza o nella prima memoria.
Invero, le attività assertive della parte devono trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, sono giustificate unicamente se si traducono in una «replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime; restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di prova. Ciò vuol anche dire che dove la parte non depositi la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire (Trib. Milano, sez. IX, 23 maggio 2013, in www.lanuovaproceduracivile.com ).
Peraltro, la giurisprudenza di merito è costante nell'affermare che, in ossequio al principio secondo cui il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati; e quindi relativamente a fatti dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, oggi pacificamente individuate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'eventuale richiesta probatoria deve ritenersi inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.(Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2012, n. 1134, in www.dirittoegiustizia.it).
E ancora, è inammissibile, pur se formulata prima del decorso del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., la richiesta probatoria relativa a circostanze per la prima volta dedotte dopo lo spirare delle preclusioni assertive di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.(Trib. Piacenza, 30 novembre 2009, in www.dirittoegiustizia.it).
Seconda e Terza memoria (Sistema Riformato)
Il nuovo art. 171-ter c.p.c., al n. 2, conferma, in sostanza, il precedente n. 2 dell'art. 183, comma 6, c.p.c. La prima parte dell'atto è funzionale alla completa definizione del thema decidendum e ricomprende: le attività di replica, anche attraverso l'allegazione di fatti secondari, alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte; la proposizione di nuove eccezioni, (in senso stretto), che sono la conseguenza delle nuove domande ex adverso presentate nella prima memoria; la replica alle domande ed eccezioni rispetto all'esercizio dello ius poenitendi effettuato dalle controparti sempre nella prima memoria. Il termine de quo cristallizza anche il thema probandum, posto che costituisce l'ultima possibilità per le parti di svolgere definitivamente le istanze istruttorie e di produrre documenti di prova diretta.
Infine, ai sensi del n. 3 dell'art. 171-ter c.p.c., i litiganti hanno facoltà almeno dieci giorni prima dell'udienza, di replicare alle eccezioni nuove e di indicare la prova contraria. A differenza della memoria n. 3 del vecchio art. 183, comma 6, c.p.c., limitata alle sole indicazioni di prova contraria, l'ultima memoria del rito riformato può incidere espressamente anche sul thema decidendum, il che sembrerebbe superare il criterio «logico» in base al quale la sua definitiva fissazione deve precedere quella del thema probandum, che sin dal 1990 è stato a fondamento della successione degli atti dell'appendice scritta. A ben vedere però la norma correttamente disciplina eventualità che erano ammesse anche nel precedente regime: si tratta di un potere di «replica» rispetto alle eccezioni ammissibili con la seconda memoria, che anzitutto riguarda la negazione di quanto dedotto ex adverso ovvero l'infondatezza delle conseguenze che esse postulano in diritto, ma ora emerge in modo più compiuto dal n. 3 dell'art. 171-ter c.p.c. anche la possibilità di proporre «controeccezioni» alle eccezioni ammissibili con la seconda memoria, in quanto non allegabili altrimenti.
In evidenza
Una questione focale legata alle nuove memorie integrative exart. 171-ter c.p.c., che non ha trovato ancora una pacifica soluzione, riguarda l'esatta individuazione del dies a quo dei termini per il deposito delle stesse, nell'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione sia stata d'ufficio differita ex art. 168-bis c.p.c., alla prima udienza di comparizione del giudice istruttore assegnatario del fascicolo. La quaestio in parola è stata oggetto di rinvio pregiudiziale con ordinanza del Tribunale di Prato dell'11 luglio 2025 e da parte del Tribunale di Cassino con ordinanza del 16 ottobre 2025 ma entrambi sono stati dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., 7 novembre 2025, n. 29459; Cass. civ., sez. un., 8 settembre 2025, n. 24757).
Sul punto, la tendenza della giurisprudenza di merito è quella di ritenere che in tema di termini per il deposito delle memorie integrative nel processo civile riformato, i termini ex art. 171-ter c.p.c. decorrono automaticamente a ritroso dall'udienza indicata nell'atto di citazione, senza necessità di concessione da parte del giudice, salvo che questi non abbia disposto il differimento dell'udienza ai sensi dei commi 2 o 3 dell'art. 171-bis c.p.c. Nell'ipotesi di differimento d'ufficio dell'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c., i termini si computano rispetto all'udienza originariamente fissata in citazione e non a quella differita, applicandosi il principio consolidato secondo cui la norma sul differimento costituisce disciplina eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 164/2024, che subordina la decorrenza dei termini alla pronuncia del decreto ex art. 171-bis, comma 3, c.p.c., non si applica ai procedimenti in cui l'udienza fissata in citazione sia anteriore alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, atteso che in tale ipotesi il differimento d'ufficio già operato preclude la possibilità di conferma o differimento giudiziale dell'udienza. La produzione documentale effettuata in violazione delle forme prescritte dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., in particolare quando la parte depositi all'atto dell'iscrizione a ruolo documenti relativi a soggetto diverso dal convenuto e provveda alla produzione dei documenti corretti solo dopo la costituzione di quest'ultimo, rende irrituale la produzione e preclude l'utilizzabilità dei documenti come fonte di prova, determinando la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In assenza di prove documentali utilizzabili, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio sull'an debeatur è inammissibile in quanto avente carattere meramente esplorativo (Trib. Massa, 6 maggio 2025, n. 236, in www.doctrine.it ).
Emendatio e mutatio libelli (Ante Riforma)
Esaminando le memorie, ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., si osserva che le parole «precisazioni o modificazioni» originariamente contenute nel testo dell'art. 183 c.p.c. dovevano costituire la traduzione delle corrispondenti parole latine emendatio e mutatio, così da consentire alle parti di adeguare liberamente la propria strategia processuale a quella dell'avversario.
Peraltro, il destinatario di un'azione personale di restituzione può contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali di carattere petitorio, senza tuttavia che ciò dia luogo ad una mutatio o emendatio libelli, non consentite neppure all'attore, se non nei ristretti limiti stabiliti dall'art. 183 c.p.c.(Cass. civ., sez. un, 28 marzo 2014, n. 7305).
In linea generale, la giurisprudenza in materia ha affermato il principio secondo il quale sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice emendatio libelli, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono mutatio libelli, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (ex multis, Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. civ., sez. trib., 20 luglio 2012, n. 12621; Cass. civ., sez. U, 27 dicembre 2010, n. 26128).
Giova, peraltro, rammentare che, secondo la giurisprudenza, si ha la domanda nuova quando i nuovi elementi dedotti comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella originariamente fatta valere, verificandosi in tale ipotesi una mutatio libelli e non una mera emendatio (Cass. civ., sez. I, 30 agosto 2005, n. 13982).
Sul punto, gli Ermellini, di recente, hanno ribadito che in tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria originariamente azionata è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui, in relazione al sistema anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, deve aver luogo non oltre la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., nel procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, e, nel procedimento davanti al giudice di pace, prima che questi inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 321 c.p.c. ovvero, in entrambi i procedimenti, immediatamente dopo l'espletamento dell'attività istruttoria quando sia conseguenza di quest'ultima, in ossequio al principio di acquisizione processuale (Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2025, n. 23774).
Un altro orientamento giurisprudenziale, invece, a più riprese nel corso degli anni ha ritenuto ammissibile la proposizione della domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo del bene dopo che nell'atto introduttivo era stata proposta domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
Tale orientamento fondato sulla considerazione che nella specie non sarebbe configurabile una mutatio ma solo una emendatio libelli, perché il thema decidendum rimarrebbe circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e la causa petendi, costituita dal contratto del quale viene prospettata soltanto una diversa qualificazione giuridica. Occorre pertanto considerare che le pronunce che, anche in tempi risalenti, hanno affermato la possibilità di modificare l'iniziale domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
in domanda di sentenza di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo (e viceversa) si sono di fatto poste in contrasto con la apparentemente granitica e tuttora formalmente indiscussa giurisprudenza affermativa del divieto della c.d. mutatio libelli (Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2010, n. 17688; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25185; Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2007, n. 16881).
Di recente, invero, le Sezioni Unite, hanno risolto il prospettato conflitto giurisprudenziale precisando che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo (Cass. civ., sez. un, 15 giugno 2015, n. 12310). Peraltro, le Sezioni Unite, precisano che, i risultati ermeneutici raggiunti nel richiamato grand arrêt, risultano in completa consonanza sia con l'esigenza di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
Il principio è pacifico ed è stato di recente ribadito anche da Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2022, n. 3298.
MUTATIO LIBELLI
: ORIENTAMENTI A CONFRONTO
Sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice «emendatio libelli», ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono «mutatio libelli», ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo.
Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2015, n. 1585; Cass. civ., sez. trib., 20 luglio 2012, n. 12621; Cass. civ., sez. U., 27 dicembre 2010, n. 26128
Contra. È ammissibile la proposizione della domanda di accertamento dell'intervenuto effetto traslativo del bene dopo che nell'atto introduttivo era stata proposta domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.. Tale orientamento fondato sulla considerazione che nella specie non sarebbe configurabile una mutatio ma solo una emendatio libelli, perché il thema decidendum rimarrebbe circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente richiesto e la causa petendi, costituita dal contratto del quale viene prospettata soltanto una diversa qualificazione giuridica.
Cass. civ., sez. II, 28 luglio 2010, n. 17688; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2008, n. 25185; Cass. civ., sez. II, 31 luglio 2007, n. 16881
Soluzione del contrasto. La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 c.p.c., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 c.c. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo.
Cass. civ., sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310; Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 2022, n. 3298.
Chiamata del terzo (Ante Riforma)
Per quanto riguarda il terzo eventualmente chiamato in giudizio si ritiene che, fermo il petitum, esso terzo possa articolare diversamente la causa petendi in base alle ragioni della sua chiamata (Cass. civ., sez. lav., 25 giugno 2008, n. 17300).
Inoltre, in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se viene chiamato in causa quale soggetto effettivamente e direttamente obbligato (o, in caso di azione risarcitoria, quale unico responsabile del fatto dannoso) e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, che può trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, comma 4, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lett. c-ter) d.l. n. 35/2005, conv., con modificazioni, nella l. n. 80/2005, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 263/2005) (Cass. civ., sez. II, 29 dicembre 2009, n. 27525).
Regolamento di competenza
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 c.p.c. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo (Cass. civ., sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 25883).
Difatti, è inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il giudice monocratico concede i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in quanto non implica una decisione (di rigetto) sulla questione di competenza(Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2009, n. 22033).
Col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest'ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva trattenuto in decisione la causa alla prima udienza, senza fissare i termini di cui all'art. 183 c.p.c., per poi declinare la propria competenza e una delle parti aveva perciò proposto regolamento necessario di competenza, invocando la violazione del cit. art. 183 c.p.c., ma senza indicare quali prove decisive ai fini della competenza le era stato inibito allegare, la S.C., enunciando il suddetto principio, ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso) (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15019).
Riferimenti
Balena, Elementi di diritto processuale civile, Bari, 2006, 72;
Battaglia, Le preclusioni nel processo ordinario di cognizione in tribunale, Torino, 2012, 251;
Capponi, L'art. 183 c.p.c. dopo le correzioni della l. 28 dicembre 2005, n. 263, in Giust. it., IV, 2005, 881;
Capponi, Note sulla fase introduttiva del nuovo rito di ordinaria cognizione, in giustiziacivile.com, 26 ottobre 2022;
Carratta, La nuova fase preparatoria del processo di cognizione: corsi e ricorsi della storia «infinita», in Giur. it., 2005, 2233 ss.;
Cavallini, Il nuovo art. 183 c.p.c. e la riforma della trattazione, in Riv. dir. proc., 2006, 241 ss.;
Ciavola, Maccarone, Il nuovo processo di cognizione davanti al Tribunale, Macerata, 2006, 53;
Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, III, Il processo di primo grado e le impugnazioni delle sentenze, Torino, 2010, 52;
Didone, De Santis (a cura di), Il processo civile dopo la Riforma Cartabia, Aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) al D.lgs. n. 149/2022, Milano, 2023, 157-159;
Farina, Giordano, Metafora, Il Decreto Correttivo alla Riforma Civile Cartabia, Commento alle novità introdotte dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n 164, Milano, 2025;
Gramaglia, Manuale breve diritto processuale civile, Milano, 2011, 223;
Luiso, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Milano, 2013, 38;
Morandi, Perelli, La decorrenza dei termini per le memorie integrative nel nuovo rito civile ordinario ex art. 171-bis c.p.c., Problemi attuali e soluzioni prospettiche: il "correttivo" alla riforma Cartabia, 18 settembre 2024;
Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 146:
Ricci, Diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione e le impugnazioni, Torino, 2016, 34;
Stilo, Il nuovo "volto" dell'art. 171-bis c.p.c. tra Corte costituzionale e decreto correttivo, in www.diritogiustiziaecostituzione.it, 8 maggio 2025;
Viola, Le domande nuove inammissibili nel processo civile, Milano, 2012, 139-141.
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