Notificazione a destinatari irreperibili

15 Maggio 2026

L'art. 140 c.p.c. disciplina l'eventualità, tutt'altro che inconsueta, che l'ufficiale giudiziario non soltanto non rinvenga il notificando, temporaneamente irreperibile, ma neppure altre persone idonee a ricevere la consegna dell'atto e disposte a tale incombente.

Inquadramento

Mentre l'art. 139 c.p.c. contempla l'ipotesi che il notificando non venga rinvenuto nei luoghi in cui abita e lavora, ma vengano tuttavia ivi trovate altre persone cui l'atto da notificare possa essere consegnato, sulla ragionevole presunzione che le stesse lo porteranno a conoscenza del destinatario, il successivo art. 140 c.p.c. disciplina l'eventualità - tutt'altro che inconsueta - che l'ufficiale giudiziario non soltanto non rinvenga il notificando, temporaneamente irreperibile, ma neppure altre persone idonee a ricevere la consegna dell'atto e disposte a tale incombente.

Formalità della notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Nelle ipotesi considerate nel precedente paragrafo, l'ordinamento consente di portare a compimento il procedimento di notificazione mediante l'espletamento di tre distinte formalità, aventi lo scopo di realizzare la conoscenza legale dell'atto da parte del notificando, ponendolo in condizioni di acquisirne conoscenza effettiva con un normale sforzo di diligenza.

Tali formalità, cui l'ufficiale notificante deve provvedere direttamente senza che siano necessarie istanze del soggetto che richiede la notifica, sono le seguenti:

i) il deposito dell'atto presso la casa comunale, dove il destinatario potrà ritirarlo;

ii) l'affissione di un avviso del deposito sub i), in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

iii) la spedizione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in seguito: a.r.),di un ulteriore avviso, informativo dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.

Il deposito dell'atto presso la casa comunale

Il deposito dell'atto nella casa comunale rappresenta elemento essenziale della fattispecie, in quanto indispensabile per mettere il destinatario in condizione di entrare in possesso del documento a lui destinato.

Poiché la casa comunale deve identificarsi con il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, il deposito dell'atto non può estendersi a «luoghi» diversi, quali un ufficio decentrato [Cass. civ., sez. VI, ord. 3 ottobre 2012, n. 16817; v., peraltro, Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2019, n. 22167, secondo cui la «casa del Comune» in cui l'ufficiale notificante deve depositare la copia dell'atto da notificare (nella specie: verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell'ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e menzionata nell'avviso di avvenuto deposito]).

Non è richiesta l'indicazione nominativa dell'incaricato del Comune preposto alla ricezione degli atti (Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2005, n. 8753).

L'affissione dell'avviso del deposito presso la casa comunale

L'affissione dell'avviso di deposito dell'atto deve essere eseguita in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione (porta di accesso all'appartamento di pertinenza del notificando, qualora sia sito in edificio condominiale – Cass. civ., sez. II, 13 maggio 1998, n. 4812) o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario.

Il mancato rinvenimento dell'avviso affisso da parte del notificando è di per sé irrilevante, ove l'affissione risulti attestata dalla relata di notificazione, trattandosi di circostanza avulsa dall'attività dell'ufficiale giudiziario (Cass. civ., sez. I, 22 marzo 1996, n. 2490).

L'avviso del deposito a mezzo raccomandata con a.r.

L'avviso prescritto nell'art. 140 c.p.c. deve contenere tutte le indicazioni descritte nell'art. 48 disp. att. dello stesso codice, vale a dire «1) il nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario; 2) l'indicazione della natura dell'atto notificato; 3) l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione; 4) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario».

Momento perfezionativo della notificazione. In genere

Nell'attualità, anche a seguito dell'intervento della sentenza della Consulta n. 3 del 2010, si afferma ormai costantemente che debbono tenersi distinti i momenti del perfezionamento della notificazione, dovendo farsi coincidere quello relativo al notificante con il momento in cui viene completata l'attività che su di lui incombe e quello relativo al destinatario con il momento in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto, o con il ricevimento della raccomandata a.r. informativa o con il maturarsi del periodo di «compiuta giacenza» (v. Cass. civ., sez. VI, 2 ottobre 2015, n. 19772; Cass. civ., sez. II, 4 marzo 2020, n. 6089; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2023, n. 16383).

In particolare, è stato affermato che le notifiche ex art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982: le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore; viceversa, l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale ed a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale (v., in tal senso, le citate pronunce del giudice di legittimità n. 6089/2020 e n. 16383/2023, secondo le quali, inoltre, la difformità tra i due regimi non si espone a dubbi di legittimità costituzionale giacché il legislatore ordinario non è tenuto ad uniformare il trattamento processuale di situazioni soltanto assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali a condizione che non siano lesi i diritti di difesa).

Momento perfezionativo per il notificante

La notificazione ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il notificante con il compimento delle tre formalità normativamente prescritte (su veda, tuttavia, il disposto dell’art. 326, comma 1, c.p.c., valevole per le fasi di impugnazione). L'inosservanza anche di uno soltanto di tali adempimenti comporta la mancanza di produzione degli effetti giuridici propri dell'attività di notifica.

Peraltro, è stato recentemente affermato che, nel caso di notifica eseguita ai sensi della suddetta norma, quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente di grado non inferiore rispetto a quello dell'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato (Cass. civ., sez. V, 26 maggio 2025, n. 13930).

Momento perfezionativo per il destinatario

La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (Cass. civ., sez. VI, ord. 2 ottobre 2015, n. 19772, puntualmente applicativa dei disposti della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma «nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione»).

E’ stato precisato che la notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto nella relata, espressamente e puntualmente, dell'invio della raccomandata con a.r. della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del Comune in cui la notifica deve essere eseguita, non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata (Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2024, n. 7159).

Qualora la notifica sia stata eseguita a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in sua vece, sia l’esibizione in giudizio sia dell'avviso di ricevimento del plico contenente l'atto, sia dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale (v. Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26287 e Cass. civ., sez. II, 1 agosto 2023, n. 23400).

In evidenza

Con riguardo ai casi in cui la raccomandata informativa non abbia potuto essere notificata e di conseguenza sia stata depositata presso l'ufficio postale, è stata esclusa l'operatività della disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 (invio di ulteriore raccomandata di avviso con a.r.), sul rilievo che la raccomandata informativa non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice «notizia» del deposito dell'atto stesso nella casa comunale; sicché occorre rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (da ultimo, Cass. civ., sez. V, 18 dicembre 2014, n. 26864).

Invalidità della notificazione

i) Secondo l'orientamento consolidato in giurisprudenza, la mancanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti ai fini del perfezionamento della notificazione ex art. 140 c.p.c. comporta vizio di nullità, e non di inesistenza (in ordine a tale vizio si veda il relativo paragrafo), come tale suscettibile di sanatoria per effetto del raggiungimento dello scopo.

ii)Ai fini della validità della notificazione si esige, inoltre, che le tre formalità prescritte (v. il relativo paragrafo) abbiano a realizzarsi in uno stesso contesto temporale, pur se non necessariamente nello stesso giorno (Cass. civ., sez. V, 30 maggio 2002, n. 7939).

iii) Ai fini del perfezionamento della notificazione, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, nella relata (che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata), del compimento di tutte le prescritte formalità.

iv) L’attività del notificante deve risultare dalla relata, che costituisce l'unico mezzo di prova dell’attività di notificazione (Cass. civ., sez. VI, ord. 22 gennaio 2019, n. 1699). Pertanto, il mancato reperimento (oppure il rifiuto alla ricezione dell'atto) del destinatario e degli altri soggetti alternativamente indicati dall’art. 140 c.p.c. (e nell'ordine tassativamente ivi indicato) deve essere documentato; deve, cioè, risultare, espressamente e puntualmente, dalla relazione dell'ufficiale notificatore (Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2024, n. 7159). L'omissione non è sanabile da successive attestazioni, non essendo assistite da fede privilegiata le attestazioni rilasciate dall'ufficiale giudiziario al di fuori delle funzioni pubbliche commessegli (Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2002, n. 7160).

Secondo l’orientamento dominante, la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione (v. in tal senso, Cass. civ., sez. III, ord. 2 settembre 2022, n. 25885; Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 2024, n. 1744; Cass. civ., sez. III, 25 giugno 2025, n. 17123).

v) Qualora si tratti di notifica a mezzo del servizio postale, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio è necessario che l'a.r. relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. civ., sez. L, ord. 30 gennaio 2019, n. 2683).

Poiché la notificazione ex art. 140 c.p.c. costituisce un mero sviluppo di quella non potuta portare a termine ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ed essendo ivi (comma 6) fissato un tassativo ordine gerarchico dei luoghi (residenza, dimora, domicilio), la notifica effettuata presso il domicilio del destinatario è nulla ove non risulti dagli atti che non erano conosciute dal notificante né la residenza né la dimora, avendo il domicilio carattere residuale rispetto a tali altri due luoghi (Cass. civ., sez. II, 2 ottobre 2008, n. 24544).

Sanatoria. Fattispecie

i) La nullità deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, qualora il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del plico presso la casa comunale (v. Cass. civ., sez. V, 27 maggio 2011, n. 11713; Cass, civ., sez. V, 30 settembre 2016, n. 19522; Cass. civ., sez. L, ord. 9 gennaio 2019, n. 265).

ii) Secondo un orientamento, quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo (Cass. civ., sez. V, 26 maggio 2025, n. 13930).

iii) In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2024, n. 14705).

Inesistenza della notificazione

Le Sezioni Unite hanno ristretto l’ambito di operatività della nozione di inesistenza della notificazione, ritenendo che essa possa essere affermata esclusivamente «in caso di totale mancanza materiale dell’atto» oppure quando «venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione», mentre in tutti gli altri casi la notifica, ove irrituale, deve ritenersi nulla (Cass. civ., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916, ove è stato anche precisato che gli elementi costitutivi essenziali sono costituiti a) dall’attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l’attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) dalla fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Le Sezioni Unite hanno precisato che non attiene agli elementi costitutivi il luogo dove viene eseguita la notificazione.

La nozione di irreperibilità e le risultanze anagrafiche

Il termine «irreperibilità» è utilizzato dall'art. 140 c.p.c. alquanto impropriamente, venendo in rilievo non già ipotesi di irreperibilità effettiva, bensì ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario sia noto ma l’atto da notificare non possa essere consegnato per semplici difficoltà di ordine materiale (momentanea assenza del destinatario, incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c.).

Quanto alla valenza delle risultanze anagrafiche, la notificazione degli atti fatta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è valida purché eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza (App. Napoli, sez. IV, 7 agosto 2024, n. 3452, Red. Giuffrè 2024, 557).

È prevalente l'orientamento secondo cui è nulla la notificazione eseguita, ex art. 140 c.p.c., nel luogo di precedente residenza del destinatario, qualora quest’ultimo si sia trasferito altrove provvedendo alle dovute comunicazioni ai pertinenti uffici anagrafici comunali, sì che il notificante, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto conoscere agevolmente gli effettivi residenza, dimora o domicilio dove effettuare la notifica in osservanza dell'art. 139 c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 10 giugno 2008, n. 15363).

A conferma di tale orientamento, è stato affermato che, qualora il destinatario della notifica intenda contestare in giudizio – gravando su di lui l'onere di fornirne la prova (Cass. civ., sez. I, 9 maggio 2014, n. 10107) – che il proprio recapito sia quello tenuto in conto dalla notifica eseguita ex art. 140 c.p.c., non può opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede se non è stato denunciato con la doppia dichiarazione (formalità previste dal combinato disposto degli artt. 44 c.c. e art. 31 disp. att. c.c.) fatta al Comune che si abbandona ed a quello dove si fissa la dimora abituale (Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2010, n. 22955).

Per altro verso, l'ufficiale giudiziario non è tenuto a svolgere ricerche per appurare l'eventuale trasferimento del destinatario della notificazione, salvo che emergano elementi idonei ad ingenerare il sospetto del verificarsi di tale trasferimento in luogo sconosciuto (ex multis, Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13183; Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453).

Ove dalla documentazione prodotta in giudizio dal notificante emergano elementi idonei a sollevare il dubbio che il luogo nel quale l'ufficiale giudiziario ha svolto l'attività prevista dall'art. 140 non sia quella di effettivi ed attuali residenza o dimora o domicilio del destinatario, il giudice è tenuto ad accertare la circostanza, in base agli elementi offerti dalla parte notificante, ai fini della pronuncia sulla validità della notifica effettuata, ed a disporre eventualmente il rinnovo della stessa (Cass. civ., sez. I, 16 luglio 2004, n. 13183; Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2006, n. 12002; Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2006, n. 17453).

Il rapporto tra gli artt. 140 e 143 c.p.c.

La notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che i luoghi di residenza, dimora o domicilio del destinatario siano stati esattamente individuati, ma ciò nonostante la notifica non riesca ad essere eseguita (irreperibilità relativa) per mere difficoltà di ordine materiale o incapacità o rifiuto delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c. Diversamente, la notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. postula l'irreperibilità «oggettiva» assoluta del destinatario della notifica, vale a dire l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, dimora o domicilio del medesimo, nonostante l'esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall'ordinaria diligenza (v. Cass. civ., sez. I, 3 settembre 2014, n. 18595; v., inoltre, per indicazioni sulle condotte da tenere a seconda del ricorrere dell’un caso o dell’altro, Cass. civ., sez. V, 30 luglio 2024, n. 21384 e Cass. civ., sez. V, 8 novembre 2024, n. 28858).

Fattispecie

In tema di notificazione degli atti processuali, è ben possibile che nel corso dello stesso processo una persona venga dapprima considerata come irreperibile all'indirizzo risultante dai certificati anagrafici e, successivamente, per converso, effettivamente presente al medesimo indirizzo in ragione di un mutamento dello stato di fatto (ad es., a seguito di inserimento del nominativo del destinatario nella tastiera dei citofoni o di trasferimento presso la residenza della sua effettiva dimora), con la conseguenza che alcuni atti le siano regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c. ed altri, a distanza di tempo, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (v. Cass., sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 14879).

Rifiuto di ricevere la copia

Il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138, comma 2, c.p.c., o, stante la previsione dell'art. 141, comma 3, del medesimo codice, dal suo domiciliatario, e non anche quando analogo rifiuto sia stato opposto da persona che, non essendo stato reperito il destinatario, sia tuttavia abilitata alla ricezione dell'atto, dovendosi, in tal caso, eseguire, a pena di inesistenza della notificazione, le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. V, 4 giugno 2014, n. 12489 e, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 31 marzo 2025, n. 8465).

Notificazione alle persone giuridiche. Rinvio

Rinvio

Il tema della notificazione alle persone giuridiche è trattato nella «bussola» con tale intitolazione e nella «bussola» intitolata «Notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti» ed onde evitare inutili duplicazioni, ad esse si fa rinvio.

In questa sede, appare opportuno unicamente rammentare che nei confronti delle persone giuridiche è consentito procedere con le formalità di cui all'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, oppure direttamente nei confronti della società, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare) a condizione che non siano applicabili le  disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 4 giugno 2002, 8091 e, da ultimo, Cass. civ., sez. V, 27 maggio 2025, n. 14089).

Irreperibilità del contribuente nel processo tributario. Normativa di riferimento

Ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, «quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione».

Ai sensi dell’art. 26, comma 4, d.p.r. n. n. 602 del 1973, nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del d.p.r. n. 600/1973, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del Comune.

Processo tributario. Irreperibilità del contribuente

i) In caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che si danno all'agente notificante: a) identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, in cui, cioè, si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione , nel qual caso egli è tenuto - oltre ad immettere l'avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico, oppure, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del Comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione; b) identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del Comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione (v., ex multis, Cass. civ., sez. V, 30 luglio 2024, n. 21384 e Cass. civ., sez. V, 8 novembre 2024, n. 28858).

ii) Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (e ribadito, per ciò che consta, dagli organi della giurisdizione tributaria – v., ad es., Corte Giustizia Trib. II grado Milano Lombardia, sez. XIV, 26 settembre 2024, n. 2494, Red. Giuffrè 2026, 28; Corte Giustizia Trib. II grado Roma Lazio, sez. XVI, 18 febbraio 2025, n. 1038, Red. Giuff 2025, 69), nel sistema delineato dall'art. 60 d.p.r. cit., la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (incluse le cartelle di pagamento, in forza della sentenza della Consulta n. 258 del 22 novembre 2012) va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza o l'indirizzo (domicilio fiscale) del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché quest’ultimo (od ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.p.r. cit. quando il notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il notificatore deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo negli stessi ambiti territoriali (v., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord. 13 novembre 2014, n. 24260; Cass. civ. sez. II, 17 novembre 2023, n. 31982; Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2024, n. 8823).

iii) Per ciò che attiene all'espletamento delle ricerche, va evidenziato che, se è pur vero che nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere a tal fine compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale debba esserne espresso il risultato, è altresì vero che, dovendo applicarsi al processo tributario i disposti del codice di rito «per quanto non disposto» ed in quanto compatibili, appare necessario, ai fini della legittimità della notifica, che dalla relata emerga chiaramente l'effettuazione delle ricerche attribuibili all'agente notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Cass. civ., sez. V, ord. 3 aprile 2024, n. 8823; Cass. civ., sez. V, 4 giugno 2025, n. 14990; Cass. civ., sez. V, ord. 31 luglio 2025, n. 22117).

iv) Vale, ovviamente, anche nel giudizio tributario, ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, la regola della necessità di produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (v. Cass. civ., sez. V, 10 dicembre 2014, n. 25985; Cass. civ., sez. V, ord. 21 febbraio 2020, n. 4657; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2023, n. 17841, relativa a notifica di cartella esattoriale; Cass. civ., sez. V, 12 dicembre 2023, n. 34765).

Vale, del pari, la regola secondo cui la notifica invalida è sanabile qualora risulti inequivocamente la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria (Cass. civ., sez. V, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass. civ., sez. V, ord. 24 agosto 2018, n. 21071; Corte Giustizia Trib. II grado Roma Lazio sez. XVI, 28 gennaio 2025, n. 568, Red. Giuffrè 2025, 43).

v) Debbono segnalarsi alcune particolari fattispecie:

a) Qualora il destinatario di un atto impositivo sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, del d.p.r. n. 600/1973, è nulla la notificazione nei confronti del defunto eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. «perché sconosciuto all'indirizzo», previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto (v. Cass. civ., sez. V, 12 gennaio 2010, n. 311 e Cass. civ., sez. V, 29 novembre 2013, n. 26718).

b) Con riguardo alla notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora gli atti da notificare nei confronti del medesimo destinatario siano più di uno, è richiesta - pena, in difetto, la nullità della notificazione - la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, di altrettanti avvisi raccomandati, indicativi dell'avvenuto compimento delle formalità prescritte dalla norma e diretti a porre nella sfera di conoscibilità dell'unico destinatario ciascuno degli atti suddetti, o, quanto meno, la specificazione, nell'eventualmente unico avviso raccomandato, degli atti cui esso si riferisce, con le indicazioni previste dall'art. 48 disp. att. c.p.c. in ordine alla natura e provenienza di ciascuno di essi (v. Cass. civ., sez. V, 16 marzo 2007, n. 6218 e, nello stesso senso, Cass. civ., sez. V, 10 giugno 2009, n. 13358).

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