Termini per l’impugnazione

10 Aprile 2026

I termini per le impugnazioni costituiscono la tecnica adottata dal legislatore per contemperare le esigenze di difesa con quelle di certezza delle posizioni soggettive definite all'esito di (almeno) un grado di giudizio.

Inquadramento

I termini per le impugnazioni, in ragione della loro natura perentoria (art. 326 c.p.c.), costituiscono la tecnica adottata dal legislatore per contemperare le esigenze di difesa – a fronte di provvedimenti giudiziali eventualmente non conformi a diritto – con quelle di certezza delle posizioni soggettive definite all'esito di (almeno) un grado di giudizio.

In particolare, i termini per le impugnazioni c.d. ordinarie – il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 (errore di fatto) e 5 (contrasto con pregresso giudicato) dell'art. 395 c.p.c. - condizionano la formazione del giudicato formale (art. 324 c.p.c.) e sono, quindi, ancorati ad eventi - la comunicazione, la notificazione o la pubblicazione del provvedimento - tali da assicurarne necessariamente la decorrenza.

La proposizione dei mezzi di impugnazione c.d. straordinari, come  la revocazione per gli ulteriori motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e l'opposizione revocatoria di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c.,  è soggetta parimenti a termini perentori - pari a trenta giorni per le sentenze dei giudici di merito  o sessanta per la sentenza, l’ordinanza o il decreto ex art. 380-bis c.p.c. emessi dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. - i quali, tuttavia, decorrono da vicende del tutto eccezionali ed eventuali (come la scoperta di un nuovo documento, il riconoscimento della falsità della prova, la scoperta del dolo o della collusione ecc.) che possono anche non verificarsi affatto e, quindi, non incidono sulla maturazione del giudicato.

Non è soggetto, invece, ad alcun termine perentorio l'ulteriore rimedio straordinario costituito dall'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c. in ragione della preminenza attribuita all'integrità della sfera giuridica del terzo.

Notificazione della sentenza

Il termine c.d. breve per l'appello e la revocazione ordinaria (trenta giorni) nonché per il ricorso per cassazione (sessanta giorni) decorre dalla notificazione della sentenza ad istanza della parte (artt. 325 e 326 c.p.c.).

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione la notificazione della sentenza è considerata fonte esclusiva della «conoscenza legale» di essa e, pertanto, non ammette equipollenti; non è stata, quindi, ritenuta idonea a tal fine la produzione della sentenza impugnata effettuata nell'ambito del procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. civ. sez. III 17 settembre 2025 n. 25526)

La giurisprudenza, anticipando la disciplina positiva, aveva da tempo considerato essenziale che il procedimento di notificazione fosse, di regola, promosso dalla parte e non dall'ufficio; per questo era stata  ritenuta non idonea a far decorrere il termine breve sia la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza nella modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 19 settembre 2014, n. 19743) sia la notificazione eseguita via PEC dalla cancelleria del giudice, pur attraverso l'invio del testo integrale della sentenza (Cass. civ. sez. VI-I, 18 marzo 2016 n. 5374; Cass. civ., sez. VI, 17 settembre 2015, n. 18278); l'art. 133, comma 2, c.p.c. è stato poi in tal senso integrato già con il d.l. n. 90/14 conv. in l. n. 114/14 nel senso che la comunicazione della sentenza a cura della cancelleria non determina la decorrenza del termine per le impugnazioni previste dall'art. 325 c.p.c.; tale precisazione è ancora confermata dal vigente art. 133 c.p.c. dopo la riformulazione introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. m), d. lgs n. 164/2024 (c.d. Correttivo della riforma).

Rivestono, quindi, carattere eccezionale le ipotesi nelle quali, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, è sufficiente la comunicazione eseguita dalla cancelleria, come previsto per l’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza (art. 47, comma 2, c.p.c.) o per il decreto sul reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato o del tribunale ex art. 26 l. fall. (secondo l’orientamento consolidato: Cass. civ. sez. I, 22 gennaio 2026 n. 1463) o per l’ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c. nel previgente rito sommario (abrogato dal d. lgs n. 149/2022 per i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023).

Nel caso di consegna di una copia incompleta (es: mancante di una o più pagine) la soluzione nomofilattica è nel senso che la relativa nullità della notificazione possa essere affermata, in difetto di un'espressa comminatoria ex lege, solo se il destinatario abbia dedotto e dimostrato che detta incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell'atto e, quindi, abbia inciso negativamente sul pieno esercizio della facoltà d'impugnativa (Cass. civ. sez. III, 31 gennaio 2017 n. 2321); analogo onere della prova è ancora richiesto, più recentemente, in caso  notificazione telematica della sentenza, mediante copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale, esigendosi che il destinatario deduca e dimostri che tale irregolarità abbia arrecato un effettivo pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa (Cass, civ. sez. lav.,16 agosto 2018, n. 20747); nei giudizi di merito, in caso di notificazione della sentenza eseguita a mezzo PEC, non è ritenuto indispensabile il deposito telematico dei files di avvenuta consegna e di accettazione nel loro originario formato digitale, essendo sufficiente il semplice deposito telematico della ricevuta analogica della relata di notifica in formato.pdf (Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2025 n. 4725)

Essenziale è, altresì, che la notificazione della sentenza sia effettuata all'avvocato già costituito in rappresentanza della parte (art. 285 c.p.c., che rinvia integralmente – dopo la modifica operata dall'art. 46 l. n. 69/2009 – alle modalità previste dall'art. 170 c.p.c.); al riguardo si afferma, quindi, che la notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito è non è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2024 n. 13165; Cass. civ. sez. VI-II, 10 gennaio 2022, n. 455).

In ordine alle modalità di formulazione del destinatario, mentre la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è ritenuta equivalente alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 c.p.c., e come tale idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione (Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2009, n. 13546), non idonea è, invece, la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente presso il domicilio eletto in studio legale diverso da quello del suo procuratore (Cass. civ. sez. V,  5 ottobre 2016 n. 19876).

È efficace, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, anche la notificazione della sentenza eseguita personalmente alla parte che, tuttavia, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore (Cass. civ. sez. VI-III, 21 luglio 2017 n. 18053).

Nell'ipotesi in cui sopravvenga, dopo la fase decisoria (udienza di discussione o scadenza dei termini per le note conclusionali ex art. 190 c.p.c.) uno degli eventi interruttivi a carico della parte ex art. 299 c.p.c., la notificazione della sentenza può essere fatta a coloro che sono legittimati alla prosecuzione del giudizio (art. 286, comma 1, c.p.c.); in particolare, in caso di morte della parte è espressamente consentita, entro un anno dall’evento, la notificazione collettiva ed impersonale nell’ultimo domicilio del defunto ex art. 303, comma 2, c.p.c. . Si tratta, tuttavia, di facoltà concorrente con quella, da tempo riconosciuta dalla Cassazione, di indirizzare la notificazione ancora al procuratore della parte, pur deceduta o divenuta incapace, quando l’evento non sia stato dichiarato in udienza né notificato alle altre parti, in ragione della ultrattività del pregresso mandato alla lite (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2022 n. 11193; Cass. civ. sez. II, 22 agosto 2018 n. 20964; Cass. civ., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295).

Qualora, invece, esaurita la fase decisoria, sopravvenga uno degli eventi interruttivi afferenti al difensore ex art. 301 c.p.c. (morte, radiazione o sospensione), la notificazione della sentenza non può che essere eseguita alla parte personalmente ai fini del decorso del termine breve (art. 286, comma 2, c.p.c.; Cass. civ., sez. III, 21 gennaio 2014, n. 1120).

Una volta perfezionata la notificazione della sentenza, nel caso sopravvenga taluno degli eventi interruttivi di cui agli artt. 299 e 301 c.p.c., il termine breve per l'impugnazione è interrotto e, quindi, può nuovamente decorrere solo a partire dalla ulteriore notificazione della medesima sentenza (art. 328, commi 1 e 2, c.p.c., così come integrato da C. Cost. 3 marzo 1986, n. 41).

Se la parte è difesa da una pluralità di avvocati con uguali poteri di rappresentanza e la notifica della sentenza è eseguita ad entrambi, il termine per l'impugnazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario - sempreché tale procuratore non sia esercente fuori dal circondario e non eligente domicilio ex art. 82, r.d. n. 37 del 1934 - atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono ritenuti identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario (Cass. civ., sez. lav. 4 febbraio 2011, n. 2774).

Nei confronti della parte contumace la notificazione della sentenza eseguita personalmente è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione senza che la situazione processuale di tale parte possa essere valutata in maniera difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice nella sentenza stessa (Cass. n. 455/2022 cit.; Cass. civ. sez. I, 6 marzo 2020 n. 6478).

È utile al riguardo anche la notifica in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 c. p. c., in quanto, agli effetti di cui all'art. 326 c.p.c., non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l'esercizio del potere d'impugnazione (Cass. civ. sez. III, 11 gennaio 2025 n. 737; Cass. civ. sez. I, 5 settembre 2023 n. 25889); parimenti irrilevante, al fine di escludere la decorrenza del termine breve di impugnazione, è la circostanza che la notificazione della sentenza sia stata  accompagnata da una lettera di intimazione di pagamento (Cass. civ. sez. II, 12 novembre 2025 n. 29919)

La decorrenza del termine breve non è esclusa dalla mancata registrazione della sentenza, in ottemperanza al principio della ragionevole durata del processo (Cass. civ., 13 febbraio 2015, n. 2950; Cass. civ., 10 agosto 2012, n. 14393)

Nella giurisprudenza era da tempo invalso il principio secondo cui la notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 285 c.p.c. fosse idonea a far decorrere il termine breve non solo per il destinatario ma anche per lo stesso notificante in virtù della documentata conoscenza legale della sentenza ed a prescindere dalle ragioni per le quali in concreto tale notificazione fosse stata operata (Cass. civ. sez. III, 6 marzo 2018 n. 5177 Cass. civ., sez. un., 19 novembre 2007, n. 23829); era, tuttavia, controverso in sede nomofilattica se dovesse aversi riguardo, ai fini della individuazione del termine iniziale di decorrenza, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (così Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2014, n. 883) oppure alla data di perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario (come ritenuto in Cass. civ., sez. VI, 7 maggio 2015, n. 9258; in senso adesivo, sul punto, A. STILO, Osservazioni in tema di decorrenza del termine per impugnare tra conoscenza legale della sentenza impugnata e proposizione di una nuova impugnazione, in Giustiziacivile.com, 27.1.2016).

Con la c.d. riforma Cartabia (art. 3, comma 25, lett. a), d.lgs. n. 149/2022), a valere per tutte le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023,  la questione è stata risolta sul piano normativo, essendosi emendato l’art. 326, comma 1, c.p.c. nel senso che i termini c.d. brevi decorrono, sia per il soggetto notificante sia per il destinatario della notificazione, dal momento in cui il procedimento di notificazione si perfeziona per il destinatario.

Nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, sostanziale e/o processuale, vige il principio dell'unitarietà del termine dell'impugnazione, sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti, mentre quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con l'unica sentenza e, in difetto di notificazione, si applica il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI- III, 19 maggio 2022, n. 16141; Cass. civ., sez. III, 4 febbraio 2010, n. 2557).

Pubblicazione della sentenza

Il termine c.d. lungo per la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e della revocazione ordinaria (sei mesi o, per i giudizi promossi in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, un anno) decorre dalla pubblicazione della sentenza (art. 327, comma 1, c.p.c.).

Tale più ampio termine assume rilievo nei casi nei quali la parte non provveda alla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 285 c.p.c. e, quindi, non decorra il termine breve, il quale è idoneo, invece, a sovrapporsi e ad assorbire il termine lungo; è da considerare, tuttavia, che il termine di decadenza di cui all'art. 327 c.p.c. costituisce il limite temporale massimo per la proposizione della impugnazione e non è suscettibile di superamento, nemmeno quando, alla sua scadenza, non sia ancora maturato il termine breve dalla data di notificazione della sentenza (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2023 n. 28647; Cass. civ., sez. VI-III, 30 marzo 2016 n. 6187).

La pubblicazione della sentenza è di per sé idonea a far decorrere il termine semestrale a prescindere dalla comunicazione che il cancelliere è tenuto ad effettuare ai sensi dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. V, 6 febbraio 2025 n. 3057; Cass. civ., sez. I, 3 febbraio 2022 n. 3372; Cass. civ. sez. V, 8 marzo 2017 n. 5946; Cass. civ., sez. lav., 16 dicembre 2014, n. 26402), in quanto l'esigenza della obiettiva certezza sulla formazione del giudicato implica l’onere per il difensore di attivarsi, entro un ragionevole lasso temporale, per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa.

Non è univoca la soluzione apportata dalla giurisprudenza al problema derivante dallo smarrimento o dalla distruzione dell’originale della sentenza: secondo un orientamento  il termine lungo decorre comunque dalla originaria pubblicazione, anche in caso di successiva ricostruzione (Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18333; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8315); secondo altro indirizzo, invece, il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre solo dalla successiva ricostruzione della sentenza, escludendosi, altresì, che viga un limite temporale alla presentazione dell'istanza di ricostruzione (Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2011, n. 7130).

Distruzione o smarrimento della sentenza : orientamenti

 

Il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre comunque dalla pubblicazione della sentenza (Cass. civ., sez. III, 27 agosto 2014, n. 18333; Cass. civ., sez. lav., 19 giugno 2000, n. 8315).

Dalla pubblicazione della sentenza

Il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorre solo dalla ricostruzione della sentenza (Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 2011, n. 7130).

Dalla ricostruzione della sentenza

Ai fini della individuazione della data di decorrenza la giurisprudenza, dopo talune oscillazioni, si è ormati da tempo orientata nel senso che Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione;  se tali momenti sono impropriamente scissi, con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame si ritiene che il giudice debba accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2025 n. 10810; Cass. civ., sez. un. 22 settembre 2016, n. 18569). Non rileva, tuttavia, di per sé la data del mero inserimento della sentenza nel registro cronologico, quale atto interno, quando risulti in altra data la pubblicazione del medesimo provvedimento  (Cass. civ. sez. III, 13 aprile 2023 n. 9917; Cass. civ., sez. VI-II 18 marzo 2019, n. 7635).

Il computo del termine semestrale è eseguito ex nominatione dierum e, quindi, la scadenza coincide con il giorno corrispondente a quello iniziale, a prescindere dal numero effettivo dei giorni di cui è composto ogni mese, mentre è eseguito ex numeratione dierum il computo degli ulteriori, eventuali, giorni di sospensione – pari a n. 31 dall’anno 2015 - per il periodo feriale compreso tra l'1 ed il 31 agosto (in tal senso, sia pure con riguardo al previgente termine lungo annuale ed al periodo feriale di n.46 giorni in vigore fino al 2014, Cass. civ. sez. VI-III, 1° febbraio 2021 n. 2186; Cass. civ.  sez. V, 15 luglio 2020 n. 15029; Cass. civ., sez. trib, 4 ottobre 2013, n. 22699).

Il termine lungo non decorre nei confronti della parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della citazione introduttiva del giudizio o della notificazione di essa oppure degli atti da notificare ai sensi dell'art. 292 c.p.c. (c.d. contumace involontario: art. 327, comma 2, c.p.c.). Al riguardo la giurisprudenza sottolinea che grava sull'impugnante l'onere di dimostrare non solo la causa della nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio (Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2023 n. 28425; Cass. civ., sez. lav. 6 ottobre 2020 n. 21483; Cass. civ., sez. VI-I, 8 novembre 2017 n. 26427; Cass. civ., sez. VI-III,30 settembre 2015 n. 19574). L’onere della prova si inverte, tuttavia, nell'ipotesi di notificazione invalidamente eseguita con consegna in un luogo o a una persona privi di alcun collegamento col destinatario, la quale, escludendo la presunzione iuris tantum di conoscenza del processo da parte dell'impugnante, fa gravare sulla controparte l'onere di provare che vi sia stata ugualmente la predetta consapevolezza (Cass. n. 28485/2023 cit.); di qui l’orientamento secondo il quale, in caso di notifica inesistente, si presume iuris tantum la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso abbia avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data (Cass. civ., sez. V, 21 febbraio 2023 n. 5366; Cass. civ., sez. V, 19 gennaio 2018 n. 1308).

È da evidenziare, però, che qualora sia stata validamente notificata la sentenza dopo la scadenza del termine cd. lungo ex art. 327 c.p.c., il contumace pur involontario è ritenuto comunque soggetto al termine breve ex art. 325 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI-II, 6 aprile 2018 n. 8593; Cass. civ., sez. II, 5 novembre 2013, n. 24763; Cass. civ., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570).

Proposizione dell'impugnazione

Ai fini del rispetto del termine di impugnazione è sufficiente che il procedimento di notificazione sia iniziato attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, in ottemperanza al principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per il notificante e per il destinatario, previsto dall’art. 149, comma 3, c.p.c. (introdotto ex l. n. 263/2005 a seguito della pronuncia additiva di C. Cost. n. 477 del 2002).

La decadenza è, tuttavia, impedita solo nel caso l'iter notificatorio si sia successivamente perfezionato; al riguardo la giurisprudenza si è orientata nel senso che, qualora il mancato perfezionamento della notificazione sia ascrivibile a fatto non imputabile al notificante, è consentita la rinnovazione con effetti retroattivi, decorrenti cioè dalla originaria prima consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a condizione che il notificante, appreso dell'esito negativo, riattivi il processo notificatorio con immediatezza e svolga con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass. civ., sez. lav., 21 agosto 2020 n. 17577; Cass. civ., sez. VI-III, 9 agosto 2018 n. 20700; Cass. civ., sez. VI-III, 31 luglio 2017 n. 19059; Cass. civ., sez. un. 15 luglio 2016 n. 14594).

La rinnovazione con effetti retroattivi implica, tuttavia, che il tentativo non sia andato a buon fine per fatto non imputabile alla negligenza del notificante; al riguardo la giurisprudenza afferma che la variazione del domicilio del procuratore della parte (destinataria della notificazione) non deve essere da quest'ultima ritualmente comunicata alla controparte, essendo onere del richiedente la notifica controllare la persistenza o meno di detta domiciliazione, in quanto tale onere che non involge attività dispendiosa, sì da non risultare in contrasto con gli artt. 3e 24 Cost. (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 2019 n. 6379; Cass. civ. V, 7 giugno 2017 n. 14083). Pertanto, la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio a quo, che abbia avuto esito negativo perché il procuratore si sia successivamente trasferito altrove, non ha alcun effetto giuridico, dovendo essere effettuata al domicilio reale del procuratore (quale risulta dall'albo, ovvero dagli atti processuali) anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte, poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico, e non sussiste alcun onere del procuratore di provvedere alla comunicazione del cambio di indirizzo, tale onere essendo previsto, infatti, per il domicilio eletto autonomamente, mentre l'elezione operata dalla parte presso lo studio del procuratore ha solo la funzione di indicare la sede dello studio del procuratore, sicché costituisce onere del notificante l'effettuazione di apposite ricerche atte ad individuare il luogo di notificazione (Cass. civ., sez. III, 4 marzo 2022 n. 7180)

È da segnalare, inoltre, che la proposizione dell'impugnazione è idonea a far decorrere il termine breve per lo stesso impugnante, con la conseguenza che il gravame, una volta esperito, potrebbe essere rinnovato solo nel rispetto del suddetto termine, oltre che prima della maturazione della preclusione derivante ex art. 358 c.p.c. dalla pronuncia giudiziale di inammissibilità o improcedibilità (Cass. civ., sez. II 23 gennaio 2023 n. 1899; Cass. civ., sez. un. 27 aprile 2018 n. 10266; Cass. civ., sez. un. 13 giugno 2016 n. 12084); tuttavia è da precisare che nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente dal primo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione comunque assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo sia già scaduto (Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 2023 n. 28647).

Nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, sostanziale o processuale, la notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti, nei termini di legge, è ritenuta idonea ad introdurre validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; l'atto tardivo, infatti, riveste in tal caso la funzione di integrazione necessaria del contraddittorio ex art. 331 c.p.c anche quando sia stata compiuto ad iniziativa della parte e non in ottemperanza all'ordine del giudice (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 2018 n.  27927; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11552).

Violazione: rilievo ed effetti

La scadenza dei termini perentori previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. determina la decadenza dal potere di proporre la relativa impugnazione; se proposta, quindi, deve essere dichiarata inammissibile. Al riguardo la giurisprudenza è ferma nel considerare tale ragione di inammissibilità rilevabile di ufficio e non sanabile dalla costituzione della parte resistente, essendo giustificata da motivi di interesse generale (Cass. civ., sez. VI-III, 9 marzo 2022 n. 7634; Cass. civ., 5 giugno 2015, n. 11666; Cass. civ., 11 novembre 2009, n. 23907; Cass. civ., sez. un., 5 aprile 2005, n. 6983). Il rilievo di ufficio attiene a questione di diritto esclusivamente processuale e, quindi, non deve essere previamente instaurato il contraddittorio sul punto tra le parti ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. civ., sez. un., 15 dicembre 2015, n. 25208).

Tuttavia, si ritiene, allo stesso tempo, che la parte, cui sia stato notificato l'atto di impugnazione della decisione di primo grado nel termine annuale di cui all'art. 327 c. p.c., la quale intenda invocare l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. e l'avvenuto superamento dello stesso, sebbene non abbia eccepito, nelle difese esperite nel giudizio di appello, l'avvenuta notifica della sentenza impugnata, né abbia prodotto, in tale sede, la copia autentica della sentenza corredata dalla relata di notificazione, non possa dedurre, per la prima volta, nel giudizio di cassazione l'intempestività dell'appello e l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; tale preclusione, infatti, è ritenuta rispondente al principio generale secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa (art. 157, comma 3, c.p.c.), nonché al principio costituzionale del processo «giusto» e di «ragionevole durata» ed ai principi di economicità e di inutile dispendio di attività processuale (Cass. civ., 28 luglio 2011, n. 16582).

CASISTICA

 

Scadenza del termine per l’impugnazione di venerdì festivo

La prorogai di cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).

Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2025 n. 20509

Notificazione della sentenza con intimazione di pagamento: decorrenza del termine breve per l’impugnazione

La notifica della sentenza su istanza della parte personalmente e nei confronti del procuratore a mezzo PEC - a differenza di quella eseguita in forma esecutiva, unitamente all'atto di precetto, alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito an norma degli artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.- è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione in danno del soccombente quantunque accompagnata da lettera di intimazione al pagamento, non potendo quest'ultima escluderne la valenza legale avendo piuttosto la concorrente finalità di minacciare il ricorso all'esecuzione forzata in caso di perdurante inadempimento all'obbligo risultante dalla medesima sentenza notificata.

Cass. civ., sez. II, 12 novembre 2025 n. 29919

Impugnazione tardiva del contumace involontario

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, è necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.

Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2025 n. 16649

Mancato perfezionamento della notificazione all’estero dell'impugnazione per fatto imputabile all’organo estero

In caso di notifica dell'atto di appello all'estero, non andata a buon fine per ragioni imputabili all'organo straniero ricevente il plico, il giudice non può dichiarare l'impugnazione inammissibile ma deve assegnare un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione.

Cass. civ., sez. II, 7 ottobre 2024 n. 26189

Mancato perfezionamento di notifica a mezzo PEC per fatto imputabile al destinatario

La notificazione eseguita a mezzo PEC dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53/1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria.

Cass. civ. sez. un. 5 novembre 2024 n. 28452

Deposito e pubblicazione della sentenza in date diverse: determinazione del termine iniziale ex art. 327 c.p.c.

Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della pronunzia nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, in tale momento venendo ad esistenza la sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione, sicché, se tali momenti sono impropriamente scissi con apposizione in calce alla decisione di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività del gravame, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva erroneamente affermato la tardività dell'impugnazione senza considerare che, in conseguenza dell'accorpamento di due diversi Uffici del G.d.P., la sentenza, pur depositata presso la cancelleria dell'ufficio accorpato, era stata reperita e inserita nell'elenco cronologico delle sentenze - evento dal quale dipende il deposito - di quello accorpante oltre un anno dopo).

Cass. civ. sez. III 24 aprile 2025 n. 10810

Termine breve o lungo per l’impugnazione: oneri di allegazione e prova nel giudizio di legittimità

Nel giudizio di legittimità, ove il ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, opera il cd. termine «lungo» ex art. 327 c.p.c.; nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente o implicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine «breve» ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.

Cass. civ. sez. I 27 agosto 2025 n. 23982

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