Rendita vitalizia
30 Giugno 2015
Inquadramento
La rendita vitalizia è il contratto di rendita regolato dagli artt. 1872-1881 c.c.. Il legislatore non ha espresso una definizione per la rendita vitalizia, come diversamente ha indicato per la rendita perpetua. Per rendita vitalizia deve intendersi il rapporto obbligatorio con cui una parte (vitaliziante) corrisponde ad un'altra (vitaliziata) una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili per la durata della vita di un soggetto, che può essere il beneficiario della rendita, il debitore o un terzo (purché in vita al momento della stipulazione). Può avere natura di negozio a titolo oneroso mediante alienazione di un bene mobile o immobile o mediante la cessione di un capitale o a titolo gratuito. Dalla costituzione di rendita, quale ne sia la fonte, nasce un rapporto di durata.
Le norme del codice che disciplinano l'istituto non riescono a regolamentare una fattispecie di grande diffusione e di rilevante importanza economica in quanto molto complessa. Fonti costitutive
Il rapporto di rendita può nascere da: Fonti espresse a) contratto oneroso b) donazione c) testamento d) contratto a favore di terzi nel rispetto delle specifiche regole dettate per tali istituti. Fonti negoziali a) contratto di assicurazione sulla vita b) contratto di divisione c) promessa unilaterale Fonti non negoziali a) sentenza b) legge Sono rendite vitalizie anche quelle derivanti dalla legislazione sociale (pensioni, assegni vitalizi). In materia previdenziale i lavoratori dipendenti possono richiedere la costituzione della rendita vitalizia (riscatto) se il datore di lavoro ha omesso il versamento obbligatorio dei contributi che non possono più essere corrisposti e che non possono essere richiesti all'INPS essendo intervenuta la prescrizione di legge. Oggetto della rendita e forma
Oggetto della rendita è la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di cose fungibili. Può anche avere carattere misto. Quanto alla forma, indipendentemente dal modo di costituzione, il contratto di rendita vitalizia onerosa richiede la forma scritta ad substantiam sia nella forma della scrittura privata, sia nella forma dell'atto pubblico (art. 1350, n. 10, c.c.) Il requisito essenziale del contratto
La rendita vitalizia, a differenza della rendita perpetua ha natura aleatoria. L'alea che caratterizza il risultato economico del contratto a titolo oneroso è un requisito essenziale. Tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, la mancanza dell'alea determina la nullità del contratto (per es. in caso di costituzione di usufrutto in corrispettivo di una rendita inferiore o equivalente al valore dei frutti del fondo, in assenza di rischio per il debitore della rendita, renderà il contratto nullo per difetto di causa). In tema di vitalizio oneroso, l'indagine sulla ricorrenza dell'aleatorietà, quale requisito essenziale del contratto, va condotta con riferimento al momento della conclusione del contratto medesimo (cfr. Cass. civ., sent., n. 3902/1981; Cass. civ., sent., n. 2419/1984) che è affetto da nullità anche quando è in buona fede che le parti, al momento della sua sottoscrizione abbiano ritenuto erroneamente la sussistenza dell'alea (cfr. Cass. civ., sent., n. 1516/1997, in senso conf.: Cass. civ., sent., n. 4503/1996). La mancanza dell'alea non comporta la nullità del contratto ogni volta che risulti la volontà di porre in essere non un contratto a titolo oneroso, ma una donazione. Il verificarsi della morte del vitaliziato immediatamente dopo la stipulazione del contratto di vitalizio oneroso o a breve distanza da questa non è da solo sufficiente ad escludere l'elemento del rischio, a tal fine richiedendosi, invece, la sussistenza di un collegamento causale dell'evento letale ad un preesistente stato morboso, che, per la sua natura e gravità faccia apparire sicura ed estremamente probabile la morte del vitaliziato, ovvero che questi abbia un'età talmente avanzata da non poter certamente sopravvivere, anche secondo le previsioni più ottimistiche, oltre un arco di tempo determinabile (Cass. civ., sent., n. 3902/1981, in senso conf. Cass. civ., sent., n. 2419/1984; Cass. civ., sent., n. 4025/1995). In tema di accertamento dell'alea nella rendita vitalizia, la cui assenza – trattandosi di elemento essenziale del contratto – ne determina la nullità, è necessario verificare, sulla base delle pattuizioni negoziali, se sussisteva o meno fra le parti il requisito della “equivalenza del rischio”, cioè se al momento della conclusione del contratto era configurabile per il vitaliziato ed il vitaliziante una uguale probabilità di guadagno o di perdita, dovendosi tenere conto, con riferimento alle prestazioni delle parti sia dell'entità della rendita che della presumibile durata della stessa, in relazione alla possibilità di sopravvivenza del beneficiario. Conseguenza ne è che l'alea deve ritenersi mancante e, per l'effetto, nullo il contratto se, in considerazione dell'età e delle condizioni di salute del vitaliziato già al momento del contratto era prefigurabile, con ragionevole certezza, il tempo della sua morte e quindi era possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (Cass. civ., sent., n. 19763/2005). L'obbligazione, avente ad oggetto la prestazione di denaro o di una certa quantità di cose fungibili, è divisibile. Secondo l' art. 1277 c.c. che prevede il principio nominalistico a tutte le rendite in denaro, gli effetti della svalutazione monetaria ricadrebbero sul vitaliziato, con conseguenze gravi. Pertanto il legislatore, con la legge 24 febbraio 1953, n. 90, ha posto rimedio stabilendo la rivalutabilità fino a sedici volte delle rendite in denaro costituite entro il 31 dicembre 1945 con trasferimento di immobili. Qualunque altra rendita diversa da quella in denaro è esclusa dalla previsione di legge e comunque è dovuta solo su richiesta del beneficiario. Casistica
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