Anomalia dell’offerta e riparametrazione

Luca Maria Petrone
01 Febbraio 2017

La riparametrazione è un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica, che si distingue dalla verifica dell'anomalia dell'offerta. Conseguentemente, anteporre la verifica dell'anomalia alla riparametrazione consente di valutare la congruità dell'offerta sulla base del punteggio effettivamente attribuito dalla Commissione.

Una società, classificatasi al secondo posto della graduatoria, appella la sentenza che l'ha vista soccombente in primo grado, deducendo due motivi di appello.

Con il primo motivo, l'appellante censura l'erroneità della verifica dell'anomalia, effettuata tenendo conto del punteggio effettivamente assegnato all'offerta tecnica, prima della riparametrazione.

Ad avviso dell'appellante, la riparametrazione del punteggio dovrebbe, al contrario, costituire un antecedente logico alla verifica dell'anomalia.

Il Consiglio di Stato ritiene che la censura sia infondata. Ad avviso del Supremo Consesso, andrebbero logicamente distinti la riparametrazione dalla verifica dell'anomalia. Invero, la riparametrazione è «conseguenza di un artifizio necessario per rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica».

Conseguentemente, anteporre la valutazione dell'anomalia alla riparametrazione consente di «ancorare le verifiche del superamento della soglia di sbarramento e di quella di anomalia al punteggio attribuito dalla commissione all'offerta tecnica e non al punteggio riparametrato».

Tale modus procedendi sarebbe peraltro in linea con la lex specialis, che non prevedeva la posteriorità del giudizio di anomalia alla riparametrazione, ed è altresì conforme alle istruzioni dell'ANAC dettata nella nota illustrativa del “Bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” del 19 maggio 2015.

Con riferimento al secondo motivo di appello, la sentenza è altresì rilevante anche per il principio affermato in ordine alla comprova dei requisiti richiesti dall'art. 41, comma 1, lett. c), d.lgs. 163 del 2006.

La norma in questione – che la lex specialis di gara riproduce pedissequamente – va intesa nel senso che i fatturati d'impresa debbano essere riferiti al triennio globalmente inteso e non ai singoli anni dello stesso.

Una diversa lettura sarebbe illogica e condurrebbe la stazione appaltante a richiedere un fatturato eccessivamente sproporzionato rispetto al valore dell'appalto. Dunque, anche sotto tale profilo, il Consiglio di Stato ha ritenuto di rigettare l'appello.

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