Avvalimento di garanzia

Redazione Scientifica
01 Luglio 2016

L'avvalimento di garanzia non può risolversi...

L'avvalimento di garanzia non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l'apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto.

Il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al “prestito” dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l'impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura.

L'indagine circa l'efficacia del contratto di avvalimento al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev'esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all'istituto.

È valido ed idoneo allo scopo il contratto di avvalimento di garanzia in cui risultano puntualmente indicati l'importo annuo dell'appalto, i requisiti oggetto dell'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare all'ausiliata tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all'assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Nell'avvalimento di garanzia per la dimostrazione del possesso dei requisiti economici non è necessario che nel relativo contratto venga specificata la quantificazione e a fortiori il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto dell'impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione dell'ausiliata il proprio fatturato, sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale con l'impegno della messa a disposizione e l'assunzione di responsabilità, sia perché i contenuti dell'impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.

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