Sì al soccorso istruttorio per documentazione diversa da quella amministrativa

Guido Befani
01 Agosto 2017

Le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 si applicano a ogni ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, fattore che consente di ritenere astrattamente applicabile il soccorso istruttorio anche all'offerta tecnica e ad elementi che la compongono, con il limite dell'incertezza assoluta dell'offerta.

Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato, ha respinto la tesi dell'appellante circa l'inapplicabilità tout court del soccorso istruttorio alla documentazione diversa da quella amministrativa, ovvero all'offerta tecnica ed agli elementi di essa.

Per il Collegio, infatti, l'art. 46, comma 1-ter, d.lgs. n. 163 del 2006 (applicabile ratione temporis), prevede che le disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, si applichino a ogni ipotesi di mancanza incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, fattore che consentirebbe di ritenere astrattamente applicabile il soccorso istruttorio oneroso anche all'offerta tecnica e ad elementi che la compongono, seppur con il limite dell'incertezza assoluta dell'offerta.

Pertanto, poiché nel caso di specie, anche la lex specialis non prevedeva alcuna limitazione più severa di quella prevista dal dettato normativo, la Commissione di gara era senz'altro legittimata a richiedere la regolarizzazione della documentazione mancante, e ciò a maggior ragione, se si considera che questo non avrebbe comportato alcuna carenza sostanziale del contenuto essenziale dell'offerta, laddove il documento da regolarizzare conteneva un mero riepilogo dei prodotti, per cui, effettivamente, non deve considerarsi essenziale ai fini della valutazione tecnica, e tutte le informazioni all'uopo necessarie erano infatti ricavabili dall'altra documentazione inserita nella busta contente l'offerta tecnica.

In ultima analisi, non si può quindi parlare né di incertezza assoluta, né di indeterminatezza del contenuto dell'offerta e di violazione della par condicio competitorum, anche poiché, dovendo il contenuto documento essere sostanzialmente identico a quanto già prodotto, ad eccezione dell'indicazione dei prezzi, non era pensabile che la concorrente potesse integrare o alterare ex post l'allegato originariamente mancante.

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