Riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi singolarmente
01 Settembre 2016
È ammissibile la riunione in a.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto in tal senso, in quanto il d.lgs. n. 163 del 2006 (nella specie applicabile ratione temporis) si limita a richiedere che alla presentazione dell'offerta siano ammesse imprese già selezionate nella fase di prequalificazione, ma non impedisce a queste ultime di associarsi temporaneamente in vista della gara, posto che l'a.t.i. non estingue la soggettività delle imprese già qualificate e che, quindi, il raggruppamento non può definirsi quale soggetto diverso da quelli invitati. |