Sulla responsabilità precontrattuale della P.A. in caso di mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006
01 Settembre 2016
L'art. 11, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006, indica il termine di sessanta giorni dal momento in cui diviene definitiva l'aggiudicazione per la stipula del contratto, ma detto termine non ha natura perentoria, né alla sua inosservanza può farsi risalire ex se un'ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la sua configurabilità.
Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall'inutile decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell'aggiudicatario, mediante atto notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto; dall'altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza alcun indennizzo (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671).
Il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la stipulazione negoziale non integra di per sé un'ipotesi di responsabilità precontrattuale, spettando al presunto danneggiato dimostrare che il ritardo nella stipulazione sia manifestazione di una condotta antigiuridica dell'amministrazione lesiva del proprio legittimo affidamento.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi nel caso in cui sia stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza del servizio. In una simile ipotesi normata sempre dal comma 9, dell'art.11, vigente ratione temporis, infatti, l'esecutore matura semplicemente il diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione, restando del tutto sganciata, perché dipendente da altro titolo giuridico, la richiesta di risarcimento del danno nel caso in cui all'esecuzione in via d'urgenza non segue la stipulazione negoziale. Quest'ultima, infatti, può non seguire se nel corso dell'esecuzione in via d'urgenza si palesino inadempienze contrattuali, che evidenzino l'incapacità dell'esecutore in via d'urgenza di rispettare le future condizioni contrattuali.
La responsabilità precontrattuale ricorre nel caso in cui prima della stipulazione contrattuale il presunto danneggiante, violando il principio di correttezza e buona fede, leda il legittimo affidamento maturato da controparte nella conclusione del contratto. |