Sull’incameramento della cauzione provvisoria, in caso di rinuncia dell’appalto da parte dell’aggiudicataria

Redazione Scientifica
01 Settembre 2016

In linea con la finalità tipica della cauzione provvisoria, consistente nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta (cfr. Ad. plen. 10 dicembre...

1. In linea con la finalità tipica della cauzione provvisoria, consistente nel responsabilizzare i partecipanti a procedure di affidamento in ordine alle dichiarazioni rese e nel garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta (cfr. Ad. plen. 10 dicembre 2014, n. 34), il suo incameramento è giustificato dal pregiudizio arrecato all'interesse della stazione appaltante di affidare il contratto posto a gara e, pertanto, ogniqualvolta in quest'ultima si siano verificati nella gara comportamenti delle concorrenti tali da impedirne la conclusione, ancorché non sia stata ancora formalizzata l'aggiudicazione provvisoria (Sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6302).

2. Nella materia dei contratti pubblici come le stazioni appaltanti sono chiamate ad amministrare un diritto di rilevante complessità e soggiacciono ad un regime di particolare rigore per le illegittimità in esse commesse, nel quale non ha rilievo l'elemento della colpevolezza (Corte di giustizia Ue, 30 novembre 2011, C-314/09 Stadt Graz), così un livello di correlativa responsabilizzazione è esigibile dalle imprese che partecipano alle procedure di affidamento di tali contratti. Pertanto, è del tutto logico e coerente che le stesse si assumano le conseguenze negative sul piano economico per condotte ambigue e contraddittorie, come quella di presentare un'offerta, poi risultata la migliore all'esito della selezione concorsuale, per poi comunicare di volere rinunciare all'appalto, imponendo all'amministrazione di rivalutare i presupposti di convenienza sottesi alla stipula del contratto.

2.1. A questo riguardo, peraltro, deve evidenziarsi che il più volte citato comma 6 dell'art. 75, codice contratti pubblici non accolla in modo indiscriminato alla concorrente il rischio di mancata sottoscrizione del contratto, ma richiede che tale evento sia ascrivibile al «fatto dell'affidatario», e quindi ad una condotta allo stesso imputabile.

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