Sull’obbligo di motivazione della nomina di membri esterni della commissione giudicatrice

Claudio Fanasca
01 Settembre 2016

L'art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare diffusamente in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della carenza organica prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali, dovendo quindi il provvedimento di nomina di un componente esterno ritenersi giustificato in ragione della mancanza di personale interno all'amministrazione procedente professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute. Nel caso di gare gestite da una centrale di committenza, la disposizione in parola deve essere interpretata con criteri teleologici, per cui i membri della commissione possono essere scelti anche tra i funzionari dell'amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale è amministrata la gara.

Il TAR Sardegna ha rammentato preliminarmente che l'art. 84, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 consente la nomina quali commissari di soggetti non appartenenti alla P.A. che ha indetto la gara, in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate. Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 120, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010, prevede espressamente la possibilità di ricorrere alla individuazione di commissari esterni nelle procedure di gara in presenza di determinate condizioni, senza impone tuttavia alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare diffusamente in ordine a siffatta scelta, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti provenienti da altre realtà professionali. In tal senso, il provvedimento di nomina di un componente esterno deve ritenersi giustificato in ragione della mancanza di personale interno all'amministrazione procedente professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, di cui l'atto di nomina dà implicitamente atto, salvo verifica della reale sussistenza del relativo presupposto (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 aprile 2016, n. 1474). In particolare, la giurisprudenza più recente afferma che il citato art. 84, comma 8, va interpretato in modo sostanzialistico, ritenendo a tal fine non necessario estrinsecare le motivazioni che hanno portato alla nomina dei membri esterni (in termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 giugno 2016, n. 1179).

Ciò premesso, per quanto riguarda i rapporti tra centrale unica di committenza e amministrazione beneficiaria dell'appalto, la menzionata disposizione, nel prevedere che in sede di nomina dei membri della commissione giudicatrice vanno scelti in via prioritaria i funzionari della stazione appaltante, è concepita e formulata con riferimento a uno schema organizzativo semplice della gestione della gara e, cioè, a un modello in cui la stazione appaltante amministra anche la procedura. Nel caso di procedure centralizzate presso organismi formalmente incardinati presso amministrazioni diverse da quelle contraenti e nei confronti delle quali operano come centrali di committenza, secondo il meccanismo di cui all'art. 3, comma 34, d.lgs. n. 163 del 2006, l'art. 84, comma 8, deve essere interpretato con criteri teleologici, per cui i membri della commissione possono, o per meglio dire debbono, essere scelti anche tra i funzionari della diversa amministrazione in favore della quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall'impresa selezionata e nell'interesse della quale la centrale di committenza ha amministrato la gara (si veda Cons. St., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6114).

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