Alcuni criteri di risarcimento del danno, con particolare riferimento al danno di immagine
01 Settembre 2017
Secondo la prevalente giurisprudenza, è a carico dell'impresa ricorrente la prova della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell'appalto (Cons. St., Sez. IV, 27 marzo 2014, n. 1478).
Il nocumento indiretto all'immagine della società ed al suo radicamento nel mercato è arduo da enucleare sul terreno probatorio, ragione per cui la sua quantificazione viene in genere operata in via equitativa, riconoscendo la giurisprudenza una somma pari ad una percentuale variabile tra l'1 ed il 5 per cento, applicata in alcuni casi sull'importo globale dell'appalto, ed in altri sulla somma già liquidata a titolo di lucro cessante (in termini, tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 15 settembre 2015, n. 4283).
La rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT compete dalla data della stipula del contratto da parte dell'impresa che è risultata illegittimamente aggiudicataria e fino a quella di deposito della decisione del giudice del risarcimento, momento, quest'ultimo, che costituisce l'epoca in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta (in termini Cons. St., Sez. IV, 22 marzo 2007, n. 1377). |