Rilevanza della congruità del costo del lavoro negli appalti di servizi in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta

Redazione Scientifica
01 Settembre 2017

Anche la sola incongruità della voce sul costo del lavoro ove si discosti in modo evidente dal costo medio ricavabile...

Anche la sola incongruità della voce sul costo del lavoro ove si discosti in modo evidente dal costo medio ricavabile dalla contrattazione collettiva, in un appalto nel quale la suddetta voce di costo ha la maggiore incidenza, finendo per determinare un appalto in perdita per un importo rilevante e non assorbibile da altre voci di costo, come viene rappresentato nel ricorso sub judice, è presupposto idoneo e sufficiente per ritenere insuperato il giudizio di anomalia dell'offerta (cfr. Cons. St., Sez. V, n. 501 del 2017 e Cons. St., Sez. III, n. 2685 del 2016 che conferma TAR Toscana, Sez. I, n. 1155 del 2015). Costituisce fatto notorio che negli appalti di servizi (non solo di pulizie …) il costo della manodopera, che è strettamente correlato al numero delle ore di lavoro proposte, è la componente più significativa del prezzo offerto. Sulla questione, significativamente, il Consiglio di Stato ha affermato di recente che nelle gare cosiddette labour intensive, nelle quali è decisivo il costo del lavoro, non possono ammettersi «senza riserve offerte che sono formulate facendo applicazione di costi del lavoro molto contenuti», in quanto «una determinazione complessiva dei costi basata su un costo del lavoro inferiore ai livelli economici minimi fissati in sede di contrattazione collettiva per i lavoratori del settore può costituire, infatti, indice di inattendibilità economica dell'offerta e di lesione del principio della par condicio dei concorrenti ed è fonte di pregiudizio per le altre imprese partecipanti alla gara che abbiano correttamente valutato i costi delle retribuzioni da erogare» (così Cons. St., Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 4699, ma vedi più di recente TAR Brescia, Sez. II, n. 45 del 2017).

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