Sulla predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
01 Dicembre 2016
L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a specificare le modalità di valutazione concretamente applicate al fine di esaminare le offerte secondo i criteri di aggiudicazione dell'appalto fissati nella lex specialis di gara?
Qualora prescelga di aggiudicare un appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione appaltante è tenuta a precisare nella legge di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri di aggiudicazione prescelti, onde consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati per individuare l'offerta aggiudicataria. Per giurisprudenza costante, infatti, il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza implicano che gli offerenti debbano trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le proprie offerte che al momento in cui queste sono valutate dall'amministrazione aggiudicatrice. Da ciò discende che l'oggetto e i criteri di attribuzione degli appalti pubblici devono essere chiaramente definiti sin dalla fase dell'avvio della procedura di aggiudicazione, non potendo l'amministrazione aggiudicatrice applicare criteri di valutazione che non abbia già preventivamente portato a conoscenza degli offerenti (Corte giust. UE, 21 luglio 2011, C-252/10). In tema, tuttavia, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha recentemente precisato che il diritto europeo degli appalti pubblici non prevede un obbligo a carico dell'amministrazione aggiudicatrice di portare a conoscenza dei potenziali offerenti, mediante pubblicazione nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, finanche le modalità di valutazione da essa concretamente applicate al fine di esaminare e di classificare le offerte secondo i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione relativa precedentemente fissati nella documentazione attinente all'appalto di cui trattasi. Ed infatti, secondo l'iter argomentativo seguito dalla Corte di Giustizia, l'amministrazione appaltante deve poter disporre di una certa libertà nell'esecuzione del suo compito, non essendo «tenuta a portare a conoscenza dei potenziali offerenti, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri relativi all'appalto in questione, il metodo di valutazione da essa applicato al fine di valutare e di classificare concretamente le offerte», a condizione che il metodo di valutazione impiegato non abbia l'effetto di modificare i criteri di attribuzione e la loro ponderazione relativa (Corte giust. UE, Sez. IV, 14 luglio 2016, causa n. C-6/15). |