Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’o.e.v. riparametrare si può anche se il bando non lo prevede
30 Dicembre 2016
Il TAR Palermo, dopo avere innovativamente ritenuto procedibile, sia pur a fini risarcitori, un ricorso alimentato dalla sola residua mandante nonostante lo scioglimento dell'ATI (facendo applicazione della decisione della Grande Sezione della Corte di giustizia UE, n. 396 del 24 maggio 2016, che ha affermato che il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l'articolo 51 della medesima, deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un'offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall'ente di cui trattasi) ha affermato che nel caso di gare da aggiudicare con il criterio dell'o.e.v. la riparametrazione è insita, a prescindere da una espressa previsione nel bando, nel meccanismo di valutazione delle offerte disciplinato dal codice dei contratti (i.e. allegato P del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 a cui rinvia espressamente l'art. 83, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006) in quanto consente di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta (in questo senso Cons. St., VI, 14 novembre 2012, n. 5754, V, 17 novembre 2014, n. 5643; III, 16 marzo 2016, n. 1048). |