Limiti del nuovo soccorso istruttorio

Antonella Mascolo
02 Gennaio 2017

Nel caso in cui la stazione appaltante richieda un chiarimento in ordine ad una dichiarazione di gara ex se sufficientemente comprensiva, il concorrente è tenuto a pagare la sanzione prevista dall'art. 83, comma 9, del d.lgs n. 50 del 2016?

Nel caso in cui la stazione appaltante richieda un chiarimento in ordine ad una dichiarazione di gara ex se sufficientemente comprensiva, il concorrente è tenuto a pagare la sanzione prevista dall'art. 83, comma 9, del d.lgs n. 50 del 2016?

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, chiarisce la norma, «la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione».

Tuttavia, precisa la stessa norma «Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione».

Alla luce dei predetti indici normativi, deve ritenersi che qualora, in sede di soccorso istruttorio, sia richiesto un chiarimento non essenziale di mera specificazione del contenuto di una dichiarazione ex se sufficientemente comprensiva, ne consegue la non onerosità del meccanismo integrativo e, quindi, l'irrilevanza dell'omesso pagamento dell'eventuale somma non ritualmente richiesta da parte della stazione appaltante (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 27 ottobre 2016, n. 4975).

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